Revisione del regime impositivo del reddito da lavoro autonomo
Introdotto il principio di onnicomprensività nella determinazione e la neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione di studi professionali
Per quanto il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo, si segnala l’introduzione di disposizioni, ad opera degli articoli 5 e 6 dello schema di decreto legislativo, con le quali si intende allineare, ove compatibile, la disciplina degli autonomi a quella prevista in materia di tassazione del reddito d’impresa.
Al fine di realizzare tale obiettivo, con delle modifche all’articolo 54 e ss del TUIR viene introdotto, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, rispetto al quale sono disciplinati tassativamente i compensi che ne rimangono esclusi, da un lato codificando quanto la prassi amministrativa ha evidenziato nel tempo – si pensi alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del riaddebito ad altri professionisti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività – e, dall’altro lato, prevedendo l’irrilevanza ai fini fiscali delle somme incassate dal lavoratore autonomo che non comportano un incremento del suo reddito imponibile (ad es., spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio addebitate analiticamente al committente). Inoltre, tale disciplina viene completata con delle previsioni che regolano i casi in cui il committente non rimborsi al lavoratore autonomo le spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico.
Risponde, poi, a finalità antielusive la disposizione dell’articolo 54-bis in materia di cessione dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili strumentali (esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione) ovvero beni immobili utilizzati, anche promiscuamente, nell’esercizio dell’arte o professione; infatti detta norma, riproducendo l’analoga disposizione prevista per la determinazione dei redditi d’impresa (cfr. articolo 88, comma 5, del TUIR), realizza il principio secondo cui concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, al netto della quota capitale dei canoni già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.
Inoltre, il nuovo articolo 54-quinquies risponde alla specifica esigenza di stabilire un criterio semplificato per la deducibilità, ripartita nell’anno in cui è sostenuta la spesa e nei cinque anni successivi, delle spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di natura straordinaria degli immobili strumentali e di quelli utilizzati promiscuamente.
Infine, con il nuovo articolo 177-bis del TUIR si persegue l’obiettivo della neutralità fiscale in caso di operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti. La neutralità dell’operazione si realizza con l’iscrizione contabile, da parte del soggetto conferente, delle partecipazioni ricevute con un valore pari alla somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite e con il subentro del soggetto conferitario nella posizione del conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti. Peraltro, questa nuova disciplina si allinea a quanto previsto dall’articolo 176, comma 1, del TUIR per i conferimenti di azienda. Nello stesso articolo si realizza l’obiettivo della neutralità fiscale anche nei casi di trasferimenti dell’attività professionale per causa di morte o per atto gratuito, analogamente a quanto previsto, per le attività d’impresa, dall’articolo 58, comma 1, del TUIR.
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