COBAS:
IL GIUDICE DEL LAVORO DI LUCCA NON SOLO RICONOSCE LA CARTA DOCENTI AI
PRECARI MA CONDANNA IL MINISTERO AL PAGAMENTO DELLE SPESE!
A partire
dal 15.1.2024 il Tribunale di Lucca aveva sempre accolto i ricorsi
organizzati dai Cobas scuola, con il patrocinio dell’avv. Giorgio
Leoncini, per riconoscere la Carta docenti anche ai docenti precari
con incarico fino al 31 agosto o fino al termine delle attività
didattiche per il principio di “non discriminazione” previsto
dalla normativa europea. Ma, contrariamente alle sentenze di molti
altri Tribunali, quello di Lucca compensava le
spese, cioè non condannava il Ministero al
pagamento delle spese della controparte, come prevede il principio
generale del diritto civile per cui “paga
chi perde”. Ciò si trasformava in un
ulteriore danno per i ricorrenti perché non avevano diritto, come
avviene di solito, a percepire una somma di denaro, da cui sottrarre
l’importo delle spese legali, ma solo ad un bonus da spendere nel
tempo in beni o servizi formativi e contestualmente dovevano
sostenere un esborso monetario.
Ora
finalmente con la sentenza n. 236 del 9/10/2024 il Giudice del lavoro
“condanna il Ministero convenuto al
pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente antistatari
delle spese di lite”, dato che
“si tratta di ricorso introdotto successivamente alle richiamate
pronunce (in particolare la sentenza della
Cassazione n. 29961/2023 n.d.c.) e la parte ha
inutilmente diffidato il Ministero ad adempiere”,
come sostenuto efficacemente dall’avv. Leoncini in sede
dibattimentale. Questa sentenza potrebbe rappresentare un cambio di
orientamento del Tribunale di Lucca in tema di spese legali.
Ma resta un
vulnus rilevantissimo: nonostante le molte sentenze definitive il
ministero spesso non ottempera,
cioè non accredita la Carta docenti a molti ricorrenti, come è
stato confermato dalla recente riapertura dell’operatività della
Carta del 14 ottobre. In pratica, il Ministero che prescrive ai
docenti l’importante compito dell’Educazione
alla legalità di fatto viola la legge che
prevede l’adempimento di quanto previsto dalle sentenze dei
giudici. Della serie: predico bene e razzolo
male!!
Per
cui molti ricorrenti saranno costretti a presentare un ulteriore
ricorso al Tar per il giudizio di ottemperanza, sostenendo ulteriori
costi, per ottenere che il giudice amministrativo garantisca
l’attuazione della sentenza definitiva, esercitando il potere
sostitutivo nei confronti del Ministero inadempiente anche mediante
l’adozione dei relativi provvedimenti. Il paradosso è che
passeranno degli anni e i precari dovranno affrontare le spese di
formazione con i loro magri stipendi che, come è noto, sono tra i
più bassi in Europa anche perché lo Stato non riconosce loro gli
scatti di anzianità, altra forma odiosa di discriminazione oggetto
di ulteriori ricorsi vittoriosi!!
Rino Capasso
(Esecutivo
provinciale di Lucca dei Cobas scuola)
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui