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Va applicato il principio di solidarietà anche in ambito condominiale #finsubito prestito immediato


Con ordinanza emessa in data 11 ottobre 2024, n. 26521, la Corte di Cassazione, Sezione III, si è pronunciata su tre motivi di censura afferenti il convincimento della Corte territoriale circa la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della parte convenuta-condomina, riformando la sentenza di condanna di prime cure del Tribunale competente che aveva condannato il detto convenuto al risarcimento dei danni per infiltrazioni poiché responsabile nella causazione del danno, patrimoniale e non, patito a seguito delle consistenti infiltrazioni di acqua nell’immobile di loro proprietà, adibito allo svolgimento di attività commerciale nel settore dell’abbigliamento.

L’appellato-danneggiato assumeva, infatti, che il fenomeno infiltrativo traeva origine delle condizioni di fatiscenza dell’immobile soprastante e, comunque, dalle parti dell’edificio nella materiale ed esclusiva disponibilità del detto Ente convenuto.

Avverso tale pronuncia della Corte d’appello competente, l’appellato depositava ricorso per cassazione, evidenziando l’erroneità di tale decisione in violazione dell’art. 2055 c.c., disposizione in forza della quale ben può il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino.

Convincimento erroneo sulla legittimazione passiva

La Suprema Corte nella disamina dei motivi di censura sollevati dal ricorrente, delinea l’errato concetto espresso dalla Corte d’appello competente nel ritenere il difetto di corrispondenza tra il soggetto nei cui confronti era stata proposta la domanda e quello che, nella domanda stessa, era indicato come responsabile del danno, aveva escluso che la concreta titolarità del rapporto in giudizio facesse capo all’Ente appellante.

Posto ciò, gli ermellini chiariscono che la legittimazione ad causam dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato, in relazione al diritto per cui si agisce.

Così, il controllo del giudice al riguardo si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall’attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a «subire» la pronuncia giurisdizionale (Cass. civ. sez. I, 6 aprile 2006, n 8040).

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Responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c.

La Cassazione, con riferimento all’azione risarcitoria per danni da cosa in custodia di proprietà condominiale, ha ritenuto applicabile la regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c., individuando i singoli condomini, e non nel condominio, i soggetti solidalmente responsabili e, quindi, titolari dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio dal danneggiato (Cass. civ. sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1674).

Infatti, anche nel precedente caso sottoposto alla Suprema Corte, era stata ritenuta errata l’affermazione del giudice di merito che aveva escluso la solidarietà ritenendo applicabile il principio dell’obbligazione parziaria (qualunque sia il titolo dell’obbligazione), secondo il combinato disposto degli artt. 118 e 1123 c.c., atteso che i diritti e le obbligazioni dei condomini sono proporzionati al valore del bene, essendo tenuti all’adempimento delle obbligazioni in proporzione alla rispettive quote.

Principio della responsabilità solidale in condominio

La Corte di Cassazione, nel caso dei danni che originino da parti condominiali, l’espressa previsione normativa si identifica nell’art. 2055 c.c., sussistendo tre elementi (premesse storiche, ragioni sistematiche e considerazioni particolari alla fattispecie della responsabilità per danni derivanti da cose in custodia) idonei a confortare la tesi dell’applicabilità del principio di solidarietà anche in ambito condominiale.

Gli ermellini giungono ad una conclusione, ma senza smentire il principio generale delle Sezioni Unite n. 08 aprile 2008, n. 9148, secondo cui “in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, la responsabilità dei condomini nel caso di obbligazioni pecuniarie è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c.“.

Principio di diritto

Alla luce delle considerazioni esposte, la Corte territoriale aveva errato nell’escludere la titolarità, dal lato passivo, nel rapporto controverso, della condomina con conseguente accoglimento del motivo di ricorso.

Per queste ragioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha cassato il provvedimento rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione, la quale si uniformerà al seguente principio di diritto: “in caso di azione ex art. 2051 c.c. esperita da un condomino in relazione a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex art. 2055 c.c., nei riguardi di un singolo condomino e non necessariamente dell’intero condominio

In conclusione, la Suprema Corte ha confermato il principio dell’applicazione del principio della solidarietà in ambito condominiale quando afferisce il risarcimento danni pecuniario rinveniente da infiltrazioni, dove il danneggiato intenta azione diretta nei confronti del singolo condominio per l’intero quantum sopportato, e non nei confronti del condominio o dei singoli condomini pro-quota, con riferimento al principio della parziarietà, giusta pronuncia della Cassazione a Sezione Unite, bensì riprendendo e confermando un precedente arresto (cit. Cass. civ. n.1674/2015).

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