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Il potere del tribunale di nominare, ex art. 68, comma 1, CCII, un professionista con compiti e funzioni di OCC (Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento), ai fini dell’accesso del debitore alla procedura di liquidazione controllata regolata dall’art. 268CCII, deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui l’unico OCC costituito nel circondario del tribunale abbia rifiutato di redigere la relazione di cui all’art. 269, comma 2, CCII, in mancanza di pagamento di acconti in misura pari alla metà dei compensi dallo stesso organismo complessivamente richiesti per la prestazione, verificandosi – in tal caso – una situazione tale da compromettere ingiustificatamente il diritto del medesimo debitore di fare accesso alla procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza (Tribunale Rovigo, sentenza 25 marzo 2024, n. 21).
La liquidazione controllata del patrimonio
A fronte di un preventivo presentato dal Gestore della crisi nominato dall’unico OCC operante nel circondario del Tribunale di Rovigo ritenuto particolarmente oneroso rispetto alle proprie disponibilità, stante la condizione di grave sovraindebitamento, e che prevedeva a carico del debitore il pagamento di due acconti, i ricorrenti chiedevano al Presidente del Tribunale di Rovigo di nominare ai sensi dell’art. 68, comma 1, CCII, un professionista che potesse svolgere i compiti e le funzioni di gestore della crisi impegnatosi a richiedere un compenso ritenuto sostenibile per i ricorrenti.
Il Presidente accoglieva l’istanza con decreto di nomina del professionista.
La sentenza
Nel dichiarare l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei debitori ricorrenti, il Tribunale di Rovigo premetteva che ai sensi dell’art. 68CCII la competenza dell’OCC è inderogabile salvo che non vi sia un OCC costituito nel circondario del tribunale territorialmente competente per la procedura, circostanza che consente di nominare un professionista che disponga dei requisiti previsti dall’art. 358CCII perché svolga le funzioni ed i compiti del gestore della crisi.
Nel caso di specie il Tribunale si è però interrogato se, pur essendovi un OCC nel circondario, possa sussistere una ragione, quale quella di non comprimere il diritto del debitore ad accedere alla procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che possa portare ad una deroga della prescrizione dell’art. 68CCII.
Secondo il Tribunale l’accordo tra OCC e debitore deve essere “necessariamente ispirato dai criteri di opportunità, economicità e convenienza per la massa dei creditori nonché [idoneo] a consentire l’accesso al debitore alla procedura di indebitamento”.
Inoltre, dalla lettura dell’art. 270, comma 2, n. 2, CCII, il Tribunale desumeva che vi sia una continuità tra la figura dell’OCC e quella del liquidatore “anche ai fini della liquidazione del compenso” e della sua prededucibilità.
Secondo il Tribunale anche la procedura di liquidazione del patrimonio deve considerarsi come unitaria al pari di quella di liquidazione ragion per cui spetta al Tribunale determinare il compenso dovuto al Gestore designato dall’OCC secondo i parametri unitari vigenti previsti dall’art. 10 del D.M. 202/2014.
In particolare, il Tribunale ha sottolineato che l’accordo tra OCC e debitore che preveda anche il riconoscimento di acconti per fasi non può equipararsi ad “un accordo di natura esclusivamente privatistica privo di effetti sulla procedura atteso che tali pattuizioni possono irrimediabilmente ledere l’interesse dei creditori concorsuali ed anche l’interesse del debitore al risanamento della propria situazione debitoria”.
Pertanto, gli accordi tra OCC e debitore – o comunque i preventivi esposti dall’OCC ed accettati dal debitore – devono essere sorretti dai “principi di proporzionalità, adeguatezza e convenienza” e devono sottostare a dei limiti legali per non risultare “iniqui”.
Nel caso di specie il rifiuto opposto dall’unico OCC costituito nel circondario di redigere la relazione prevista dall’art. 269, comma 2, CCII, a fronte del mancato pagamento da parte del debitore degli acconti previsti nel preventivo ha rappresentato una “palese compressione del diritto del debitore di proporre la domanda di ammissione alla liquidazione controllata del patrimonio” circostanza che ha giustificato la deroga alla competenza esclusiva dell’OCC prevista all’art. 68CCII.
Riferimenti normativi:
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