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Fiom-Cgil nazionale – Sindacato dei Metalmeccanici #finsubito prestito immediato


L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

23% fino a 28mila €;
35% tra 28mila e 50mila €;
43% oltre i 50mila €.

Per quanto riguarda la riduzione del cuneo

Cambiano le modalità di applicazione.
Si abbandona il taglio dei contributi previdenziali (6/7%) nella parte a carico dei lavoratori, ma si introduce una combinazione di indennità esente da tasse per chi ha redditi inferiori a 20.000 € e, per chi guadagna di più, ci sarà un sistema di detrazione fiscale.

Per coloro che hanno un reddito complessivo fino 20.000 €, è riconosciuta una somma che deriva da una percentuale applicata al reddito del lavoratore:

-7,1% fino a 8.500 €,
-5,3% tra 8.501 € e 15.000 €;
-4,8% per i redditi compresi tra 15.001 € e 20.000 €.

Carta di credito con fido

Procedura celere

L’importo riconosciuto non concorre a formare il reddito.

Per i lavoratori dipendenti con un reddito superiore a 20.000 € fino a 32.000 €, si prevede l’introduzione di una nuova detrazione di imposta fissa che è pari a 1.000 € l’anno.

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 € spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

    a) a 1.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 € ma non a 32.000 €;
    b) al prodotto tra 1.000 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 € ma non a 40.000 €.

I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica le somme e le detrazioni all’atto del’’erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.
Qualora in tale sede la somma o la detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Nel caso in cui il predetto importo superi 60€, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Riordino delle detrazioni
Art. 16-ter

Prestito personale

Delibera veloce

Il nuovo articolo 16-ter, Dpr n. 917/1986, prevede che, per i contribuenti con un reddito totale superiore a 75.000 €, la somma degli oneri e delle spese detraibili dall’imposta lorda, considerati nel loro insieme, sia limitata a un massimo calcolato moltiplicando un importo base, determinato in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente variabile a seconda del numero di figli nel nucleo familiare, includendo figli biologici, riconosciuti, adottivi, in affidamento o affiliati.

La norma stabilisce che l’importo di base suddetto sia così definito:

    a) 14.000 €, se il reddito totale del contribuente supera i 75.000 € ma non raggiunge i 100.000 €;
b)   8.000 €, se il reddito totale del contribuente eccede i 100.000 €.

Il coefficiente da applicare a questo importo di base viene stabilito in questo modo:

a) 0,50, se non ci sono figli fiscalmente dipendenti nel nucleo familiare;
b) 0,70, se c’è un figlio fiscalmente dipendente nel nucleo familiare;
c) 0,85, se ci sono due figli fiscalmente dipendenti nel nucleo familiare;
d) 1, se nel nucleo familiare ci sono più di due figli fiscalmente dipendenti o almeno un figlio con disabilità riconosciuta secondo l’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Nel limite delle spese sono escluse quelle sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.

Altre esclusioni:

    • gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024
    • le quote relative alle detrazioni per spese sanitarie menzionate nell’articolo 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR;
    • le spese per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici secondo l’articolo 16-bis del suddetto TUIR, oltre a quelle per le detrazioni stabilite da altre normative, per spese effettuate fino al 31 dicembre 2024.

Il reddito totale deve essere calcolato deducendo il reddito derivante dall’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e dalle sue pertinenze.

Detrazioni per familiari a carico

La legge di bilancio 2025 modifica anche l’articolo 12, comma 1, del TUIR, che prevede detrazioni sull’imposta lorda per i familiari a carico, includendo il coniuge non separato legalmente o effettivamente, i figli inclusi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età 21 anni o più e altri familiari.
La nuova normativa riduce ulteriormente l’ambito di applicazione della detrazione ai figli a carico di età compresa tra i 21 e i 30 anni, e ai figli di 30 anni o più con disabilità verificate secondo l’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

La stretta sulle detrazioni partirà dai redditi oltre 75.000€. Potranno sfruttare un tetto più alto i nuclei con più di due figli fino a spingersi a un limite massimo di 14.000 € nella fascia di reddito oltre i 75.000 € e 100.000 €.
Mentre oltre i 100.000 € il massimo a cui si potrà arrivare sarà di 8.000 €.
La soglia di spesa sarà rapportata in base a tre coefficienti: 0,50 se nel nucleo non ci sono figli a carico, 0,70 se c’è un figlio, 0,85 se ci sono due figli e 1 se i figli sono più di due o c’è almeno un figlio con grave disabilità accertata.

Il catalogo delle spese che entreranno nella nuova restrizioni sarà molto ampio ma la stretta non sarà retroattiva perché riguarderà solo gli oneri sostenuti dal 2025.
Saranno escluse le spese sanitarie e per farmaci.
Nella esclusione non entreranno anche quelle per gli interessi passivi per mutui e prestiti contratti fino al 31 dicembre 2024 e tutte le altre rate delle spese detraibili sostenute sempre fino al 31 dicembre 2024.

Bonus tagliati da gennaio 2025
    • Spese per gli interessi dei mutui per abitazione principale
    • Spese per gli interessi dei mutui per immobili diversi dall’abitazione principale
    • Spese per gli interessi dei mutui per la costruzione/ ristrutturazione dell’abitazione principale
    • Spese per gli interessi dei mutui per la ristrutturazione degli edifici
    • Spese di intermediazione immobiliare
    • Spese di assicurazione O Spese di istruzione (non
    • universitarie e universitarie) O Spese in favore dei ragazzi con disturbi apprendimento
    • Spese funebri
    • Spese per attività sportive
    • praticate dai ragazzi
    • Spese veterinarie
    • Spese di affitto
    • Spese trasporto pubblico O Spese di ristrutturazione
    • Spese risparmio energetico O Spese per bonus mobili
    • Spese per la rimozione delle barriere architettoniche
    • Erogazioni liberali a enti/ Onlus, fondazioni.

Pensioni
Art. 24 Art. 25  Art. 27

Prestito personale

Delibera veloce

Sono previsti incentivi per favorire la permanenza al lavoro, a partire dall’estensione dalla detassazione del cosiddetto “bonus Maroni”.
In sostanza è prevista la detassazione, per chi oggi pur essendo in possesso dei requisiti per Quota 103 decide di restare al lavoro, che si traduce nella disponibilità direttamente in busta paga della quota di contributi a carico del lavoratore (9,19%).
Conferma anche nel 2025 di Quota 103 “contributiva”, Ape sociale e Opzione donna “selettiva”.

Solo circa 3 € di aumento delle “minime”: dagli attuali 614,77 a 617,9  € mensili (Art. 25).
In pratica nessuna modifica alla legge Fornero in tema di flessibilità in uscita, ma al contrario misure per agevolare la permanenza al lavoro.

Misure in materia di Previdenza Complementare
Art. 28

Saltata anche la riedizione del “silenzio assenso” per favorire la destinazione del Tfr alla previdenza complementare. Dal prossimo anno si trasformerà comunque in un “aiuto” per i lavoratori interamente contributivi (chi è in attività dal 1996): per raggiungere la soglia dell’assegno sociale, necessaria per accedere al pensionamento con 67 anni di età e almeno 20 di versamenti, potranno utilizzare l’eventuale rendita della pensione integrativa.

Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli
Art. 26

Viene introdotta una agevolazione previdenziale per le lavoratrici con almeno quattro figli: la soglia anagrafica per l’accesso alla pensione scenderà dal 2025 di 16 mesi (attualmente la riduzione è di 12 mesi).

Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori
Art. 30

Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima.
È previsto nel limite di 20 milioni di € per l’anno 2025, il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.
Prorogata la cassa integrazione straordinaria anche per i lavoratori ex Ilva per tutto il 2025.

Detassazione dei Premi di Risultato
Art. 67

Per il triennio 2025, 2026 e 2027, viene confermato il dimezzamento (dal 10% al 5%) dell’aliquota agevolata sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato.

Formazione delle donne vittime di violenza
Art.36

Al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza e favorire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle stesse, il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, è incrementato di 3 milioni di € annui a decorrere dall’anno 2025.

Bonus nuove nascite
Art. 31

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 €, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.
L’importo, non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo di cui al primo periodo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 € annui.
L’importo di cui al presente comma è corrisposto, attraverso domanda all’INPS.
Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini del trattamento di cui al presente comma non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

Misure in materia di congedi parentali
Art. 34

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

Viene elevata in modo strutturale l’indennità del congedo parentale dal 30 % all’80 % per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino.

Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri
Art. 35

Viene confermato il bonus per le lavoratrici mamme con due o più figli, ma con una doppia novità: la misura si estende alle lavoratrici autonome che non hanno optato per il regime forfettario, ma l’esonero contributivo diventa parziale e scatta solo se non si superano i 40.000 € euro di reddito. L’esonero, spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, se madri di tre o più figli, l’incentivo vale fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
(Attraverso un decreto del Lavoro, d’intesa con l’Economia, verrà definita la misura dell’esonero contributivo e la modalità di sua fruizione).

Confermato anche l’intervento che esclude l’assegno unico dall’Isee per la richiesta del bonus nido.

Si potenzia poi il buono per il pagamento delle rette degli asili nido e per il supporto presso in favore di bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.
In particolare, si prevede che l’incremento dell’intervento per i nuclei con Isee fino a 40.000 € con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024, dal valore di 3.600 €, si applichi a prescindere dalla presenza di un figlio con età inferiore a 10 anni, eliminando, quindi, tale condizione.

Formazione delle donne vittime di violenza
Art. 36

Al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza e favorire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle stesse, il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 3 milioni di € annui a decorrere dall’anno 2025.

Misure fiscali per il welfare aziendale
Art. 68

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 € annui.
L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

Le precedenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 € che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

Tali somme, erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione (ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Inoltre, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 €, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 € per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, (che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).
A tal fine i lavoratori devono indicare il codice fiscale dei figli ai fini del diritto.

Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (Auto aziendali)
Art. 7

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La norma riguarda le auto aziendali concesse in uso promiscuo al dipendente con un aumento della tassazione Irpef e contributiva in busta paga al lavoratore e per l’azienda se la vettura è diesel o a benzina e di contro favorendo invece la scelta di una vettura elettrica e plug in.

Attualmente il fisco interviene sulle vetture aziendali in funzione della loro emissione di Co2 fissando al 30% la quota del valore calcolato sulla base della percorrenza chilometrica dell’auto (convenzionalmente fissata il 15.000 €) e il valore di esercizio del veicolo determinato dalle tabelle Aci, che concorre alla formazione del reddito imponibile per le vetture con un’emissione nociva tra 60 e 160.
Oltre la suddetta soglia e fino a 190 la percentuale sale al 50% mentre per  le auto di grossa cilindrata super inquinanti la percentuale sale al 60%.
La manovra rivede le regole per il calcolo del benefit da applicare ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della nuova legge di bilancio.
Per tutte le vetture alimentate a diesel o benzina, comprese quelle di grossa cilindrata con un’emissione superiore ai 190 Co2 la percentuale per determinare la partecipazione al reddito imponibile del dipendente sale al 50%.

Ad esempio per un a vettura che oggi ha un fringe benefit di 2.416,5 euro si salirebbe a oltre 4.000 con un aumento del 66% pari a oltre 1.600 €.
Al contrario, per spingere le vetture green il Governo riduce la percentuale per calcolare il valore del mezzo tanto che una vettura con un costo Aci simile, ma Full Electric con un aliquota del 10%, passerebbe da un costo annuo di 1954,5 a 781,8 €, beneficiando così di un doppio vantaggio: un abbattimento di 1.172 € e con la possibilità di rientrare nella soglia di esenzione dei 1.000 di fringe benefit. Per una plug in il vantaggio è molto simile perché la nuova legge di bilancio fissa la percentuale di determinazione del benefit nel 20%.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 28 ottobre 2024





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