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Agenti cancerogeni e mutageni: cambia la disciplina #adessonews

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Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, attuando la direttiva (Ue) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, modifica il D.Lgs. n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza)

Agenti cancerogeni e mutageni: cambia la disciplina per effetto della pubblicazione del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135 (Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024, n. 226) che, attuando la direttiva (Ue) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, modifica il D.Lgs. n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza).

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In particolare, sono stati modificati:

  • l’art. 26;
  • l’art. 29;
  • l’art. 55;
  • l’art. 222;
  • l’art. 223;
  • l’art. 229;
  • l’art. 232;
  • l’art. 233;
  • l’art. 234;
  • l’art. 235;
  • l’art. 236;
  • l’art. 237;
  • l’art. 239;
  • l’art. 240;
  • l’art. 241;
  • l’art. 242;
  • l’art. 243;
  • l’art. 244;
  • l’art. 245;
  • il capo II del titolo IX;
  • gli allegati  3B,  XXXVIII,  XXXIX  e  XLIII.

Di seguito il testo del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135; gli allegati A e B sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.

Agenti cancerogeni e mutageni

Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135 

Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2022, che  modifica  la  direttiva  2004/37/CE
sulla  protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi  derivanti   da
un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni  durante  il  lavoro.
(24G00153)
(Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024, n. 226)

 

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Vigente al: 11-10-2024

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell’attivita’  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

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Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali

sulla partecipazione dell’Italia  alla  formazione  e  all’attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell’Unione  europea»  e,   in

particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l’attuazione  di  altri

atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» e,

in particolare, l’articolo 8 che reca «Principi e  criteri  direttivi

per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva  (UE)

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2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla  protezione  dei

lavoratori contro i rischi  derivanti  da  un’esposizione  ad  agenti

cancerogeni o mutageni durante il lavoro»;

Vista  la  direttiva  2022/431/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 9 marzo 2022, che  modifica  la  direttiva  2004/37/CE

sulla  protezione  dei  lavoratori  contro  i  rischi  derivanti   da

un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

Vista  la  direttiva  2004/37/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro

i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni,  mutageni

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o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro;

Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante

«Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in

materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro» e, in particolare, il titolo  IX,  capo  II,  concernente  la

protezione dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;

Considerato il Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla

comunicazione della Commissione europea al Parlamento  europeo  e  al

Consiglio del 3 febbraio 2021, COM (2021) 44 definitivo;

Sentite le parti sociali in data 4 giugno 2024;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 4 giugno 2024;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,

nella seduta del 27 giugno 2024;

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Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 30 agosto 2024;

Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le

politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, di concerto con i  Ministri  della  salute,  degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia  e

dell’economia e delle finanze;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.

81

1. All’articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo  9  aprile

2008,  n.  81,  le  parole:  «di  agenti  cancerogeni,   mutageni   o

biologici,» sono sostituite dalle seguenti: «di  agenti  cancerogeni,

mutageni, tossici per la riproduzione o biologici,».

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.

81

1. All’articolo 29, comma 7, lettera b), del decreto legislativo  9

aprile 2008, n. 81, le parole:

«cancerogeni   mutageni»   sono   sostituite   dalle    seguenti:

«cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione».

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.

81

1. All’articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto legislativo  9

aprile 2008, n. 81, le parole:

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«cancerogeni   mutageni»   sono   sostituite   dalle    seguenti:

«cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione».

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 222, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, le parole: «un primo elenco  di  tali  valori  e’

riportato nell’allegato XXXIX;» sono soppresse.

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 223, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, le parole: «di cui un primo elenco  e’  riportato

negli allegati XXXVIII e XXXIX» sono sostituite dalle  seguenti:  «di

cui un primo elenco e’ riportato nell’allegato XXXVIII».

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 229 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 229, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  aprile

2008, n. 81, le parole: «tossici per  il  ciclo  riproduttivo  o  con

effetti sull’allattamento, tossici specifici  per  organo  bersaglio,

tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni  di  categoria

2» sono sostituite dalle  seguenti:  «tossici  specifici  per  organo

bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni  di  categoria

2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria

2 o con effetti sull’allattamento».

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell’ISPESL  e  della

Commissione  tossicologica  nazionale,»  sono  soppresse  e  dopo  le

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parole: «Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale»  sono

aggiunte le seguenti: «, su proposta dell’INAIL»;

b) al comma 2, la parola: «XXXIX» e’ soppressa.

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 233 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 233, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  aprile

2008, n. 81, le parole:  «ad  agenti  cancerogeni  o  mutageni»  sono

sostituite dalle seguenti:  «ad  agenti  cancerogeni,  mutageni  o  a

sostanze tossiche per la riproduzione».

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 234 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 234, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  aprile

2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis)  sostanza  tossica  per  la  riproduzione:  sostanza  o

miscela che corrisponde ai criteri di classificazione  come  sostanza

tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui  all’allegato

I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b-ter) sostanza tossica per la riproduzione  priva  di  soglia:

una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non  esiste  un

livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e  che  e’

identificata come tale  nella  colonna  “Osservazioni”  dell’allegato

XLIII;

b-quater) sostanza  tossica  per  la  riproduzione  con  valore

soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale  esiste

un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale  non  vi  sono

rischi per la salute dei lavoratori e che e’ identificata  come  tale

nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII;»;

b) alla lettera c), le parole: «il  limite  della  concentrazione

media, ponderata in funzione del tempo, di un  agente  cancerogeno  o

mutageno nell’aria» sono sostituite dalle seguenti: «il limite  della

concentrazione media nell’aria, ponderata in funzione del  tempo,  di

un agente cancerogeno, mutageno o di  una  sostanza  tossica  per  la

riproduzione»;

c) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) valore limite biologico: il limite della concentrazione

nell’adeguato  mezzo  biologico  del  relativo  agente,  di  un   suo

metabolita, o di un indicatore di effetto;

c-ter) sorveglianza sanitaria: la valutazione  dello  stato  di

salute di  un  singolo  lavoratore  in  funzione  dell’esposizione  a

specifici agenti cancerogeni, mutageni o  sostanze  tossiche  per  la

riproduzione durante il lavoro.».

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di un agente cancerogeno  o  mutageno»

sono sostituite dalle seguenti: «di un agente cancerogeno, mutageno o

di una sostanza tossica per la riproduzione»;

b) al comma 2, le parole: «l’agente cancerogeno o mutageno»  sono

sostituite dalle  seguenti:  «l’agente  cancerogeno,  mutageno  o  la

sostanza tossica per la riproduzione»;

c) al comma 3, dopo la parola:  «lavoratori»,  sono  inserite  le

seguenti: «all’agente cancerogeno, mutageno o alla  sostanza  tossica

per la  riproduzione  priva  di  soglia»  e  il  secondo  periodo  e’

soppresso;

d) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. Se non e’ tecnicamente possibile utilizzare o  produrre

una sostanza tossica per la riproduzione  con  valore  soglia  in  un

sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono  affinche’  il  rischio

connesso all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza  tossica  per

la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.

3-ter.  Per  quanto  riguarda  le  sostanze  tossiche  per   la

riproduzione diverse dalle  sostanze  tossiche  per  la  riproduzione

prive di soglia e dalle sostanze tossiche  per  la  riproduzione  con

valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al  comma

3-bis. In tal caso, i datori di  lavoro  tengono  debitamente  conto,

nell’effettuare la valutazione dei rischi di  cui  all’articolo  236,

della  possibilita’  che  potrebbe  non  esistere   un   livello   di

esposizione sicuro per la salute dei  lavoratori  per  tale  sostanza

tossica per la riproduzione  e  stabiliscono  misure  appropriate  al

riguardo.

3-quater. L’esposizione non  deve  superare  il  valore  limite

dell’agente cancerogeno, mutageno o della  sostanza  tossica  per  la

riproduzione stabilito nell’allegato XLIII.».

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a agenti cancerogeni o mutageni»  sono

sostituite dalle seguenti:  «ad  agenti  cancerogeni,  mutageni  o  a

sostanze tossiche per la riproduzione»;

b) al comma 2, le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni» sono

sostituite dalle seguenti: «di  agenti  cancerogeni,  mutageni  o  di

sostanze tossiche per la riproduzione»;

c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. Il  documento  di  cui  all’articolo  28,  comma  2,  o  il

documento   redatto   secondo   le   procedure   standardizzate    di

effettuazione della valutazione dei rischi di  cui  all’articolo  29,

comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attivita’ lavorative  che  comportano  la  presenza  di

sostanze  o  miscele  cancerogene,  mutagene  o   tossiche   per   la

riproduzione o di processi industriali di cui all’allegato XLII,  con

l’indicazione  dei  motivi  per  i  quali   sono   impiegati   agenti

cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;

b) i quantitativi di  sostanze  ovvero  miscele  cancerogene,

mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti  ovvero  utilizzati,

ovvero presenti come impurita’ o sottoprodotti;

c) il numero dei  lavoratori  esposti  ovvero  potenzialmente

esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per  la

riproduzione;

d) l’esposizione dei suddetti  lavoratori,  ove  nota,  e  il

grado della stessa;

e) le misure preventive e protettive applicate e il  tipo  di

dispositivi di protezione individuale utilizzati;

f) le indagini svolte per  la  possibile  sostituzione  degli

agenti  cancerogeni,  mutageni  o  delle  sostanze  tossiche  per  la

riproduzione e le sostanze e miscele  eventualmente  utilizzate  come

sostituti.».

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 237 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 237, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  aprile

2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

«a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati,

che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di

agenti  cancerogeni,  mutageni  o  di  sostanze   tossiche   per   la

riproduzione non superiori alle necessita’ delle  lavorazioni  e  che

gli agenti cancerogeni,  mutageni  o  le  sostanze  tossiche  per  la

riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica  tale  da  causare

rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di  lavoro  in

quantitativi superiori alle necessita’ predette;»;

b) alla lettera b), le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni»

sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o  a

sostanze tossiche per la riproduzione»;

c) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:

«c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo  che

non vi sia emissione nell’aria di agenti cancerogeni, mutageni  o  di

sostanze tossiche per la riproduzione. Se cio’  non  e’  tecnicamente

possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o  delle

sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire  il  piu’  vicino

possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel

rispetto dell’articolo 18, comma 1, lettera q). L’ambiente di  lavoro

deve, comunque, essere dotato di un adeguato sistema di  ventilazione

generale;»;

d) alla lettera d), le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni»

sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di

sostanze tossiche per la riproduzione»;

e)  alla  lettera  g),  le  parole:  «gli  agenti  cancerogeni  o

mutageni» sono sostituite dalle seguenti:  «gli  agenti  cancerogeni,

mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»;

f)  alla  lettera  h),  le  parole:  «agenti  cancerogeni»   sono

sostituite dalle seguenti: «agenti cancerogeni, mutageni  o  sostanze

tossiche per la riproduzione»;

g) alla lettera i), le parole: «a  taluni  agenti  cancerogeni  o

mutageni»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «a   taluni   agenti

cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera  a),  le  parole:  «gli  agenti  cancerogeni  o

mutageni» sono sostituite dalle seguenti:  «gli  agenti  cancerogeni,

mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»;

2) dopo la lettera e), e’ aggiunta, in fine, la seguente:

«e-bis) l’obbligo di sottoporsi alla  sorveglianza  sanitaria

per le sostanze per le  quali  e’  stato  fissato  un  valore  limite

biologico di cui all’allegato XLIII-bis.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «sulla  natura  e  sul  grado  dei

rischi», sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«e in particolare quando i lavoratori  sono  o  possono  essere

esposti a vari o nuovi agenti  cancerogeni,  mutageni  o  a  sostanze

tossiche per la riproduzione, compresi quelli  contenuti  in  farmaci

pericolosi, o in caso di  mutamento  delle  circostanze  relative  al

lavoro»;

c) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:

«3-bis. L’informazione e la formazione di cui al comma 3 devono

essere periodicamente offerte, con periodicita’ almeno  quinquennale,

nelle strutture sanitarie pubbliche e private a  tutti  i  lavoratori

che sono  esposti  ad  agenti  cancerogeni,  mutageni  o  a  sostanze

tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi

farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.»;

d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4.  Il  datore  di  lavoro  provvede  inoltre  affinche’   gli

impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni

o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano  etichettati

in maniera chiaramente leggibile e comprensibile  in  conformita’  al

regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili.».

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 240 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 240, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  aprile

2008, n. 81, le parole:  «ad  agenti  cancerogeni  o  mutageni»  sono

sostituite dalle seguenti:  «ad  agenti  cancerogeni,  mutageni  o  a

sostanze tossiche per la riproduzione».

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 241 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 241, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  aprile

2008, n. 81, le parole:  «ad  agenti  cancerogeni  o  mutageni»  sono

sostituite dalle seguenti:  «ad  agenti  cancerogeni,  mutageni  o  a

sostanze tossiche per la riproduzione».

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 242, comma 4,  del  decreto  legislativo  9  aprile

2008, n. 81, dopo le parole: «a tale esposizione,» sono  inserite  le

seguenti: «o si constati che un  valore  limite  biologico  e’  stato

superato,».

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma  1,  le  parole:  «l’agente  cancerogeno  o  mutageno

utilizzato e, ove noto, il valore  dell’esposizione  a  tale  agente»

sono sostituite dalle seguenti: «l’agente cancerogeno, mutageno o  la

sostanza tossica per la  riproduzione  utilizzati  e,  ove  noto,  il

valore dell’esposizione a tale agente o sostanza»;

b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore  di

lavoro invia all’INAIL, per il  tramite  del  medico  competente,  la

cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente

alle annotazioni individuali  contenute  nel  registro  e,  ai  sensi

dell’articolo 25, ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attivita’ dell’azienda,  il  datore

di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie

e di rischio all’INAIL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui  al

comma 1 e le cartelle sanitarie e  di  rischio  sono  conservate  dal

datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di  lavoro  e

dall’INAIL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attivita’ che

espone ad agenti cancerogeni o mutageni  e  fino  ad  un  periodo  di

almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attivita’  che  espone  a

sostanze tossiche per la riproduzione.»;

c) al comma 8:

1)  all’alinea,  le  parole:  «ad  agenti   cancerogeni»   sono

sostituite dalle  seguenti:  «ad  agenti  cancerogeni  o  a  sostanze

tossiche per la riproduzione»;

2) alla lettera a), le parole: «consegna copia del registro  di

cui al comma 1 all’ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette

copia del registro di cui al comma 1 all’INAIL»;

3) alla lettera d),  le  parole:  «ad  agenti  cancerogeni,  il

datore di lavoro chiede all’ISPESL» sono sostituite  dalle  seguenti:

«ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione,  il

datore di lavoro chiede all’INAIL»;

d) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:

«10. L’INAIL trasmette annualmente al Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi

relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 e a richiesta li

rende disponibili alle regioni.».

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «ISPESL» e’ sostituita dalla  seguente:

«INAIL» e le parole: «ad agenti chimici cancerogeni» sono  sostituite

dalle seguenti: «ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o  sostanze

tossiche per la riproduzione»;

b) al comma 2,  le  parole:  «ad  agenti  cancerogeni,  ne  danno

segnalazione all’ISPESL» sono sostituite dalle seguenti:  «ad  agenti

cancerogeni o mutageni, o  casi  di  effetti  nocivi  sulla  funzione

sessuale e sulla fertilita’ delle lavoratrici e dei lavoratori adulti

o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad

esposizioni lavorative a sostanze tossiche per  la  riproduzione,  ne

danno segnalazione all’INAIL»;

c) al comma 3:

1) l’alinea e’ sostituito  dal  seguente:  «Presso  l’INAIL  e’

costituito il registro nazionale dei casi di  neoplasia  di  sospetta

origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute  da

esposizione a sostanze tossiche  per  la  riproduzione,  con  sezioni

rispettivamente dedicate:»;

2) dopo la lettera c), e’ aggiunta la seguente:

«c-bis)  ai  casi  di  effetti  avversi  per  la  salute   da

esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.»;

d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. L’INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro  e  delle

politiche sociali,  al  Ministero  della  salute  e  alle  regioni  e

province autonome  i  risultati  del  monitoraggio  con  periodicita’

annuale.»;

e) la rubrica e’ sostituita dalla  seguente:  «Registrazione  dei

tumori e  degli  effetti  nocivi  sulla  funzione  sessuale  e  sulla

fertilita’».

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81

1. All’articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,

il comma 1 e’ abrogato.

 

Art. 20

Modifiche al capo II del titolo IX del decreto legislativo  9  aprile

2008, n. 81

1. La rubrica del capo II del titolo IX del decreto  legislativo  9

aprile 2008, n. 81, e’  sostituita  dalla  seguente:  «Protezione  da

agenti  cancerogeni,  mutageni  o  da  sostanze   tossiche   per   la

riproduzione».

 

Art. 21

Modifiche agli  allegati  3B,  XXXVIII,  XXXIX  e  XLIII  al  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. I  contenuti  delle  informazioni  relative  ai  dati  aggregati

sanitari e di rischio  dei  lavoratori,  di  cui  all’articolo  40  e

all’allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  sono

integrati, mediante apposita voce e  secondo  le  modalita’  previste

dall’articolo 40, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo,  con

la  previsione  dei  rischi  derivanti  dall’esposizione  a  sostanze

tossiche per la riproduzione.

2. L’allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,

recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al  titolo

IX, capo I», e’ sostituito dall’allegato XXXVIII di cui  all’allegato

A al presente decreto.

3. L’allegato XXXIX al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e’

abrogato.

4. L’allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,

recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al  titolo

IX, capo II», e’ sostituito dall’allegato XLIII di cui all’allegato B

al presente decreto.

5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  dopo  l’allegato

XLIII, e’ inserito l’allegato XLIII-bis  di  cui  all’allegato  C  al

presente decreto.

 

Art. 22

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del  presente  decreto  legislativo  non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti  dal

presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

↓ CLICCA QUI SOTTO PER GLI ALLEGATI ↓

Allegato A

(vedi sotto)

 

Allegato B

(vedi sotto)

 

Allegato C

(di cui all’articolo 21, comma 5)

«ALLEGATO XLIII-BIS
VALORI LIMITE  BIOLOGICI  OBBLIGATORI  E  PROCEDURE  DI  SORVEGLIANZA
SANITARIA PIOMBO e suoi composti ionici.

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello

di piombo nel sangue  (PbB)  con  l’ausilio  della  spettroscopia  ad

assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il

valore limite biologico e’ il seguente: 60 μg Pb/100  ml  di  sangue.

Per le  lavoratrici  in  eta’  fertile  il  riscontro  di  valori  di

piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri  di

sangue comporta, comunque, allontanamento dall’esposizione.

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

l’esposizione  a  una  concentrazione  di   piombo   nell’aria,

espressa come media ponderata nel tempo  calcolata  su  40  ore  alla

settimana, e’ superiore a 0,075  mg/m³;  nei  singoli  lavoratori  e’

riscontrato un contenuto di piombo  nel  sangue  superiore  a  40  μg

Pb/100 ml di sangue.»

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO A

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO B





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