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In data 7.08.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 110/2024, che ha recepito le osservazioni della Commissione “Finanze e Tesoro” del Senato, dopo il secondo esame in Consiglio dei ministri, resosi necessario per il parere ostativo della Ragioneria Generale dello Stato.
La riforma della riscossione è già entrata in vigore, per taluni aspetti, mentre per altri occorrerà attendere il 1.01.2025. Essa introduce molteplici novità come, ad esempio, le nuove ipotesi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata (art. 12 D. Lgs. 110/2024). Tale previsione rappresenta una delle principali innovazioni, rispetto ai contenuti iniziali dello schema di decreto.
Come è noto, la possibilità di impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, è stata ormai notevolmente limitata dal legislatore, per effetto dell’art. 3-bis D.L. 146/2021, che ha previsto l’inserimento, nell’art. 12 D.P.R. 602/1973, del comma 4-bis. La norma citata, in vigore dal 21.12.2021, oltre a stabilire espressamente la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, ha disposto che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione in casi tassativi, vale a dire solamente quando il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
– per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, c. 4 D.Lgs. 50/2016;
– per la riscossione di somme dovute al contribuente da pubbliche amministrazioni o società a totale partecipazione pubblica, inibita in seguito alle verifiche di cui all’art. 48-bis D.P.R. 602/1973;
– per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Il recente D.Lgs. 110/2024, nel riformare il sistema nazionale della riscossione sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), si inserisce in tale panorama normativo e giurisprudenziale. Il legislatore è dunque intervenuto sull’operatività dell’art. 12, c. 4-bis D.P.R. 602/1973, disponendo un ampliamento delle ipotesi in cui il contribuente è legittimato all’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.
Nel menzionato articolo sono state perciò inserite le lettere d), e) ed f), per altrettante ulteriori condizioni che permettono l’impugnazione diretta.
Esse riguardano i casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
– nell’ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019;
– in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
– nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 14 D.Lgs. 472/1997.
Con tale intervento normativo si amplia ulteriormente le ipotesi che consentono al contribuente di impugnare direttamente il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, senza dover necessariamente attendere il successivo atto della riscossione forzata, quantunque il mantenimento di una casistica tassativamente prevista rischia di precludere l’accesso alla giustizia tributaria in tutti gli altri casi di presenza di ruoli non notificati e non rientranti in una delle categorie espressamente indicate dalla legge.
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