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Il 20 settembre 2024 l’Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) ha ricordato a tutti gli iscritti che il 30 settembre 2024 è l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento dei contributi obbligatori relativi all’anno in corso, evitando così di incorrere nelle sanzioni previste dal recente decreto-legge 19/2024. Come spiegato dall’Enpaf, infatti, «dal 1° ottobre gli avvisi perderanno la loro validità. Chi non avrà effettuato il pagamento riceverà un avviso di sollecito a dicembre con le sanzioni».
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Gli avvisi PagoPa perderanno validità dal 1° ottobre
Gli avvisi PagoPa emessi per il versamento dei contributi 2024 potranno essere saldati entro e non oltre il 30 settembre. Dopodiché, successivamente a tale data, gli avvisi non saranno più validi e coloro che non avranno provveduto al pagamento riceveranno un sollecito nel mese di dicembre, comprensivo delle sanzioni previste. Fanno eccezione gli iscritti che hanno presentato domanda di riduzione dopo l’emissione dei primi avvisi e sono in attesa di ricevere l’avviso PagoPa corretto, così come coloro che devono ancora ricevere gli avvisi emessi dopo il 30 settembre con la variazione dell’aliquota contributiva.
Le modifiche introdotte dal decreto-legge 19/2024
In materia sanzionatoria, l’Enpaf si attiene alla disciplina Inps, più favorevole al contribuente rispetto a quelle autonome adottate da altre casse di previdenza dei professionisti. Il decreto-legge 19/2024 ha apportato modifiche alla normativa riguardante le sanzioni aggiuntive nei casi di omissione o evasione contributiva, sia per l’Inps che per l’Enpaf. L’Ente, tenuto a recepire tali novità in vigore dal 1° settembre 2024, sottolinea l’importanza di effettuare il versamento dei contributi entro le scadenze indicate negli avvisi PagoPa, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni previste dalla nuova legge.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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