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Nuova Sabatini: incentivi per le macchine agricole – Agrimeccanica #finsubito prestito immediato


Dal primo ottobre 2024 è operativa una nuova agevolazione per gli investimenti in macchinari, compresi i mezzi agricoli. Si tratta della Nuova Sabatini Capitalizzazione, messa a disposizione dal Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) nell’ambito della misura più ampia Nuova Sabatini.

 

Con una dotazione di 80 milioni di euro, la nuova misura prevede l’erogazione di un contributo potenziato rispetto a quello della Nuova Sabatini “classica” (che continua a vivere parallelamente) alle micro, piccole e medie imprese (Pmi) che rispettano determinati requisiti. Le Pmi devono essere costituite in forma societaria e avviare processi di capitalizzazione collegati a programmi di investimento in macchine, attrezzature, impianti, beni strumentali e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

 

Da inizio mese le imprese – anche del settore primario – possono presentare le domande per accedere ai fondi della Nuova Sabatini Capitalizzazione secondo le modalità definite dalla Circolare direttoriale n. 1115 del 22 luglio 2024 del Mimit.

 

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Tutto ha inizio nel 2019

La Nuova Sabatini Capitalizzazione è partita da poche settimane ma ha origine con il Decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019. L’articolo 21 di tale decreto – convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, riguardante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” – ha stabilito il riconoscimento di un contributo alle Pmi che, impegnate in processi di capitalizzazione, realizzano investimenti.

 

Successivamente, il Decreto interministeriale n. 43 del 19 gennaio 2024 – firmato dai ministri Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 aprile – ha definito la dotazione finanziaria della misura (Art. 3) nonché i requisiti e le condizioni per l’accesso delle piccole e medie imprese al contributo.

 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale lo scorso 20 aprile, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha emanato la Circolare direttoriale sopra citata che fornisce alle aziende le istruzioni necessarie per la presentazione delle domande e la fruizione dell’agevolazione.

 

Contributo ministeriale e finanziamento bancario, legati a doppio filo

Attraverso la Nuova Sabatini Capitalizzazione, il Mimit concede un contributo in conto impianti (finanziamento a fondo perduto) alle Pmi che ottengono un finanziamento da banche/intermediari finanziari per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green.

Il finanziamento – che può godere dell’assistenza, fino all’80%, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese – deve durare al massimo 5 anni, avere un importo tra 20mila e 4 milioni di euro ed essere usato interamente per coprire gli investimenti ammissibili.

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L’ammontare del contributo del Ministero è pari al valore degli interessi calcolati su un finanziamento di 5 anni e di importo uguale all’investimento, a un tasso d’interesse annuo del:

  • 5% per le micro e piccole imprese;
  • 3,57% per le medie imprese.

Le aziende possono chiedere il finanziamento per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni nuovi, tra cui:

  • beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare sul territorio nazionale;
  • beni materiali e immateriali, finalizzati alla realizzazione di investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, sicurezza informatica, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (Rfid) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
  • macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale nell’ambito di programmi volti a migliorare la sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Non sono finanziabili gli investimenti in componenti o parti di macchinari, terreni e fabbricati, beni usati o rigenerati e riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”. I beni oggetto dell’agevolazione devono essere funzionali all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’azienda.

 

Nuova Sabatini Capitalizzazione: aperta alle società

Come la Nuova Sabatini “classica”, la Nuova Sabatini Capitalizzazione si rivolge alle Pmi che – regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese – sono nel pieno esercizio dei propri diritti, non hanno beneficiato di aiuti considerati illegali dalla Commissione Europea, non sono in difficoltà economiche e hanno sede legale o almeno un’unità locale in Italia.

 

Tuttavia, la misura per la Capitalizzazione richiede alle aziende di rispettare ulteriori requisiti:

  • essere costituite come società di capitali, in altre parole essere società per azioni (Spa), società in accomandita per azioni (Sapa), società a responsabilità limitata (Srl) e società a responsabilità limitata semplificata (Srls);
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  • impegnarsi in un processo di capitalizzazione;
  • non annoverare tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva.

Sul sito del Mimit si specifica che sono ammesse all’agevolazione anche le imprese dei settori agricoltura e pesca, purché in possesso delle caratteristiche sopra elencate.

 

Quante aziende agricole possono fare domanda?

Sfortunatamente le imprese agricole italiane effettivamente in grado di richiedere il contributo della Nuova Sabatini Capitalizzazione sono poche, perché le società di capitali sono ancora una minoranza nel settore primario.

 

Secondo il settimo Censimento generale dell’agricoltura dell’Istat, nel 2020 su poco più di un milione e 133mila aziende agricole attive in Italia, il 93,5% sono imprese individuali o familiari, il 4,8% società di persone e solo l’1% società di capitali. Nel 2020 l’incidenza delle società di capitali è però raddoppiata rispetto al 2010 quando erano solo lo 0,5%.

 

Inoltre, stando alla banca dati Movimprese di Unioncamere-InfoCamere, nel 2023 le imprese individuali del comparto agricolo rappresentavano l’84,7% del totale. Mentre le società di capitali costituivano circa il 3,1%. In sostanza, negli ultimi anni si è registrata una progressiva contrazione delle realtà tradizionali e, al contempo, una crescita delle forme societarie.

Probabilmente nei prossimi anni il numero delle società di capitali aumenterà ulteriormente anche in agricoltura.

 

Aumento di capitale, conditio sine qua non

Indipendentemente dal settore, un’impresa che vuole ottenere il contributo della misura per la Capitalizzazione, deve seguire un iter più complesso rispetto a una che intende accedere alla Nuova Sabatini “classica”.

 

Prima di presentare la domanda, è obbligatorio deliberare un aumento del capitale sociale (valore totale delle somme conferite dai soci al momento della costituzione della società, Ndr) in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento. L’aumento di capitale dev’essere un conferimento in denaro e deve risultare come “versamento in conto aumento capitale” nella delibera della Pmi, come riporta l’Art. 5 del Decreto interministeriale n. 43.

 

L’impresa deve poi compilare la domanda di agevolazione per via telematica sulla piattaforma informatica della Nuova Sabatini, inserendo la propria firma digitale. Il passaggio successivo è l’invio – tramite Pec – della domanda di accesso al contributo ministeriale e della richiesta di finanziamento alla banca o all’intermediario finanziario scelto tra quelli aderenti all’iniziativa.

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Se la banca/intermediario finanziario decide di accordare il finanziamento, trasmette la sua decisione e la documentazione della Pmi al Mimit. Dunque il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, indicando l’ammontare degli investimenti ammissibili, le agevolazioni concedibili, il piano di erogazione, gli obblighi a carico della Pmi, e invia tutto ai soggetti interessati.

 

Dalla ricezione del provvedimento di concessione, l’impresa ha tempo al massimo 30 giorni per sottoscrivere l’aumento del capitale sociale e versare almeno il 25% dell’incremento stabilito, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni se previsto. Se l’aumento di capitale è a carico di un unico socio, va versato interamente entro i 30 giorni stabiliti.

 

In caso di mancato versamento del capitale, non si può chiedere la conversione della domanda nella versione ordinaria per l’accesso alla Nuova Sabatini classica, ma occorre presentare una nuova domanda.

 

In seguito, dopo aver stipulato il contratto di finanziamento con la banca/intermediario finanziario, l’azienda è tenuta a versare la quota rimanente – o le quote rimanenti – dell’aumento di capitale secondo tempistiche che dipendono dalle modalità di erogazione del contributo.

 

Erogazione del contributo: ecco come avviene

Il Ministero può erogare il contributo all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione o in quote annuali, secondo il piano riportato nel provvedimento di concessione che termina entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.

 

Il contributo è erogato in un’unica soluzione solo per le domande che riguardano un finanziamento a favore della Pmi inferiore a 200mila euro. In questo caso, l’impresa deve completare il versamento dell’aumento di capitale prima di presentare la richiesta unica di erogazione.

Quando il contributo è erogato in più quote annuali a fronte di un finanziamento a favore della Pmi superiore a 200mila euro, l’azienda deve versare la parte restante dell’aumento di capitale entro la data di presentazione delle singole richieste di erogazione, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo.

 

Le richieste di erogazione vanno presentate a investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compilando il modulo RU in formato digitale nella sopra citata piattaforma della Nuova Sabatini (accessibile con Spid o username e password forniti dal Mimit). Per data di ultimazione dell’investimento si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa o, in caso di leasing, la data dell’ultimo verbale di consegna riferiti al programma di investimento. 

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Come nel caso della Nuova Sabatini, i contributi della Nuova Sabatini Capitalizzazione sono cumulabili con il Credito di imposta 4.0 e con il nuovo Credito 5.0, poiché quest’ultimi non sono aiuti di Stato. Chiaramente la cumulabilità con altre agevolazioni con oggetto i medesimi costi non deve comportare il superamento del costo sostenuto.



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