Non sempre i progetti per il futuro, gli investimenti economici o le iniziative imprenditoriali vanno a buon fine. Per alcuni di noi arriva un momento, preciso e letale, in cui tutto cambia.
Un momento in cui la pressione si fa insostenibile, il peso dei debiti schiaccia e sembra non esserci piĆ¹ un domani. Una fase in cui si arriva alla lucida consapevolezza che lāinsolvenza sarĆ irrecuperabile, perchĆ© le entrate non sono sufficienti a ripianare i debiti, e non potranno esserlo mai.
Questo ĆØ il cosiddetto sovraindebitamento. Una situazione straordinaria che non puĆ² essere affrontata con metodi ordinari.
Una condizione che conoscono forse anche molti di coloro che sono ora qui, su questa pagina, in cerca di una via dāuscita. E potrebbero in effetti averla trovata, perchĆ© esiste una norma particolare in Italia che puĆ² funzionare: la Legge 3 del 27 gennaio 2012.
Legge 3/2012: come funziona
Molti ne parlano ma pochi ne sanno.
Introdotta come panacea di ogni male, la norma contro il sovraindebitamento ha attratto eserciti di bisognosi che perĆ² non sempre hanno trovato la giusta soluzione ai propri problemi. Anzi fin troppo spesso sono incappati in pubblicitĆ fraudolente, organizzazioni prive di scrupoli, professionisti tuttāaltro che professionali, etc.
Questo perchĆ© lāargomento non ĆØ completamente chiaro, definito e lineare ed ha impiegato tempo per trovare una formulazione condivisa.
La Legge 3 del 27 gennaio 2012 ĆØ stata anzi mutevole ed ĆØ piĆ¹ volte mutata nel corso degli anni per migliorarne lāefficacia e adattarla alle esigenze di chi le si rivolge:
- Dal Decreto Legge n. 179 del 2012 che ha snellito la burocrazia necessaria per accedervi;
- Dal Decreto Legge n. 83/2015 (āDecreto Fallimentiā) ha introdotto ulteriori agevolazioni;
- Dal Decreto Legislativo n. 14/2019 che ha introdotto un vero e proprio codice, tuttāora in vigore e che nella sostanza ha sostituito la legge 3/2012;
- Dal Decreto Ristori (Decreto Legge n. 137/2020) e da qualche altro aggiornamento nel 2022.
Dalla legge 3/2012 al CCII
Ad oggi si parla oramai di Codice della Crisi dāImpresa e dellāInsolvenza (CCII).
Questa elencazione serve a farci capire che parliamo di una procedura rimaneggiata piĆ¹ volte, ed anche molto di recente, peraltro ancora in divenire.
E siccome va attuata con lāaiuto di un tribunale, non risponde ad un criterio di causa-effetto ma il risultato ā come in tutti i processi ā dipenderĆ dallāandamento del processo e dalla capacitĆ degli attori che interverranno.
A partire dal debitore stesso.
Come mai disponiamo di questo strumento solo ora?
La maggior parte di noi ricorda che anni fa, ed in particolare allāindomani del 2008, iniziava una crisi economica di portata epocale i cui strascichi sono evidenti ancora oggi.
In quellāoccasione il legislatore si rese conto che le misure previste per affiancare le aziende in crisi non erano piĆ¹ adeguate ai tempi correnti. Strumenti come il Fallimento, lāamministrazione giudiziale, il concordato preventivo, etc erano stati pensati per sopperire solo ad uno stato di insolvenza di aziende strutturate ma non funzionavano in altri contesti.
I piĆ¹ colpiti dal crescente disagio economico erano questa volta famiglie e microimprese. Ed un piccolo negoziante o una casalinga non avrebbero potuto accedere alle normali procedure concorsuali, il che li avrebbe costretti a convivere con i debiti per sempre.
Alcuni non ressero allo stress, arrivando a compiere anche gesti estremi, per cui parte della popolazione chiese risolutamente un intervento istituzionale. Intervento che si tradusse nella promulgazione il 27 gennaio 2012 della legge 3/2012, velocemente ribattezzata āLegge anti-suicidiā dai nostri media (allāepoca molto attenti a cavalcare lāonda del malcontento popolare.)
Requisiti per accedere alla ex Legge 3/2012
Accedere alle soluzioni proposte dal CCII (ossia alla ex legge 3/2012) non ĆØ unāopzione aperta a tutti. Non basta essere indebitati per poter aderire a questa opportunitĆ .
Bisogna dimostrare di non poter assolutamente onorare gli impegni e di non avere altre alternative praticabili (di non poter fallire ad esempio). E bisogna dimostrarlo nellāambito di una procedura che si svolge allāinterno di un tribunale.
Inoltre i soggetti autorizzati a presentare questa istanza, non tutti ovviamente, sono figure ben definite. Ossia:
- Consumatori privati: individui non imprenditori, che abbiano contratto debiti personali;
- Piccoli imprenditori: imprenditori sotto determinate soglie di fatturato e dipendenti, esclusi dal fallimento;
- Professionisti, artigiani e start-up: lavoratori autonomi che non rientrano nel fallimento;
- Imprese agricole: anchāesse escluse dalle procedure di fallimento.
Legge 3/2012: come avviare la procedura
Coloro che abbiano i requisiti, quindi, dovranno formalmente presentare domanda al Tribunale del luogo di residenza o sede legale del debitore facendosi assistere da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Non ĆØ possibile presentare istanza diversamente.
Le tre frasi in breve prevedono di:
- Preparare tutti i documenti: predisporre un elenco di tutti i debiti ed un altro che annoveri tutte le risorse disponibili (soldi, case, auto) per farvi fronte. SarĆ necessario presentarsi giĆ con copia delle Dichiarazione dei redditi, Estratti conto bancari, Elenco dei debiti e dei creditori e di eventuali atti giudiziari o esecutivi in corso;
- Cercare sul sito del Tribunale lāelenco degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) competenti per territorio e poi, documenti alla mano,recarvisi. Gli esperti dellāOCCĀ prepareranno con gli interessati un piano, la cui sintesi in genere ĆØ una proposta di rientro rateale e/o la liquidazione di tutto o parte dei beni che si possiede;
- La proposta verrĆ presentata infine in tribunale. A questo punto il giudice nominato valuterĆ la proposta, e se approvata, garantirĆ la protezione della legge alla buona uscita del progetto.
Ogni passo deve essere calcolato. Non ci sono scorciatoie, solo una strada da seguire. E con lāaiuto dellāOCC potranno essere proposte differenti istanze per lo stralcio dei debiti.
Lo stralcio dei debiti
Lo stralcio del debito puĆ² avvenire attraverso tre principali procedure tra loro alternative:
a) Piano del consumatore
Questa procedura ĆØ rivolta a persone fisiche non imprenditori (consumatori) che presentano al giudice un piano di rientro che prevede generalmente una riduzione del debito (stralcio). Il piano deve dimostrare che il debitore ĆØ incolpevole della sua condizione finanziaria (ad esempio, per perdita del lavoro o problemi di salute).
b) Concordato minore (ex Accordo di ristrutturazione dei debiti)
Questa procedura ĆØ accessibile a piccoli imprenditori, professionisti e soggetti che non rientrano nelle procedure fallimentari. Lo stralcio dei debiti avviene negoziando direttamente con i creditori, che accettando la proposta danno il via alla procedura. Per approvare lāaccordo, ĆØ necessario il consenso di almeno il 60% dei creditori (in termini di valore del credito).
c) Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex Liquidazione del patrimonio)
Se il debitore non ha possibilitĆ di presentare un piano di rientro o un accordo di ristrutturazione sostenibile, puĆ² optare per la liquidazione del patrimonio. Lo stralcio puĆ² comunque avvenire e talvolta, anche se i beni liquidati non coprono lāintero debito, il debitore puĆ² ottenere lāesdebitazione. CioĆØ la cancellazione del debito residuo
Quali debiti rientrano le sovraindebitamento
Tra i debiti che possono essere in tutto o in parte stralciati ricorrendo a questa procedura, i principali sono sicuramente:
- Mutui, FinanziamentiĀ o prestiti personali
- Debiti con fornitoriĀ per chi ha unāattivitĆ
- Cartelle esattorialiĀ e tasse non pagate
- Spese condominialiĀ arretrate
Una volta avviata la procedura, i creditori non potranno proseguire con pignoramenti o altre azioni esecutive. Inoltre in taluni casi ĆØ possibile che al debitore venga concessa la totale Esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui, anche se non si ĆØ pagato lāintero ammontare.
Tuttavia, non tutto ĆØ cancellabile. Ad esempio debiti per alimenti o sanzioni penali restano esclusi.
Legge 3/2012: Pro e Contro
Ogni via dāuscita ha un prezzo ed ĆØ necessario conoscerlo prima di decidere:
Vantaggi:
- Riduzione o cancellazione dei debiti
- Fine delle azioni legali e delle telefonate dei creditori
- PossibilitĆ di mantenere parte dei propri beni
- Protezione dal tribunale e riacquisto della serenitĆ
Svantaggi:
- Procedura complessa e talvolta costosa
- Alcuni debiti potrebbero non essere stralciati o rateizzati
- Accesso al credito compromesso per anni
- NecessitĆ di un supporto da professionisti competenti
Ć una procedura che non ha un costo eguale per tutti, poichĆ© non tutti hanno la medesima situazione di partenza, ma per tutti lāesborso si misura comunque in migliaia di euro. Andranno pagati i compensi per lāOCC, le spese di commercialisti e legali oltre ai costi del tribunale. Si tratta perĆ² di una spesa che, paragonata al debito che ci sta schiacciando, andrebbe considerata a tutti gli effetti come un investimento.
Il CCII ĆØ una via di fuga
Ogni debito ĆØ una catena. Ma nel Codice della Crisi dāImpresa e dellāInsolvenza (CCII) ā ossia la ex legge 3/2012 ā vi ĆØ la chiave per spezzarla.
Per anni questa procedura ha lasciato tiepidi per via delle incertezze esistenti, ma ora le regole sono finalmente chiare ed esiste una strada tracciata.
Sta a noi decidere se percorrerla. La vita non deve essere governata dal debito.
Legge 3/2012: testo in pdf
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