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Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Brindisi, in funzione di giudice dell’esecuzione, con due ordinanze del 3 marzo 2023, facendo buon governo dell’impianto normativo vigente e adagiandosi su una interpretazione conforme ai motivi ispiratori della riforma Cartabia, ha stabilito che in presenza di un cumulo materiale di pene è possibile scindere le stesse al fine di ottenere la conversione di una porzione in sanzione sostitutiva e la sospensione dell’ordine di esecuzione per la restante parte ex art. 656, comma 5, c.p.p.

Il presente contributo trae alimento da due interessanti ordinanze emesse in data 3 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Brindisi, in funzione di giudice dell’esecuzione, con le quali il giudicante accoglieva altrettanti incidenti di esecuzione.

La vicenda processuale: Tizio veniva condannato alla pena della reclusione di anni tre per il reato di cui al combinato disposto degli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. n. 309/1990 (capo di imputazione sub A) e alla pena della reclusione di anni due in ordine alla fattispecie criminosa di cui agli artt. 110 c.p., 2 e 7 L. n. 895/1967 (capo di imputazione sub D).

Le due pene venivano assoggettate a cumulo materiale, essendo stato escluso nel merito il vincolo della continuazione criminosa ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p. tra le due contestazioni di reato, per mancanza della medesimezza del disegno criminoso e in ragione della differente natura e tipologia delle figure delittuose contestate; l’applicazione del cumulo materiale consente lo scorporo delle pene, entrambe attestante sotto i 4 anni, termine per la concedibilità ex art. 20-bis c.p. delle sanzioni sostitutive, nonché per la sospensione dell’ordine di esecuzione e la richiedibilità di misure alternative alla detenzione.

La condanna alla pena materialmente cumulata diveniva irrevocabile successivamente all’entrata in vigore della riforma Cartabia, laddove il relativo procedimento risultava pendente in sede di legittimità al momento della entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022.

In ragione di quanto sopra e giusto il disposto di cui all’art. 95D.Lgs. n. 150/2022, a mente del quale è possibile chiedere l’applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p. entro 30 giorni dall’irrevocabilità della sentenza, gli incidenti di esecuzione proposti dalla difesa del condannato avevano ad oggetto il riconoscimento in executivis della pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56L. n. 689/1981 con riferimento alla condanna ad anni tre di reclusione irrogata per il reato di concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Per la restante parte della condanna ad anni 2 di reclusione, scorporata in ragione dell’applicazione del cumulo materiale delle pene, si domandava il riconoscimento del beneficio della sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p.

Lo scorporo delle due condanne veniva domandato sulla scorta del disposto di cui all’art. 53L. 24/11/1981 n. 689, che, in materia di sostituzione delle pene detentive brevi, al comma terzo, statuisce che “ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 del Codice penale”, nonché sulla base dei disposti di cui all’art. 18, comma 2, c.p.p. e di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), c.p.p., il quale ultimo individua una connessione debole tra due fattispecie criminose strutturalmente distinte.

Una volta formulata la richiesta conversione della pena detentiva di anni tre di reclusione per il delitto di concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella pena sostitutiva della detenzione domiciliare, la difesa del condannato proponeva un secondo incidente di esecuzione a seguito dell’ordine di carcerazione ex art. 656, comma 1 c.p.p. emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brindisi del 12 gennaio 2023 in ordine ai reati per i quali interveniva condanna definitiva alla pena (materialmente cumulata) di anni cinque di reclusione.

Il secondo incidente di esecuzione veniva proposto sulla scorta della considerazione difensiva che, stante il cumulo materiale delle pene irrogate per le due fattispecie criminose, il condannato versava nella condizione di poter ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione per gli effetti dell’art. 656, comma 5, c.p.p., quanto meno in attesa del decisum del giudice dell’esecuzione in punto di conversione della pena detentiva in pena sostitutiva in esito al procedimento di esecuzioneex art. 95D.Lgs. n. 150/2022. Con la conseguenza che il condannato avrebbe potuto, formulando apposita istanza entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ordine di esecuzione sospeso, demandare al Tribunale di Sorveglianza distrettuale la decisione in merito alla concepibilità o meno di una misura alternativa alla detenzione (nel caso di specie affidamento in prova al Servizio Sociale o detenzione domiciliare).

Ciò in quanto si versa al cospetto di una condanna ‘unica’ a pena complessivamente superiore ai 4 anni, ma, per il vero e come detto, frutto di un cumulo materiale di pene inferiori al citato limite.

A fronte di tali corrette interpretazioni difensive e pur in assenza di indicazioni normative precise il giudice pugliese, adottando un approccio esegetico del tutto condivisibile e in linea con la finalità di evitare gli effetti desocializzanti derivanti dall’esecuzione della pena in istituto di reclusione, disponeva la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di esecuzione ordinando l’immediata liberazione del condannato (ove non detenuto, ovviamente, per altra causa) ed avvisandolo ex art. 656, comma 5, c.p.p. della facoltà di proporre nel termine di 30 giorni istanza per la concessione di misura alternativa ai sensi degli artt. 47 e ss. O.P. con riferimento alla pena detentiva residua, vale a dire con riferimento alla porzione di pena avulsa dalla richiesta di conversione in pena detentiva sostitutiva.

Riferimenti normativi:

Art. 656 c.p.p.

Art. 53L. n. 689/1981

Art. 70L. n. 689/1981

Art. 95D.Lgs. n. 150/2022

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