Lo scenario che si è delineato con il Decreto Salva Superbonus (DL 212/2023, che in questi giorni inizia il suo iter parlamentare per la conversione in legge da perfezionare entro fine febbraio) ha tirato un’altra ‘riga’ sull’agevolazione edilizia più famosa d’Italia, che il Governo vede come una spesa pesantissima sulle casse pubbliche.
Superbonus: i lavori conclusi nel 2023 sono salvi, gli altri ‘prendono’ il decapate (in condominio)
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, sulla base di Stato avanzamento lavori (SAL) effettuati fino al 31 dicembre 2023, le detrazioni spettanti ai fini del Superbonus nella misura del 110% (o del 90%) non saranno recuperate se tali interventi non sono stati ultimati, anche se non risulta ancora soddisfatto il necessario requisito del miglioramento di due classi energetiche.
Insomma: per i lavori già avviati, solamente chi ha presentato l’asseverazione entro il 31/12/2023 potrà mantenere il bonus pieno (90 o 110 a seconda dei casi).
Il decalage
Sappiamo che per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025 dai condomini per lavori sulle parti comuni dell’edificio, il Superbonus subirà un ‘decalage’, rispettivamente:
- al 70% nel 2024;
- al 65% nel 2025.
Attenzione: questo non vale solo per i ‘nuovi’ lavori, ma anche per i ‘vecchi’ per cui non sia stata presentata asseverazione entro il 31/12/2023 e le cui spese verranno sostenute nel 2024. Ovviamente, non è più possibile esercitare l’opzione alternativa (sconto in fattura o cessione del credito), in virtù della ‘serranda’ chiusa dal DL Cessioni (11/2023).
Superbonus per i contribuenti con reddito basso: le novità
Il DL 212/2023, per tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri Superbonus 110 o 90%, prevede inoltre un Fondo povertà, istituito per i cittadini con un Isee sotto i 15mila euro che hanno realizzato entro il 2023 lavori pari almeno al 60%, da utilizzare per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024.
Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle Entrate, con le modalità che saranno adottate con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame e non concorre alla formazione della base imponibile.
Superbonus: gli altri lavori edilizi che consentono di prenderlo
Il Superbonus resta ancora vivo per i lavori effettuati da specifiche tipologie di soggetti.
Ad esempio, per le ONLUS classiche e le associazioni di promozione sociale (APS) vale lo stesso ‘decalage’ dei condomini (70 nel 2024, 65% nel 2025).
Le ONLUS che invece svolgono attività socio-sanitaria e assistenziale fruiranno invece del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025, ma solo se rispettano due condizioni:
- devono possedere immobili accatastati in categoria B1, B2 e D4;
- i membri del CDA non devono percepire compensi né indennità di carica.
Per questo ultimo tipo di lavori è ancora possibile optare per cessione del credito o sconto in fattura.
Poi ci sono gli interventi nelle zone terremotate (sismi dal 2009 in poi, fa fede la dichiarazione dello stato di emergenza), dove si prenderà:
- il Superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2025, ma solo per la parte che eccede il contributo per la ricostruzione (se è stato erogato);
- il Superbonus al 110%, con spesa maggiorata del 50%, se si rinuncia al contributo per la ricostruzione.
Anche per questo tipo di lavori è ancora possibile optare per cessione del credito o sconto in fattura, ma attenzione: è esclusa la possibilità di cedere il bonus per i lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici localizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, per i quali non sia stato chiesto, entro la data di entrata in vigore del DL 212/2023 (30 dicembre 2023), il titolo abilitativo.
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