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Risulta sproporzionato il licenziamento per giusta causa comminato al lavoratore accusato di negligenza nella compilazione delle note spese per il rimborso carburante, in assenza di dolo.
Anche se il recesso è considerato eccessivo, non si applica la reintegrazione ma solo il risarcimento.
Note spese gonfiate ma non di proposito? Via il licenziamento
Con ordinanza n. 23053 del 23 agosto 2024, la Sezione lavoro della Corte di cassazione si è occupata di una controversia riguardante il licenziamento di una dipendente, accusata dalla società datrice di lavoro di avere presentato delle note spese contenenti errori nella cilindrata del veicolo usato per viaggi aziendali, che avevano comportato un rimborso non dovuto per diversi mesi del 2017.
Dopo aver fornito le sue giustificazioni, la dipendente era stata licenziata per giusta causa, senza preavviso.
Le pronunce di merito
Il Tribunale adito aveva inizialmente accolto il ricorso della lavoratrice, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro.
In sede di opposizione, tuttavia, lo stesso Tribunale aveva deciso per la risoluzione del rapporto di lavoro, riconoscendo comunque un risarcimento pari a venti mensilità .
La Corte d’Appello aveva confermato la risoluzione del rapporto, stabilendo che la dipendente aveva agito con grave negligenza ma senza dolo.
La sanzione espulsiva era stata considerata eccessiva rispetto alla condotta tenuta, per cui era stata concessa una tutela attenuata.
La decisione della Corte di cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello.
Sussistenza del fatto e proporzionalità della sanzione
La Suprema corte ha ritenuto che il fatto contestato fosse sussistente, cioè l’erronea indicazione nelle note spese, ma ha anche stabilito che tale condotta non fosse dolosa, bensì frutto di grave negligenza.
La condotta del dipendente è stata valutata come “palesemente negligente”, in quanto dimostrava una noncuranza verso le disposizioni aziendali e gli obblighi di diligenza e fedeltà . La dipendente, nella specie, aveva beneficiato per sette volte di un rimborso superiore a quanto spettante.
La Corte ha quindi valutato la gravità della negligenza, escludendo però che questa giustificasse il licenziamento per giusta causa.
La condotta, ossia, pur rilevante dal punto di vista disciplinare, non era tale da compromettere definitivamente il rapporto fiduciario. Pertanto, la sanzione espulsiva è stata considerata sproporzionata.
Esclusione del dolo
La società datrice di lavoro aveva sostenuto che la dipendente avesse agito in modo fraudolento, cercando deliberatamente di ottenere rimborsi indebiti. Tuttavia, sia la Corte d’Appello che la Cassazione hanno rigettato questa tesi, ritenendo che non vi fossero prove sufficienti a dimostrare il dolo.
In conclusione, la Corte ha ritenuto che il comportamento della lavoratrice fosse negligente, ma non doloso, confermando la sproporzione del licenziamento rispetto ai fatti addebitati e mantenendo la tutela risarcitoria.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Un dipendente è stato licenziato per avere presentato note spese gonfiate relative ai rimborsi per il carburante, indicando una cilindrata errata per il veicolo. Non è stato provato il dolo, ma la condotta è stata considerata negligente. |
Questione dibattuta | Il dipendente contesta il licenziamento, sostenendo la mancanza di dolo nella compilazione delle note spese. La società afferma che, nonostante l’assenza di dolo, la negligenza è tale da giustificare il licenziamento. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione conferma la gravità della negligenza, pur escludendo il dolo, e stabilisce che il licenziamento è sproporzionato. Concessa la tutela risarcitoria e non la reintegrazione nel posto di lavoro. |
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