IL CHIARIMENTO
Si riaccende il dibattito in campo veterinario sul trattamento fiscale della Ricetta Elettronica Veterinaria (Rev). A sollevarlo un caso di emissione gratuita senza emissione della fattura, una evenienza legittima e confortata da precedenti analoghi nella giurisprudenza tributaria e di Cassazione.
Rev gratuita– La ricetta elettronica del Medico Veterinario può essere gratuita o a pagamento, secondo la stessa libertà di onorario che previgeva all’introduzione della modalità elettronica (16 aprile 2019). L’obbligo di emissione elettronica della ricetta veterinaria non ha cambiato la gestione fiscale (fatturazione) di questa prestazione.
Fatturazione della Rev gratuita- Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 21972 del 28.10.2015, i giudici della Suprema Corte, nel riconoscere le ragioni del contribuente (che non aveva fatturato talune prestazioni in quanto rese gratuitamente), hanno affermato come in presenza della corretta tenuta della contabilità da parte del contribuente (congrua e coerente) sia giustificabile la gratuità dell’opera svolta, purché tali prestazioni siano in un rapporto di minoranza rispetto al totale di quelle rese e che siano caratterizzate dalla semplicità delle stesse. La sentenza della Cassazione è richiamata anche dal Ministero dalla Salute sul proprio portale salute.gov, dove si chiarisce anche che la ricetta veterinaria elettronica non è in alcun modo correlata all’emissione della fattura elettronica.
Il concetto giurisprudenziale di ‘minoranza’ e di ‘semplicità’- Il consulente fiscale dell’ANMVI, dottor Giovanni Stassi, ha spiegato che la sentenza della Corte di Cassazione del 2015 è una “sentenza cardine, che costituisce la pronuncia fondamentale a cui si è adeguata buona parte della giurisprudenza. In estrema sintesi – spiega Stassi- i giudici della Suprema Corte, nel riconoscere le ragioni del contribuente (che non aveva fatturato talune prestazioni in quanto rese gratuitamente), hanno affermato come in presenza della corretta tenuta della contabilità da parte del contribuente sia plausibile la gratuità dell’opera svolta, purché tali prestazioni siano in un rapporto di minoranza rispetto al totale delle prestazioni rese e che siano caratterizzate dalla semplicità”.
La Cassazione, nel 2015, si era pronunciata proprio su una prestazione telematica, per la quale il professionista non si era fatto pagare: “La semplicità della prestazione in sè rende verosimile l’assunto del contribuente circa la sua gratuità”.
Rev a pagamento– La gratuità non è un obbligo. E’ legittimo che il Medico Veterinario chieda l’onorario per l’emissione di una ricetta veterinaria. La questione era già sorta e chiarita all’indomani dell’entrata in vigore della Ricetta Elettronica Veterinaria e il Ministero della Salute aveva pubblicato una pagina di chiarimenti.
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