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Artigianato Veneto: confluenza del settore Concia nel CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica

Siglati il 29 luglio 2024, il rinnovo del CIRL e l’accordo di confluenza e armonizzazione rendono pienamente applicabile il CCNL al settore Concia a partire dal 1° agosto 2024

Dopo la sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda / Chimica-Ceramica che ha ricompreso nell’ambito di applicazione il settore artigiano della Concia, il 29 luglio 2024 le Associazioni datoriali per l’artigianato del Veneto e le OO.SS territoriali di settore hanno stipulato due accordi che rendono pienamente applicabile il CCNL al settore Concia artigiano del Veneto, con decorrenza dal 1° agosto 2024.

Con l’accordo di confluenza si è provveduto alla riclassificazione del personale, con l’adeguamento dei livelli presenti nel CIRL alla classificazione introdotta dal CCNL, che ha inserito il nuovo livello 3 Super specifico per il settore. Rispetto al trattamento economico, in aggiunta agli aumenti contrattuali definiti dall’accordo nazionale del 16 luglio 2024, viene introdotto un Elemento Regionale di Confluenza (ERC), erogato in 4 tranche, allo scopo di riallineare i minimi retributivi applicati in Veneto ai nuovi minimi previsti dalle tabelle retributive nazionali dell’Area Chimica.

Nella stessa data, le Parti hanno sottoscritto anche il nuovo CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane del settore Concia del Veneto.

Di seguito, le principali novità introdotte dai due accordi.

Classificazione del personale

A decorrere dal 1° agosto 2024 i lavoratori e le lavoratrici sono inquadrati secondo la classificazione unica di cui all’art. 30/BIS del CCNL.

Il personale assunto fino al 31 luglio 2024 ed in forza al 1° agosto 2024 è riclassificato dalla medesima decorrenza secondo la seguente tabella di confluenza fra i previgenti livelli da CIRL e i nuovi livelli da CCNL.

Tabella di confluenza

Vedi tabella

CIRL 2016

CCNL 2024

Q

7

A

6

B

6

C

5

D

4

E

3 Super

F

3

G-bis

2

G

1

Trattamento economico

A partire dal 1° agosto 2024 ai lavoratori e alle lavoratrici sarà applicato il Salario Minimo Nazionale Contrattuale previsto per il settore Concia dall’art. 32 del CCNL. Al fine di consentirne l’applicazione e riallineare i minimi retributivi definiti dal CIRL, viene istituito l’Elemento Regionale di Confluenza (E.R.C.) che verrà erogato in quattro tranche, alle medesime scadenze di corresponsione degli aumenti retributivi.

Importi E.R.C. (2024-2026)

Vedi tabella

Liv. CIRL

Liv. CCNL

1/7/2024

1/1/2025

1/10/2025

1/10/2026

Totale ERC

Q

7

72,60 €

90,75 €

90,75 €

108,88 €

362,98 €

A

6

62,07 €

77,59 €

77,59 €

93,10 €

310,35 €

B

6

82,95 €

103,69 €

103,69 €

124,44 €

414,77 €

C

5

59,36 €

74,21 €

74,21 €

89,04 €

296,82 €

D

4

54,19 €

67,74 €

67,74 €

81,30 €

270,97 €

E

3 Super

57,30 €

71,63 €

71,63 €

85,96 €

286,52 €

F

3

60,13 €

75,16 €

75,16 €

90,18 €

300,63 €

G-bis

2

57,88 €

72,35 €

72,35 €

86,80 €

289,38 €

G

1

47,14 €

58,92 €

58,92 €

70,71 €

235,69 €

In aggiunta all’ERC, dal 1° agosto 2024 i minimi retributivi definiti dal CIRL in essere al 31 luglio 2024, saranno incrementati degli importi di aumento del Salario Minimo Nazionale Contrattuale previsti per il settore Concia alle scadenze previste dal CCNL.

Con il cedolino paga di competenza del mese di agosto 2024, sotto la voce “Arretrato CCNL”, verrà recuperata anche la tranche di aumento del mese di luglio 2024, con effetto su ogni istituto economico diretto, indiretto e differito, TFR compreso.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 l’E.R.C. sarà conglobato nella retribuzione tabellare in vigore a quella data.

Continuerà ad essere corrisposto, con separata voce in cedolino paga, l’elemento retributivo regionale (E.R.R.) di € 0,44 mensili, con le modalità previste dagli accordi interconfederali del Veneto.

Tabella retributiva dal 1° agosto 2024

Vedi tabella

Livelli CIRL

Livelli CCNL

Minimi retributivi

E.R.C

E.R.R.

Retribuzione 1/8/2024

Q

7

1.711,58 €

72,60 €

0,44 €

1.784,62 €

A

6

1.627,62 €

62,07 €

0,44 €

1.690,13 €

B

6

1.523,20 €

82,95 €

0,44 €

1.606,59 €

C

5

1.446,87 €

59,36 €

0,44 €

1.506,67 €

D

4

1.382,02 €

54,19 €

0,44 €

1.436,65 €

E

3 Super

1.320,33 €

57,30 €

0,44 €

1.378,07 €

F

3

1.259,83 €

60,13 €

0,44 €

1.320,40 €

G-bis

2

1.202,27 €

57,88 €

0,44 €

1.260,59 €

G

1

1.157,86 €

47,14 €

0,44 €

1.205,44 €

Tabella retributiva dal 1° gennaio 2025

Vedi tabella

Livelli CIRL

Livelli CCNL

Minimi retributivi

E.R.C.

E.R.R.

Retribuzione 1/1/2025

Q

7

1.764,79 €

163,35 €

0,44 €

1.928,58 €

A

6

1.677,26 €

139,66 €

0,44 €

1.817,36 €

B

6

1.572,84 €

186,64 €

0,44 €

1.759,92 €

C

5

1.491,51 €

133,57 €

0,44 €

1.625,52 €

D

4

1.424,52 €

121,93 €

0,44 €

1.546,89 €

E

3 Super

1.361,76 €

128,93 €

0,44 €

1.491,13 €

F

3

1.299,83 €

135,29 €

0,44 €

1.435,56 €

G-bis

2

1.240,48 €

130,23 €

0,44 €

1.371,15 €

G

1

1.193,57 €

106,06 €

0,44 €

1.300,07 €

Tabella retributiva dal 1° ottobre 2025

Vedi tabella

Livelli CIRL

Livelli CCNL

Minimi retributivi

E.R.C.

E.R.R.

Retribuzione 1/10/2025

Q

7

1.829,98 €

254,10 €

0,44 €

2.084,52 €

A

6

1.738,07 €

217,25 €

0,44 €

1.955,76 €

B

6

1.633,65 €

290,33 €

0,44 €

1.924,42 €

C

5

1.546,20 €

207,78 €

0,44 €

1.754,42 €

D

4

1.476,58 €

189,67 €

0,44 €

1.666,69 €

E

3 Super

1.412,51 €

200,56 €

0,44 €

1.613,51 €

F

3

1.348,83 €

210,45 €

0,44 €

1.559,72 €

G-bis

2

1.287,29 €

202,58 €

0,44 €

1.490,31 €

G

1

1.237,32 €

164,98 €

0,44 €

1.402,74 €

Tabella retributiva dal 1° ottobre 2026

Vedi tabella

Livelli CIRL

Livelli CCNL

Minimi retributivi

E.R.C.

E.R.R.

Retribuzione 1/10/2026

Q

7

1.919,11 €

362,98 €

0,44 €

2.282,53 €

A

6

1.821,22 €

310,35 €

0,44 €

2.132,01 €

B

6

1.716,80 €

414,77 €

0,44 €

2.132,01 €

C

5

1.620,98 €

296,82 €

0,44 €

1.918,24 €

D

4

1.547,77 €

270,97 €

0,44 €

1.819,18 €

E

3 Super

1.481,90 €

286,52 €

0,44 €

1.768,86 €

F

3

1.415,83 €

300,63 €

0,44 €

1.716,90 €

G-bis

2

1.351,30 €

289,38 €

0,44 €

1.641,12 €

G

1

1.297,14 €

235,69 €

0,44 €

1.533,27 €

Tabella retributiva dal 1° gennaio 2027

Vedi tabella

Livelli CIRL

Livelli CCNL

Salario Minimo Contrattuale

E.R.C.

E.R.R.

Retribuzione 1/1/2027

Q

7

2.282,09 €

Conglobato nel Salario Minimo Contrattuale

0,44 €

2.282,53 €

A

6

2.131,57 €

0,44 €

2.132,01 €

B

6

2.131,57 €

0,44 €

2.132,01 €

C

5

1.917,80 €

0,44 €

1.918,24 €

D

4

1.818,74 €

0,44 €

1.819,18 €

E

3 Super

1.768,42 €

0,44 €

1.768,86 €

F

3

1.716,46 €

0,44 €

1.716,90 €

G-bis

2

1.640,68 €

0,44 €

1.641,12 €

G

1

1.532,83 €

0,44 €

1.533,27 €

Aumenti periodici di anzianità

Rispetto alla disciplina relativa agli scatti di anzianità contenuta nell’art. 67 del CCNL, le Parti hanno convenuto che quanto già maturato prima del 1° agosto 2024 risulti utile al fine del raggiungimento della cifra corrispondente al numero massimo di scatti previsto dal CCNL, senza interruzione del biennio in maturazione. Il valore degli scatti già maturati saranno rivalutati negli importi previsti dal CCNL. Il lavoratore avrà diritto a tanti scatti o frazioni di essi utili al raggiungimento della cifra massima prevista dal CCNL.

Apprendistato Professionalizzante

Ai rapporti di lavoro di apprendistato professionalizzante stipulati prima del 1° agosto 2024 continuerà ad applicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza. Resta ferma l’applicazione di quanto stabilito dall’art. 68 del CCNL in tema di retribuzione e scatti di anzianità per il settore Concia.

Apprendistato per la riqualificazione professionale

Le Parti convengono che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante dal 1° agosto 2024, possano godere, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL. Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.

Le norme contenute negli accordi interconfederali riguardanti il rimborso dell’assistenza sull’attività formativa si estendono anche a tale tipologia di apprendistato.

Gestione dei regimi di orario

Le imprese in regola con i versamenti EBAV e SANI.IN.Veneto potranno adottare, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell’attività aziendale, la variabilità plurimensile dell’orario di lavoro. In particolare, l’orario contrattuale di lavoro settimanale, pari a 40 ore nel caso di full time o sulla base dell’orario pattuito nel caso di part time, potrà essere realizzato come media nell’arco temporale dell’anno (o per un periodo inferiore all’anno) nel limite massimo di 48 ore settimanali da intendersi come media nei 12 mesi.

Tale gestione dell’orario di lavoro potrà essere adottata dall’impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, scegliendo fra due diverse modalità temporali applicative secondo le specifiche descritte.

Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un “conto individuale”. Per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa la sola maggiorazione del 12% nel caso di tempo pieno ed il 6% nel caso di part time.

Qualora risultasse nel mese una media settimanale inferiore all’orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l’orario medio contrattuale sarà prelevata nell’ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto individuale, dall’accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge.

Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione della “variabilità plurimensile” con l’applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata della maggiorazione del 20% e per il lavoratore part time pari al 10%.

Tutti gli istituti retributivi diretti indiretti e differiti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale di 40 ore ovvero sull’orario pattuito nel caso di part time.

Banca ore

Al fine di compensare normalmente i periodi di minore attività produttiva con permessi che garantiscano al lavoratore la maggiore garanzia di copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, le Parti concordano che le imprese possono fare ricorso all’accantonamento annuo di compensazione che comprenderà: i permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui al CCNL; le 16 ore di permessi retribuiti all’anno di cui al CCNL; le quote orarie spettanti nell’anno per festività coincidenti con la domenica, ivi inclusa la festività del 4 novembre; le quote orarie eventualmente spettanti nell’anno per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni.

Il “monte ore” così costituito nel corso dell’anno andrà utilizzato dall’azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di altrettanti permessi retribuiti. Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie, saranno concessi permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva. In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all’anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.

Di norma, con la mensilità di settembre di ogni anno, saranno liquidate ai dipendenti, con la retribuzione in atto, le quote orarie del “monte ore” dell’anno precedente eccedenti le 48 ore.

Previdenza complementare

Per i dipendenti (operai/impiegati/quadri/apprendisti professionalizzanti) che si iscrivono ad un Fondo negoziale dal 1° agosto 2024 o quelli che a tale data siano già iscritti ad un Fondo negoziale di cui sopra, il datore di lavoro verserà un contributo a proprio carico pari all’1,4% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

La decorrenza del versamento del contributo contrattuale è la seguente: dal mese successivo a quello di iscrizione per i lavoratori che si iscrivono al Fondo negoziale dopo il 1° agosto 2024; da agosto 2024 per i lavoratori già iscritti al Fondo negoziale alla data del 1° agosto 2024.

Quale ulteriore strumento per favorire l’adesione alla Previdenza complementare, il CIRL introduce una nuova prestazione di EBAV in favore dell’impresa e una in favore del lavoratore, a partire dall’anno di competenza 2024 (con pagamento dal 2025) che consiste in un contributo una tantum a fronte dei lavoratori che aderiscono ad un Fondo di previdenza complementare.

Bilateralità

Sono aggiornate le quote regionali di contribuzione EBAV. Da agosto 2024 è previsto un adeguamento delle quote di 2° livello che vengono fissate a € 4,20 a carico impresa per 12 mensilità (in precedenza € 2,83) e € 1,50 a carico dei lavoratori per 12 mensilità (in precedenza € 1,07).

di Alfonso Della Corte

Fonte Contrattuale

 

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