Soggetti obbligati e professionisti abilitati alla trasmissione.
Con l’approvazione del DPCM 17 settembre 2024, il governo ha inteso fissare in maniera precisa il contenuto della comunicazione all’ENEA e al “Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche” (PNCS), definendo l’elenco dei soggetti obbligati, la documentazione da inviare e i termini di invio.
Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni coloro i quali:
- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
L’invio delle comunicazioni deve essere effettuato da:
- progettisti, architetti, ingegneri e geometri coinvolti nella progettazione degli interventi;
- direttori dei lavori, responsabili del controllo e della verifica dell’esecuzione degli interventi;
- collaudatori statici, per la verifica strutturale degli interventi antisismici.
Le informazioni da trasmettere.
I soggetti sopra indicati, attraverso professionisti abilitati, dovranno trasmettere all’Enea e al PNCS le seguenti informazioni:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute.
I termini entro i quali inviare la comunicazione.
Le informazioni relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni previste dal decreto Rilancio.
Le informazioni relative agli interventi antisismici devono essere trasmesse entro i termini “perentori” di seguito indicati:
- 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.
Le sanzioni previste dal DPCM del 17 settembre 2024 in caso di omessa o tardiva comunicazione.
Il DPCM stabilisce chiaramente le responsabilità per i tecnici incaricati della trasmissione delle informazioni. Gli obblighi previsti riguardano i progettisti, i direttori dei lavori e i collaudatori che devono assicurare che le informazioni inviate siano corrette e complete. In caso di errori o dichiarazioni false, i professionisti sono esposti a sanzioni amministrative e penali.
In particolare, il DL 39/2024 prevede che la mancata trasmissione delle informazioni entro i termini stabiliti comporti:
- una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni comunicazione omessa;
- decadenza totale dell’agevolazione per gli interventi iniziati dopo il 30 marzo 2024, con conseguente perdita dei benefici fiscali. In questi casi, non è possibile usufruire delle misure correttive previste per le comunicazioni tardive, come la cosiddetta remissione in bonis.
L’introduzione di queste disposizioni mira a garantire la massima trasparenza e correttezza nell’uso delle agevolazioni, tutelando i fondi pubblici destinati agli interventi di riqualificazione energetica e di sicurezza sismica.
La funzione della comunicazione all’ENEA e la posizione della Cassazione in merito alla detraibilità delle spese nel caso di omessa o tardiva comunicazione.
E’ il caso di rammentare come, in tema di sanzionabilità dell’omessa trasmissione della comunicazione e di possibile perdita del diritto ad usufruire dell’agevolazione fiscale, si sia espressa di recente la Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha recentemente, nel caso di lavori agevolati ecobonus (la natura della comunicazione è la stessa del Superbonus 110 e SuperSismabonus), definito la comunicazione all’Enea quale “comunicazione statistica”.
A mettere in dubbio le regole sui termini di invio della comunicazione Enea, relativa agli interventi agevolati nel settore edilizio è stata, quindi, la sentenza 7657/2024 della Cassazione.
I giudici hanno affermato che i termini per l’invio della comunicazione Enea non sono perentori.
I giudici hanno spiegato che la comunicazione Enea ha una finalità statistica e mira a monitorare il risparmio energetico raggiunto con gli interventi realizzati. Secondo i giudici, non si tratta quindi di un elemento che implica la decadenza dell’ecobonus. Questo significa che l‘omesso invio della comunicazione Enea può essere sanato anche oltre il termine di 90 giorni.
La Cassazione si è espressamente discostata da una sua precedente ordinanza con cui aveva invece affermato che una comunicazione Enea ecobonus tardiva causava la perdita della detrazione.
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