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Per effetto dell’art. 5–quater del d. lgs. 19.6.1997, n. 218 (introdotto con l’art. 1, comma 1, lett. d) , del d. lgs. 12.2.2024, n. 13) il contribuente, cui è stato notificato un processo verbale di constatazione, ha la possibilità di prestare adesione alle violazioni accettandone l’integrale contenuto o di condizionare l’accettazione alla rimozione di errori manifesti, ovvero, in alternativa, operare la regolarizzazione delle irregolarità avvalendosi della procedura di ravvedimento operoso.
Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile un modello fac-simile della comunicazione di adesione.
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1) Notifica processo verbale di constatazione: l’adesione integrale del verbale
L’adesione senza condizioni può avere per oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione: il contribuente, entro 30 giorni dalla consegna dell’atto, deve comunicare l’accettazione sia all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per il periodo d’imposta che è indicato nell’atto sia all’organo che lo ha redatto.
I termini per l’accertamento sono sospesi, in ogni caso, fino al momento in cui l’interessato comunica l’adesione e comunque fino al 30° giorno successivo alla consegna del verbale.
Entro il 60° giorno successivo alla comunicazione, l’ufficio notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale nel quale sono indicati separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui si fonda e la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzione e delle altre somme dovute, anche in forma rateale.
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2) Notifica processo verbale di constatazione: l’adesione condizionata
Il contribuente può manifestare l’adesione al verbale in maniera condizionata alla rimozione degli errori manifesti presenti nell’atto, inviandola sia all’ufficio competente sia all’organo che lo ha notificato.
Entro il 10° giorno dal ricevimento del consenso, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente, aggiornando il contenuto del verbale, ed informando l’interessato e l’ufficio dell’Agenzia delle entrate.
I termini per l’accertamento sono sospesi, come sopra indicato. Entro il 60° giorno successivo alla comunicazione di aggiornamento ricevuta, l’ufficio notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale contenente le citate informazioni.
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3) Notifica processo verbale di constatazione: gli effetti dell’adesione
Nell’atto di adesione, se perfezionato, le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo (e non a 1/3 del minimo).
Le somme dovute devono essere versate entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione ovvero anche in maniera frazionata in 8 rate trimestrali di pari importo (elevate a 16 se l’importo è superiore a € 50.000), di cui la prima rata va pagata entro 20 giorni.
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4) Notifica processo verbale di constatazione: il ravvedimento operoso
I rilievi presenti nel processo verbale possono essere sanati mediante la procedura di ravvedimento operoso (art. 13 del d. lgs. 18.12.1997, n. 472) tenendo presente che se le violazioni sono state commesse:
- entro il 31.8.2024, la sanzione è ridotta a un quinto del minimo;
- a partire dal 1°.8.2024:
-
- la sanzione è ridotta a un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene senza che sia stata inviata la comunicazione di adesione verbale ai sensi dell’art. 5–quater del d. lgs. 19.6.1997, n. 218, e comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della l. 27.7.2000, n. 212; la definizione è esclusa per le violazioni indicate agli artt. 6, comma 2-bis, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, 0 11, comma 5, del d. lgs. 18.12.1997, n. 471 (comma b–quater);
- la sanzione è ridotta a un quarto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui al citato art. 6-bis, comma 3, relativo alla violazione che è stata constatata ai sensi della l. n. 4 suddetta, senza che sia stata presentata l’istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2–bis, primo periodo, del d. lgs. n. 218 citato.
La mappa delle regolarizzazioni e le sanzioni minime ridotte
atto notificato |
istanza di accertamento con adesione |
ravvedimento operoso |
||
|
termine |
sanzione minima |
termine |
sanzione minima |
|
|
|
||
Entro 30 giorni |
1/6 |
Prima della notifica dell’atto e senza adesione |
1/5 |
|
Entro 30 giorni |
1/6 |
Prima della notifica dell’atto e senza adesione |
1/5 |
|
|
|
|
||
|
entro 30 giorni oppure entro 15 giorni dall’avviso di accertamento |
1/3 |
prima della notifica dell’avviso di accertamento
|
1/5 |
entro 30 giorni oppure entro 15 giorni dall’avviso di accertamento |
1/3 |
prima della notifica dell’avviso di accertamento
|
1/4 |
|
|
|
|
||
|
entro 30 giorni oppure entro 15 giorni dall’avviso di accertamento |
1/3 |
prima della notifica dell’avviso di accertamento
|
1/6 o 1/7 a seconda del ritardo
|
entro 30 giorni oppure entro 15 giorni dall’avviso di accertamento |
1/3 |
prima della notifica dell’avviso di accertamento
|
1/6 |
Ad esempio se per l’anno 2020 è notificato un processo verbale di constatazione ove è indicato il recupero di € 100.000 per IVA non detraibile e la sanzione (90%) è di € 90.000, si hanno le seguenti alternative:
- adesione integrale al verbale: la sanzione è ridotta a 1/6, cioè a € 15.000;
- ravvedimento operoso: la sanzione è ridotta a 1/5, cioè a € 18.000.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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