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Un boost di energia per il concordato preventivo biennale; perdite pregresse utilizzabili anche dai soci di società trasparenti, irrilevanza dei debiti fiscali se rateizzati o impugnati, sterilizzazione delle condanne patteggiate tra le cause di decadenza, possibilità di compensare l’imposta sostitutiva sull’extra reddito con i maggiori acconti versati, limitata rilevanza delle modifiche della compagine sociale per l’esclusione, possibilità di ripensamento per l’adesione entro il 31 ottobre, anche con dichiarazione già presentata. In attesa delle modifiche in gestazione, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, cerca di rendere più stimolante e conveniente l’adesione all’opzione, con interpretazioni estensive che mirano, nella sostanza, ad affievolire l’impatto delle principali criticità emerse nelle prime analisi dello strumento.
Debiti tributari e Cpb
Una delle cause ostative all’adesione al concordato che ha fatto più discutere e quella relativa alla presenza di debiti tributari o contributivi, di ammontare superiore a 5.000 euro. La circolare cerca di attutire l’impatto della condizione, offrendo anche suggerimenti, più o meno impliciti, per superare la prescrizione. Primo tra tutti, quasi pleonastico, quello di saldare le posizioni pendenti, o almeno ridurne l’importo sotto la soglia dei 5 mila euro prima dell’adesione. Ma al di là di tale, ovvia, precisazione, la circolare sottolinea che i debiti in questione devono scaturire da atti amministrativi, peraltro dettagliatamente indicati, divenuti definitivi entro il 31 dicembre 2023. Da ciò la conseguenza che, se alla predetta data risultano ancora pendenti i termini per l’impugnazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione o delle cartelle di pagamento, che determinano il superamento della soglia, tali importi non rilevano ai fini dell’accesso al Cpb. A prescindere dal fatto che gli atti vengano successivamente impugnati o diventino definitivi. Non rilevano nemmeno gli atti che sono stati oggetto di accertamento con adesione o altra forma di definizione in sede amministrativa; tali situazioni sono infatti assimilate alla presenza di rateizzazioni regolarmente in corso. È chiara la volontà dell’Agenzia di mettere a disposizione del contribuente tutti gli strumenti per accedere al concordato; così, anche la principale e più eclatante causa di esclusione può essere rimossa, anche solo con una rateizzazione che poi potrebbe non essere portata avanti. La convenienza all’adesione passa quindi anche per tali aspetti perché, se dovesse prospettarsi una proposta molto appetibile, il contribuente potrebbe trovare vantaggio a rimuovere la causa ostativa, con un sacrificio finanziario, anche solo temporaneo, per poter poi beneficiare del Cpb.
Nelle risposte ai quesiti, la circolare precisa, altresì, che l’assenza di debiti tributari necessaria per l’accesso al concordato non si estende alle posizioni personali dei soci delle società interessate; siano esse società di capitali o società di persone.
Patteggiamento
La circolare apre anche alla possibilità di aderire in presenza di reati tributari che sono stati definiti mediante patteggiamento. Se infatti è vero che il patteggiamento è equiparato alla sentenza di condanna, l’Agenzia precisa che l’esclusione è limitata alle ipotesi in cui il patteggiamento comporti l’applicazione di pene accessorie. Ora, posto che se la pena non supera i due anni non sono mai applicabili tali pene accessorie, ne scaturisce la conseguenza che il patteggiamento a meno di due anni di condanna non preclude l’accesso al Cpb. Ipotesi questa molto frequente per i reati tributari stanti le pene minime e la riduzione, almeno ad un terzo, in caso, appunto, di patteggiamento.
Operazioni straordinarie
Sebbene la circolare assimili la cessione di azienda, o di ramo di essa, alle operazioni straordinarie che determinano la cessazione degli effetti del Cpb (vedi ItaliaOggi del 19/9/2024), importante e sempre in ottica di allargamento della portata dell’istituto, è il chiarimento offerto in merito alla modifica della compagine sociale. Intanto solo per le società di persone se cambia la compagine sociale cessano gli effetti del concordato; quindi nelle società di capitali tale effetto non si verifica, come peraltro è logico non avendo alcun rilievo sulla tassazione Ires della società stessa. Viene però chiarito che, anche per le società di persone, se cambia la ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale il concordato permane. Situazione questa che potrebbe suggerire una diversa distribuzione delle quote sociali, e quindi del reddito imputabile a ciascun socio, anche in vista dell’adesione.
Cause di decadenza
Sul punto di estremo interesse la precisazione per la quale in presenza di dichiarazione integrativa o di comunicazione in dichiarazione di dati errati, la decadenza dal concordato scatta solo se la differenza rispetto al reddito proposto dall’ufficio è superiore al 30% (vedi ItaliaOggi del 19/9/2024). In pratica si assimilano le fattispecie in questione a quanto previsto in caso di comunicazione di dati errati Isa, sulla base di una lettura sistematica e organica delle varie fattispecie di decadenza previste.
L’imposta sostitutiva
La circolare fornisce chiarimenti utili e importanti anche in tema di imposta sostitutiva sulla parte di reddito concordato che eccede quello del 2023. Vengono altresì forniti esempi di calcolo e numerosi quesiti sono dedicati a tale previsione.
In sostanza è previsto che il maggior reddito proposto, rispetto a quello del periodo antecedente l’adesione, sia sottoposto ad imposta sostitutiva che per i soggetti Isa varia dal 10 al 15% in funzione del loro punteggio mentre per i forfettari è fissa al 10% (3% per le nuove attività ). Intanto si chiarisce che in caso di rinnovo del concordato il parametro di riferimento per determinare l’eccedenza di reddito da poter sottoporre ad imposta sostitutiva è quello effettivo dichiarato nel secondo anno di vigenza (quindi 2025). Quanto al versamento, poi, questo va effettuato in occasione del saldo relativo al periodo in cui si è prodotta l’eccedenza.
Acconti
Anche in tema di acconti la circolare fornisce interessanti chiarimenti sulla modalità semplificata di calcolo prevista per periodi d’imposta oggetto di concordato.
In generale l’acconto è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. In particolare, se si utilizza il metodo storico occorre versare, rispetto all’imposta del periodo precedente, un ulteriore 10% (3% ai fini IRAP) della differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto Cpb. Le maggiorazioni sono quindi dovute entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto. Se invece si opta per il metodo previsionale, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base a quanto concordato e quanto versato con la prima rata.
L’Agenzia sottolinea che se il contribuente opta per la tassazione sostitutiva sull’eccedenza di reddito concordato rispetto a quello dichiarato, l’acconto versato, evidentemente esuberante rispetto all’effettivo debito d’imposta, darà origine ad un credito che potrà essere utilizzato in compensazione anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.
Peraltro, utilizzando il metodo previsionale e tenendo conto fin da subito dell’imposta che si andrà a pagare compresa la quota sostitutiva, potrebbe essere fin dall’inizio versato un minor acconto evitando crediti da compensare ed evitando effetti finanziari negativi.
Domande e risposte
La circolare fornisce, nella parte finale, una serie di risposte a quesiti che definiscono alcuni aspetti non direttamente esplicitati dalla norma. Tra questi interessante la previsione per la quale, se il contribuente ha già presentato la dichiarazione senza optare per l’adesione, può, entro il 31 ottobre 2024, inviare una correttiva aderendo al Cpb. Ciò soprattutto perché, almeno per il primo anno, il termine di scadenza dell’invio delle dichiarazioni coincide con quello previsto per l’adesione. Con riguardo all’utilizzo delle perdite, l’Agenzia specifica che la possibilità di compensare il reddito d’impresa concordato con le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti, ai sensi degli artt. 8 e 84 Tuir può essere estesa alle perdite d’impresa conseguite nel medesimo periodo d’imposta derivanti da partecipazioni in società trasparenti e dichiarate nel quadro RH della dichiarazione. Resta inteso, in ogni caso, che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.
Sempre in tema di utilizzabilità delle perdite fiscali pregresse, viene invece negata la possibilità di compensazione di tali perdite e di quelle di periodo anche al fine di abbattere l’extra reddito soggetto ad imposta sostitutiva. L’Agenzia precisa infatti che l’imposta sostitutiva va calcolata facendo riferimento esclusivamente all’eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo.
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