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Dl Ambiente. Ecco il decreto approvato in Cdm. IL TESTO #finsubito prestito immediato


RomaApprovato in Cdm il Dl Ambiente recante «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la
razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione
dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e in materia
di dissesto idrogeologico.

Di seguito AGEEI pubblica il testo in pdf e forma testuale.

DL AMBIENTE

 

Schema di decreto-legge recante «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la
razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione
dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e in materia
di dissesto idrogeologico».
VIsTi gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTI altresì gli articoli 9 e 41 della Costituzione;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 15;
VISTo il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante
prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua;
VIsTo il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo
a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali);
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
VISTo il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
VIsTo il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
VISTo il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere
e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
VISTo il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
VISTO il decreto-legge23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9, recante «Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure
per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015»;
VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei
rifiuti radioattivi»;
VIsTo il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;
VIsTo il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2014, n.
116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea»;
VIsTo il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 novembre
2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la
ripresa delle attività produttive»;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali»;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare,
l’articolo 23 che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 225, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data in cui
hanno acquistato efficacia le disposizioni del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;
VISTA la legge28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;
VIsTo il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica»;
VISTo il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
VISTo il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2019,
n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione»;
VISTO il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,
n. 128, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2021, n. 55,
recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo
2 che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della
transizione ecologica*;
VISTO il decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
VIsTo il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.
91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione
degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
VisTo il decreto-legge 1 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e, in
particolare, l’articolo 4, che ridenomina il “Ministero della transizione ecologica” in “Ministero dell’ambiente
e della sicurezza energetica»;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
VisTo il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,
recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle
infrastrutture idriche»;
VIsTo il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65,
concernente «Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature»;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40, concernente
«Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185»;
VISTo il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, recante «Piano d’azione per la
riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del
PNRR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022;
CONSIDERATO…..;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza ….;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …..;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
ART. 1
(Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali)
1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8:
1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno
precedenza, nell’ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale
a sere 2021 n. 10, 13 quel daveto le car ristiche di cui l’articolo so de decretica n, dala 10202,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti»;
1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti»
sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del
Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
c) rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari,
secondo il seguente ordine:
a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell’allegato II
alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di
impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti
colici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, è riservata
una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell’ambito della quale l’esame è definito in ordine
cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente
ai sensi dell’articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per
c i a s c u n a tipologia d’impianto ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della
comunicazione al proponente ai sensi dell’articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell’applicazione
uniforme e coerente dell’ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell’ambito dei procedimenti di
valutazione ambientale, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica comunica al Ministero della
cultura l’ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, che ne tiene conto.
La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione
ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere
sul fondo complementare.»;
3) al comma 2-octies, il terzo periodo è soppresso;
4) dopo il comma 2-octies è inserito il seguente:
«2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il
Presidente della commissione tecnica VIA-VAS e il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC
possono, d’intesa, disporre l’assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi
della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l’applicazione della
disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.»;
b) all’articolo 19:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l’adeguatezza» sono soppresse;
2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l’autorità competente
può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al
procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente
non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l’istanza si intende respinta
ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.
6-bis. L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni
dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni
dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla
complessita, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare, per una sola
volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l’autorità competente comunica tempestivamente e
per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione
del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell’autorità
competente.»;|
3) al comma 7:
3.1) al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di
presentazione dello studio preliminare ambientale»;
3.2) il secondo periodo è soppresso;
4) al comma 10, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il provvedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel
provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti
autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale
autorizatazio ne sorrido del istanza di venia d aspoge tabilità a VA. erosa enticacia sopora le dial
provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo
procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione
esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle
eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente.
Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali,
il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e
ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se
l’istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia
definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere
efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione
della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al terzo periodo, l’autorità
competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta,
l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la
presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante
non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell’autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la
documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’autorità competente procede
all’archiviazione.»;
c) all’articolo 23, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «per via telematica», sono inserite le seguenti:
«al proponente nonché»;
d) all’articolo 24:
1) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Trascorsi sette giorni dalla richiesta di
sospensione senza che la Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all’articolo 8,
comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.»;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Entro trenta giorni dall’esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da
parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l’adeguatezza della relazione
paesaggistica ai fini di cui all’articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della
cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta
giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del
proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il Ministero della cultura può
prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per
le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente
all’autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione
integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel
termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
nuovamente incompleta, l’istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al
proponente e all’autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all’archiviazione. Nei casi di nuova
incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali
la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all’articolo 25, comma
2-quinquies.»;
e) all’articolo 25:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «l’autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente
direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica»;
2) al comma 2-quinquies:
2.1) al primo periodo, le parole: «ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la
compiuta redazione della relazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «ove la relazione
paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto»;
2.2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il Ministero della cultura motiva adeguatamente
l’eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole
della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, può
applicarsi l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l’atto
adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso
del Ministero della cultura, l’atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che
comprende l’autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA
favorevole ai sensi del secondo periodo sono concesse ai sensi del comma 5.»;
3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale di riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero
di modifiche, anche progettuali,»;
4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il
provvedimento di VIA.»;
f) all’articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole: «studio preliminare ambientale» sono sostituite
dalle seguenti: «studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta
anche la variante urbanistica» sono soppresse;
g) all’articolo 29-sexies, comma 5:
1) al primo periodo, le parole «L’autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il competente direttore
generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica»;
2) al secondo periodo, le parole «l’autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore
generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica».
2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all’istanza di VIA di cui
all’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima
disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione
dei progetti medesimi.
3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e alla
Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi
energetici – GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di
un’apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2025, a cui si provvede
con i proventi delle tariffe di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto. I costi annuali derivanti
dall’attuazione del primo periodo sono definiti con il decreto di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
4. All’articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole «resta ferma l’appartenenza al demanio dello Stato.», sono inserite le seguenti:
«A tal fine, il Ministero della difesa può definire un programma di interventi per la transizione energetica dei
siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul
territorio nazionale.»;
al comma 4, dopo le parole «, se previste dalla normativa vigente.», sono inserite le seguenti: «Qualora
gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1, anche a seguito di successiva modifica dello stesso,
siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, tale valutazione è svolta dalla C o m m i s s i o n e tecnica
PNRR-PNIEC secondo le modalità e le competenze di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione,
e si conclude con un unico provvedimento».
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, agli interventi di cui
all’articolo 20 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
ART. 2
(Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza
degli approvvigionamenti)
1. All’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
1 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
b) al comma 10, le parole: «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle
seguenti: «I canoni»;
c) il comma 13 è abrogato;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di
ricerca nel settore degli idrocarburi».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di
concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito. Il primo
periodo non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione
ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, ancorché non concluse alla medesima data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte
sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da conferire ai sensi
del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento.
3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai sensi dell’articolo 29 della
legge 21 luglio 1967, n. 613, dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e
dell’articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l’amministrazione competente tiene conto anche
delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione
delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento, nonché tiene in considerazione l’area in
concessione effettivamente funzionale all’attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con
riperimetrazione delle aree non più funzionali in tal senso.
4. All’articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici»
è sostituita dalla seguente: «nove».
5. All’articolo 16 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 4» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte
in aree considerate compatibili nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee,
approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o
in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell’attività di ricerca e di
sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già
costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non
previsto, il rispetto della normativa dell’Unione europea e degli accordi internazionali» sono sostituite dalle
seguenti: «di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione
vigente, della normativa dell’Unione europea e degli accordi internazionali»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo
distante da quest’ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, è
consentito, in deroga all’articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di cui al
comma 1, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e, a condizione che i
relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una
soglia di 500 milioni di metri cubi.»;
d) il comma 4 è abrogato;
e) ai commi 5, 10 e 13, le parole: «, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3».
6. All’articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «10 dicembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «per un importo
pari a 1.000 milioni di euro ed entro il 10 dicembre 2025 per l’importo rimanente».
ART. 3
(Misure urgenti per la gestione della crisi idrica)
1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:
«i-bis) acque affinate: compatibilmente con la normativa eurounitaria, oltre alle acque reflue urbane di cui
all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio
2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all’allegato 5 alla parte terza del presente
decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento;»;
b) all’articolo 77:
1) al comma 10, l’alinea è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato
del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili,
come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purché
ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»;
2) al comma 10-bis:
2.1) all’alinea, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di
Bolzano» e le parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni
della presente parte terza»;
2.2) alla lettera a), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»;
2.3) alla lettera b), dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,» e le
parole da: «purché sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali migliori» sono soppresse;
3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti:
«10-ter. Il comma 10-bis si applica purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:
a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche
o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;
c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario
interesse pubblico e i vantaggi per l’ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana,
per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
d) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle
alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni
ambientali migliori.
10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure
adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorità di bacino competenti.»;
c) all’articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 6, 7, 10, 10-bise 10-ter»:;
d) all’articolo 104, comma 4-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei» sono inserite le seguenti: «nonché i casi di crisi idrica»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse le acque affinate
di cui all’articolo 74, comma 1, lettera i-bis),»;
e) all’articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «, nonché di riuso».
ART. 4
(Ulteriori disposizioni urgenti per l’economia circolare)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gruppo di lavoro istituito in attuazione
dell’articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 novembre 2019, n. 128, è collocato presso la direzione generale del Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica competente in materia di economia circolare.
2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 212:
1) al comma 2, secondo periodo, la parola: «diciannove» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;
2) al comma 2, lettera i), la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole: «due dalle
organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che
rappresentano i gestori dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni rappresentative della
categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti»;
3) dopo il comma 16, è inserito il seguente:
«16-bis. Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l’impresa
medesima-a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque
anni consecutivi.»;
b) all’allegato L-quinquies, dopo il numero 20, è inserito il seguente:
«20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.».
3. Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e
della sicurezza energetica 23 novembre 2023 è integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei
gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. I membri
aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il
medesimo decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023.
ART. 5
(Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della
r e a l i z z a z i o n e d e g l i i n t e r v e n t i i n f r a s t r u t t u r a l i )
1. All’articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«l-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di
recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma
1-ter, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all’articolo 1, ricevuto il Piano
approvato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i pareri vincolanti della
regione Liguria, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente
competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che
ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei
rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle
caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l’utilizzo:
a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell’articolo 109,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;
b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la
compatibilità e l’innocuità ambientale ai sensi dell’articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
152 del 2006;
c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all’articolo 184-bis, del decreto legislativo n.
152 del 2006;
d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un’operazione di recupero,
incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all’articoli 184-ter, comma 1, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo
decreto.
1-quinquies. Il Piano di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-ter, contiene
un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla
realizzazione degli interventi, con l’indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di
cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni
di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni
di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la
quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di
destinazione e le modalità di impiego previste. Il Piano comprende, altresì, i risultati delle procedure di
campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater.
1-sexies. L’adozione del Piano di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi
legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Piano da assoggettare a valutazioni di
compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n.
152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 1, laddove necessario, provvede
all’aggiornamento del Piano con le modalità di cui ai commi 1-quater e l-quinquies.
1-septies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
ART. 6
(Misure urgenti in materia di bonifica)
1. Agli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del
Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre
2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in deroga all’articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il piano di caratterizzazione
di cui al medesimo articolo 242, comma 3, è concordato con l’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del
proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui
al primo periodo da parte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente,
il piano di caratterizzazione è concordato con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;
b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove
occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall’autorità
competente.
2. Per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui
all’articolo 242, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all’accertamento ai sensi dell’articolo
248, comma 2, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente può avvalersi
dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA),
di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 242, comma 13-ter:
1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato»;
2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» è sostituita dalla seguente: «concentrazioni»;
b) all’articolo 244:
1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell’evento di superamento» sono inserite le seguenti: «con oneri
a carico del medesimo,»;
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono
del supporto tecnico dell’ARPA territorialmente competente.».
ART. 7
(Istituzione della struttura di supporto a l commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di
C r o t o n e – C a s s a n o e C e r c h i a r a )
1. All’articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
e a prim periodon da renirani omro l 30 dicem bre 2029, con sccesiv dale segueni: wPer le finaliti di
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresi di una struttura di supporto composta
da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello
dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della
sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non
dirigenziale, quanto previsto all’articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All’atto del collocamento fuori ruolo del predetto
personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella
dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme
restando le modalità di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta
la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico
dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’ indennità sostitutiva
della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non
superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo è
posto, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e
il trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della
medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al
personale della struttura di supporto, il commissario può altresì nominare, con proprio provvedimento, fino a
due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al comma 1,
secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 324.568 annui per ciascuna delle
annualità dal 2025 al 2029, di cui euro 173.448 annui per le spese del personale, euro 30.000 annui per le
spese di funzionamento della struttura ed euro 121.120 annui per le spese degli esperti, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e
della sicurezza energetica.». [IN CORSO DI RIFORMULAZIONE CON IL MEF]
2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte
fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a
titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di
realizzazione degli interventi oggetto dell’incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente sulla contabilità speciale intestata al eommissario medesime.
Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 28.117 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-
2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. [IN CORSO
DI R I F O R M U L A Z I O N E C O N IL MEFII
ART. 8
(Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo)
1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il
dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui è affidata l’attuazione degli interventi di difesa
del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito
«piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e già censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al
primo periodo inseriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione
geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché agli elaborati progettuali degli interventi medesimi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte
di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l’elenco, completo dei
relativi codici unici di progetto (CUP), all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma e al Ministero dell’economia e delle finanze.
3. I commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d’Aosta e i Presidenti delle province autonome
di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dei sistemi a essa
collegati.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021, è
adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
ART. 9
(Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico)
1. All’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell’inserimento nel Piano degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è data altresi priorità agli interventi la cui progettazione sia
stata finanziata mediante il Fondo di cui all’articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito
almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi
dell’articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso
di cui all’articolo 225, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo medesimo, come progetto definitivo ai
sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al sesto periodo è in
ogni caso condizionata al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino
distrettuale, da effettuare in relazione all’ultimo livello di progettazione conseguito.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all’articolo 55 della
legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall’ammissione al finanziamento
e in assenza di cause di impossibilità oggettiva o di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di
cui all’articolo 225, comma 9, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023,non abbiano
conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o
come progetto definitivo ai sensi dell’articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-
legge n. 91 del 2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non
possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.».
2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di cui all’articolo 2, comma 240, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica, integrano la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.
3. All’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico
può
n o m i n a r e un soggetto attuatore del Piano a cui delegare
l’espletamento delle attività di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito con modificazioni dalla legge 1 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le
deroghe previsti per il commissario di Governo.»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il
compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalità di cui all’articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n.111, che trova copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi, nonché gli obiettivi, ai fini della
corresponsione della parte variabile del compenso,
che includono anche l’attività di monitoraggio e
rendicontazione di cui all’articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 133 del 2014.»;
b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche le
funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre
2012, n. 190, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma 2-ter:
2-quinquies. Per l’espletamento delle attività di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014,
i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d’Aosta e i Presidenti delle province autonome di
Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a
ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.».
4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, il segretario
generale dell’autorità di distretto delle Alpi orientali è individuato come commissario straordinario per
l’espletamento delle attività di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 2014, n. 164.
5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di
Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 è autorizzato ad assumere direttamente le
funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza
all’Unione europea.
6. L’assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo di cui all’articolo 1, comma 140,
della legge 1 dicembre 2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
novembre 2018, operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia per il
finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, è revocata qualora i soggetti attuatori di
cui all’articolo 1, comma 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di giustificato motivo, omettano di
registrare nella banca dati delle amministrazioni pubbliche – Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP),
in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la liquidazione delle spese
sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell’importo della prima anticipazione ottenuta ai sensi
dell’articolo 1, comma 10, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021.
7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel
territorio dell’isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio
dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, è ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2024.
8. All’articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l’anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni
per l’anno 2024»;
b) al comma 10, alinea, le parole: «S milioni di euro per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni
di euro per l’anno 2024»;|
c) al comma 10, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili
nella contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies.».
ART. 10
(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori
dell’ambiente e della sicurezza energetica)
1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica, su proposta del Sistema nazionale, può adottare linee guida per specifici settori.»;
b) all’articolo 4, comma 4, dopo le parole: «con il concorso delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla
base delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 1-bis, ove adottate».
2. All’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico del direttore. Se appartenente ai ruoli
della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il direttore dell’ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l’intera durata
dell’incarico, anche in deroga all’ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell’interessato,
trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l’applicazione dell’articolo 23-ter, comma 2,
del decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo è altresi determinato il
trattamento economico dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.».
3. Il trattamento economico stabilito ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 si
applica anche agli organi dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) in
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina.
4. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la
piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero
dell’ambiente della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero medesimo può conferire
ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui
all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al primo periodo
sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente.
ART. 12
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Dl Ambiente, ecco il TESTO aggiornato distribuito in pre- Cdm e la RELAZIONE

 






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