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Il cliente per ottenere il risarcimento da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi deve provare fondatezza e buona fede delle ragioni dell’inadempimento (Cass. Ord. n. 3130/2021).

L’istituto di credito non può effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi (CR) solo in ragione di un ritardo nell’adempimento, ma deve valutare la situazione patrimoniale complessiva del debitore. Pertanto, per stabilire se detta segnalazione sia legittima, il giudice deve effettuare una valutazione ex ante, per accertare se, quando il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede.

Il debitore è gravato dal relativo onere della prova al fine di ottenere il risarcimento del danno da illegittima segnalazione.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, sez. III civile, con l’ordinanza 14 ottobre – 9 febbraio 2021, n. 3130 (testo in calce).

La vicenda

Un istituto di credito notificava un atto di precetto ai propri debitori per il pagamento di oltre 58 mila euro, in relazione ad un mutuo non interamente restituito; l’atto veniva notificato, altresì, ai terzi datori di ipoteca.

I convenuti formulavano opposizione lamentando, tra le altre cose, la violazione del divieto di anatocismo, la nullità delle clausole sul saggio di interesse e la violazione della legge antiusura. Infine, chiedevano la condanna della banca al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla centrale rischi.

L’opposizione veniva respinta in primo e secondo grado. Si giunge così in Cassazione.

Premessa: cos’è la segnalazione alla centrale rischi

La Centrale dei Rischi, o più precisamente il servizio di centralizzazione dei rischi, è un archivio gestito dalla Banca d’Italia. Spesso, si pensa erroneamente che la Centrale Rischi (CR) sia una lista di cattivi pagatori. Invece, si tratta di un database che racconta la “storia creditizia” dei soggetti e contiene:

  • le informazioni positive, come la regolarità del pagamento delle rate e la chiusura di un finanziamento,
  • le informazioni negative, come il ritardo nel pagamento delle rate di un mutuo.

A cosa serve?

Serve alle banche per valutare la capacità di restituzione da parte di soggetti che, ad esempio, si rivolgono a loro per chiedere un finanziamento. Si parla, a tal proposito, di merito creditizio.

Ciò premesso, tra le segnalazioni che gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a fare, rientrano gli insoluti e sofferenze. Un cliente si considera come debitore in sofferenza qualora abbia gravi difficoltà nel restituire il suo debito. Il cliente segnalato per la prima volta riceve una comunicazione in tal senso. La segnalazione della sofferenza (anche detta appostazione a sofferenza) alla CR comporta conseguenze negative, quali la difficoltà di ottenere mutui o finanziamenti.

Per completezza espositiva, si ricorda che la Centrale Rischi (RC) non va confusa con il CRIF. Infatti, la CR è un archivio gestito per finalità di interesse pubblico dalla Banca d’Italia; mentre, esistono altri archivi gestiti da privati, si trattasi dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), in cui rientra il CRIF.

Tutto ciò premesso, torniamo al caso in esame.

La segnalazione della sofferenza: riferimenti normativi

La Cassazione mette in luce come la segnalazione degli insoluti e delle sofferenze sia disciplinata da un coacervo di norme[1], che si riportano in nota. Per quanto qui di interesse, vengono in rilievo le istruzioni e circolari emanate dalla Banca d’Italia. In particolare, le “Istruzioni per gli intermediari creditizi“, contenute nella Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, più volte modificata, da ultimo con il 19° Aggiornamento, in vigore dal 1° marzo 2020.

Le sopra citate “istruzioni” costituiscono il fulcro della disciplina, in quanto contengono le regole in materia di segnalazione da parte degli intermediari finanziari. In relazione alla fattispecie in esame, occorre fare riferimento al testo ratione temporis applicabile (ossia all’11° Aggiornamento del 2011). È ivi previsto che la segnalazione della sofferenza, in relazione ad un credito insoluto, sia:

  • subordinata alla valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente,
  • non discenda automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito.

In buona sostanza, non basta l’inadempimento per la segnalazione a sofferenza.

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Non basta l’inadempimento per l’appostazione a sofferenza

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che gli intermediari creditizi non possano segnalare il proprio debitore alla Centrale Rischi, solo perché questi sia inadempiente.

Al contrario, la segnalazione postula che la banca abbia ritenuto che la situazione debitoria del soggetto sia grave e dipenda da una condizione di difficoltà economica non transitoria, simile allo stato di insolvenza (Cass. 15609/2014).

Infatti, se bastasse il mero inadempimento, verrebbe segnalato anche il debitore che eccepisce un controcredito in compensazione o che solleva l’eccezione di inadempimento.

Quando scatta il risarcimento per illegittima segnalazione?

Per stabilire il diritto al risarcimento, il giudice non deve solo valutare se il debito, oggetto della segnalazione, sia effettivamente sussistente. La sua valutazione va effettuata ex ante e deve riguardare un duplice profilo:

  • oggettivo, per acclarare se le ragioni del debitore in relazione al rifiuto di pagamento fossero fondate o quantomeno avessero un fumus di fondatezza;
  • soggettivo, per verificare se il debitore fosse in buona fede nella sua contestazione del debito.

Pertanto, nel caso di inadempimento fondato su eccezioni pretestuose, la segnalazione alla Centrale Rischi è legittima, in quanto rappresenta una conseguenza del mancato pagamento. Lo stesso dicasi nel caso in cui il debitore sollevi eccezioni senza verificarne la sostenibilità giuridica (ad esempio, senza consultare un esperto).

Valutazione del giudice sull’illegittima segnalazione

La Suprema Corte rileva come, nel caso in esame, la Corte d’Appello non abbia rispettato le regole relative alla valutazione sulla legittimità (o meno) della segnalazione alla CR. Il giudice di merito, infatti, ha rigettato la domanda di condanna sul semplice rilievo dell’infondatezza delle eccezioni sollevate. Invece, la segnalazione alla Centrale dei Rischi:

  • deve restare una conseguenza giuridica dell’inadempimento colposo,
  • ·non può essere la conseguenza giuridica dell’avere sollevato in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto.

Quindi, la valutazione sul corretto operato della banca non può limitarsi sull’accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore. Al contrario, occorre esaminare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere, nonché la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle.          
Nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi, l’onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie dell’illecito aquiliano, quindi, grava sull’attore l’onere di dimostrare:

  • la propria buona fede al momento in cui ha sollevato l’eccezione;
  • la colpa del creditore;
  • l’esistenza del danno;
  • il nesso di causa tra colpa e danno.

Conclusioni: il principio di diritto

La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello, la quale dovrà esaminare la domanda di risarcimento del danno, valutando separatamente la sussistenza dei requisiti di buna fede ed incolpevolezza sopra esposti, applicando il seguente principio di diritto:

  • “per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi”.

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 3130/2021 >> SCARICA IL TESTO PDF

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[1] La sentenza riporta le seguenti norme:

(a) Testo Unico Bancario: art. 53, comma 1, lett. (b), art. 67, comma 1, lett. (b) e art. 108 (d. lgs. 385/1993), i citati articoli “hanno attribuito alla Banca il potere di emanare, su conforme deliberazione del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, aventi a oggetto “il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni”;

(b) Delib. del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio 29 marzo 1994 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994), assunta ai sensi delle ricordate norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con la quale è stato affidato alla Banca d’Italia il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, e le è stato conferito il potere di determinare le modalità con cui gli enti erogatori di credito debbono comunicare periodicamente l’esposizione nei confronti dei propri affidati;

(c) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, “nella veste di Presidente del CICR”, dell’11 luglio 2012, n. 663, il quale ha ribadito (inutilmente) la delega alla Banca d’Italia a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento della Centrale Rischi;

(d) Successive istruzioni e circolari emanate dalla Banca d’Italia, ed in particolare, per quanto qui rileva, dalle “Istruzioni per gli intermediari creditizi” di cui alla Circolare della Banca d’Italia 11 febbraio 1991 n. 139, più volte modificata, da ultimo con il 19 Aggiornamento, in vigore dal 1 marzo 2020.

 

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