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Concessione abusiva del credito: il mutuo erogato facilmente a chi non può restituire i soldi comporta un rimborso a rate lunghe e il risarcimento.

Di regola, le banche concedono prestiti solo dopo aver valutato l’affidabilità commerciale del cliente (il cosiddetto merito creditizio). La solvibilità e la concessione di sufficienti garanzie vengono determinate secondo criteri che un tempo erano rimessi alla discrezionalità del direttore della filiale e che oggi sono gestiti dai meccanismi di rating.

Ciò nonostante, può succedere che la banca eroghi un mutuo a chi non ha le capacità economiche per restituirlo. Succede spesso nei confronti di chi è già indebitato e necessita di denaro per estinguere i precedenti rapporti con l’istituto di credito. Tuttavia, l’apertura di un nuovo finanziamento finisce quasi sempre per danneggiare il debitore poiché, facendo slittare in avanti la durata del piano di ammortamento, lo costringe a pagare una somma maggiore a titolo di interessi.

Di qui la domanda più volte posta alla giurisprudenza: che succede in caso di prestito senza affidabilità? Cosa può fare il debitore che, proprio a causa della cosiddetta concessione abusiva del credito sia sommerso dalle rate e rischi di fallire? C’è un modo per contestare la richiesta di pagamento della banca e magari evitare di restituire i soldi ottenuti in prestito in caso di “incauto finanziamento”? Ecco cosa è stato detto in queste occasioni.

Concessione abusiva del credito: che succede se la banca non valuta il merito creditizio?

Una non corretta valutazione da parte della banca della sostenibilità del debito da parte del cliente può comportare, da un lato, un risarcimento in caso di fallimento dell’azienda e, dall’altro, il diritto a ottenere una più favorevole rateizzazione. Inoltre, in caso di avvio della procedura di sovraindebitamento, la banca che abbia colpevolmente concorso ad aggravare le condizioni economiche del debitore non può opporsi alla richiesta di “saldo e stralcio” avanzata da quest’ultimo con il ricorso alla cosiddetta “legge salva suicidi” (oggi inglobata nel Codice sulla crisi d’impresa).

Ciò nonostante la concessione abusiva del credito non implica la totale nullità del mutuo: permane quindi l’obbligo di rimborsare il finanziamento, pur con le agevolazioni che abbiamo appena descritto.

Leggi Concessione abusiva del credito: ultime sentenze.

Sono quattro quindi gli aspetti che bisogna tenere a riferimento in caso di prestito senza affidabilità:

  • il debitore resta comunque vincolato al contratto che non può perciò essere annullato;
  • se il debitore dovesse fare ricorso alla procedura giudiziale di sovraindebitamento, la banca non può opporsi all’omologa del piano di fuoriuscita dal debito;
  • il debitore può spuntare una dilazione più ragionevole del finanziamento residuo;
  • in caso di fallimento, la banca è tenuta a versare il risarcimento alla curatela.

Per ciascuno di questi aspetti è intervenuta la giurisprudenza a fornire importanti chiarimenti.

Doveri della banca al momento della concessione del credito

Nella fase di erogazione del credito, la banca che ha il potere decisionale ed esclusivo di concedere o meno il finanziamento, deve compiere un’

analisi del merito creditizio e formulare una prognosi sul possibile rimborso: valutazione da compiere con correttezza, buona fede e grado di professionalità richiesto dall’ordinamento.

L’istituto di credito deve quindi giudicare attentamente se il proprio cliente è in grado di restituire le somme che gli vengono date in prestito. Se questa analisi non viene fatta in modo diligente, la banca è corresponsabile con il cliente per l’eccessivo indebitamento di quest’ultimo.

Un’applicazione di tale principio si può scorgere anche nel divieto imposto alla banca di concedere un mutuo ipotecario per un valore superiore all’80% dell’immobile su cui viene accesa l’ipoteca, pena la nullità del mutuo stesso. Il finanziamento può raggiungere il 100% del prezzo di vendita se l’acquirente, oltre all’ipoteca sull’immobile in questione, aggiunge altre garanzie (ad esempio, l’ipoteca su un altro bene o una fideiussione).

Le sanzioni per la banca che concede il prestito senza affidabilità

Allo scopo di favorire l’accesso alle procedure di

sovraindebitamento da parte del consumatore e l’omologa del piano, la riforma introdotta dalla legge 176/2020 alla legge sul sovraindebitamento (la cosiddetta legge “salva suicidi” n. 3/2012) ha previsto un sistema sanzionatorio in capo al creditore che ha determinato, in modo colpevole, la situazione di indebitamento del consumatore o il suo aggravamento, anche mediante la mancata valutazione dell’effettiva capacità di rimborso (il cosiddetto merito creditizio) del credito al momento dell’erogazione del finanziamento. Secondo le nuove norme, il creditore non può infatti opporsi al piano del consumatore, proporre reclamo in sede di omologa e neanche far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore [1].

Prestito senza affidabilità: ultime sentenze

Negli ultimi mesi, i tribunali hanno affrontato il tema delle conseguenze di una superficiale valutazione della sostenibilità del debito da parte del soggetto, di solito istituti di credito, che concede il finanziamento.

Secondo il tribunale di Napoli [2], la scorretta valutazione della sostenibilità del debito da parte del finanziatore non solo impedisce a quest’ultimo di opporsi al piano di fuoriuscita dai debiti proposto dal consumatore ma consente anche il pagamento rateizzato per oltre un anno, nonostante il credito sia munito di privilegio. Il giudice ha così omologato un piano del consumatore superando il dissenso della banca che aveva concesso il mutuo senza effettuare un esame approfondito del merito creditizio del debitore.

Dalla condotta tenuta dalla banca è derivata non solo l’impossibilità di proporre opposizione alla richiesta del debitore ma anche la liceità (quasi automatica) della proposta del consumatore di pagamento dilazionato del credito ipotecario per oltre un anno; e ciò nonostante l’articolo 8, comma 4, della legge 3/2012 prevede il pagamento immediato (entro l’anno) dei creditori privilegiati o muniti di pegno o ipoteca.

Sulla stessa scia è il tribunale di Ferrara [3] secondo cui la colpa o la sciatteria della banca merita una sanzione: la limitazione alla capacità di impugnazione della proposta avanzata dal debitore di saldo e stralcio tramite la procedura di sovraindebitamento.

In ogni caso, anche nell’ipotesi di incauto finanziamento, il debitore deve dimostrare di versare in una situazione di sovraindebitamento senza dolo o colpa grave, pena l’inammissibilità della proposta.

Il tribunale di Benevento ha negato ad un istituto di credito la facoltà di opporsi al piano del consumatore poiché aveva finanziato il consumatore senza valutarne l’effettiva capacità economica e non aveva vagliato (come previsto dall’articolo 124bis del Testo unico bancario) il merito creditizio, dimostrando una condotta incauta [4].

L’obbligo di risarcimento della banca per concessione abusiva del credito

Secondo la Cassazione [5], il curatore fallimentare può agire nei confronti della banca, responsabile per aver erogato o continuato ad erogare credito all’impresa violando i principi di sana e prudente gestione ed in assenza dei presupposti di merito creditizio.

La pronuncia in commento segna il confine tra “finanziamento meritevole” da parte di una banca a favore di un’impresa e “finanziamento abusivo

“, integrante un illecito della banca finanziatrice con conseguente obbligo di risarcimento del danno alla curatela fallimentare dell’impresa finanziata, nel frattempo fallita.

Viene considerato lecito il finanziamento erogato dalla banca ad un’impresa che, pur in una situazione di difficoltà economica-finanziaria, presenti ragionevoli prospettive di risanamento.

Tanto la legge fallimentare quanto l’art. 325 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevedono una sanzione penale per amministratori, direttori generali, liquidatori o imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrano o continuino a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza della società.

Nei confronti degli organi sociali il curatore può poi agire per ottenere il risarcimento del danno arrecato. Secondo la Cassazione, il curatore può agire anche nei confronti della banca, responsabile in solido per aver erogato o continuato ad erogare credito all’impresa pur non avendo questa alcuna possibilità di restituire le somme.

La legge impone alla banca procedure ben precise per la valutazione del rischio di credito al fine di verificare il merito creditizio dell’impresa richiedente, nell’ambito delle quali l’Istituto di credito può, ed anzi, deve, anche avvalersi dalle informazioni ricavabili dalla Centrale dei Rischi per conoscere l’esposizione debitoria dell’impresa richiedente, tenuto altresì conto del quadro normativo delineato dalla disciplina europea del settore bancario per la gestione armonizzata del rischio credito (in particolare con gli accordi di Basilea).

Dalla concessione abusiva di credito deriva un danno direttamente alla società finanziata: il nuovo finanziamento, così come il mantenimento di quello in essere, non può infatti costituire un incremento patrimoniale per l’impresa, ma comporta un pregiudizio consistente nella diminuzione della consistenza del patrimonio sociale, per effetto degli interessi e degli altri oneri passivi derivanti dal finanziamento che gravano sull’impresa oltre, ovviamente, all’obbligo di restituzione del capitale.

Altro profilo di danno è rappresentato dall’aggravamento delle perdite cagionato dalla indebita protrazione dell’attività d’impresa dal momento che in una situazione patologica la liquidità ottenuta con il finanziamento molto difficilmente si rivela idonea al risanamento dell’impresa ma sovente viene utilizzata per pagare i debiti a breve, consentendo agli organi sociali di occultare ulteriormente il dissesto e causare ulteriore pregiudizio al patrimonio sociale.

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