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cosa cambierà per i datori di… #finsubito prestito immediato


Grande successo per il webinar organizzato da PuntoSicuro il 26 settembre 2024 e dedicato al futuro nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza sul lavoro che dovrebbe essere approvato già nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 7 novembre 2024.

 

Condotto dall’Avv. Rolando Dubini, avvocato penalista e cassazionista, docente esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e dal Dott. Pietro de’ Castiglioni, esperto in formazione e responsabile della produzione di corsi in materia di sicurezza, l’evento ha offerto un prezioso approfondimento sulle future disposizioni normative, con riferimento al testo della “ bozza definitiva di questo Accordo, resa nota il 13 maggio 2024 dal Ministero del lavoro.

 

La forte partecipazione dei professionisti del settore presenti al webinar ha dato vita a un dibattito vivace, con numerose domande rivolte ai relatori su vari aspetti del futuro Accordo, evidenziando il bisogno di comprendere pienamente le implicazioni operative della nuova regolamentazione. Implicazioni che cerchiamo di anticipare, poco prima della approvazione finale, convinti che la “bozza definitiva” non si discosterà che per piccole modifiche dal testo che sarà approvato.

 

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Riportiamo i principali quesiti emersi e le risposte degli esperti, offrendo una panoramica completa su come le future disposizioni impatteranno il mondo della formazione sulla sicurezza.

 

In questo primo articolo ci soffermiamo su alcune risposte fornite dal Dott. Pietro de’ Castiglioni con riferimento ai seguenti argomenti: 

 

Le risposte del webinar di PuntoSicuro: la formazione dei datori di lavoro

Molte domande hanno riguardato specificatamente le novità pratiche relative alla formazione dei datori di lavoro.

 

Queste alcune domande e risposte (in alcuni casi le domande sono state accorpate):

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  • Quali obblighi di formazione ci sono per un DDL che NON ricopre la funzione di RSPP? Il Datore di Lavoro e l’RSPP devono seguire due corsi differenti o è un unico corso che ha subito solo una riduzione delle ore? “Il Decreto legislativo 81 del 2008 prevede all’articolo 37, comma 2 la formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro così come definito dal Decreto legislativo 81 del 2008 all’articolo 2 comma b. Datore di lavoro quindi in senso generale, ovvero il soggetto che ‘ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa’, ruolo quindi distinto dal Datore di lavoro che svolge anche e direttamente i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), ruolo per il quale è previsto un percorso formativo specifico. La bozza del nuovo Accordo disciplina quindi il nuovo percorso formativo per Datore di lavoro prevedendo un corso di 16 ore. Nel caso il Datore di lavoro svolga anche i compiti di RSPP sarà necessario che svolga anche il percorso formativo per Datore di lavoro RSPP”.
  • Un Datore di Lavoro che ha svolto il corso per RSPP/DDL e ricopre la funzione di Preposto deve comunque fare anche il corso da Preposto? “La bozza del nuovo Accordo contiene una tabella dei crediti formativi riconosciuti per i vari ruoli destinatari della formazione prevista dall’Accordo stesso. Secondo la tabella, un Datore di Lavoro che ha svolto il corso per Datore di lavoro RSPP e ricopre la funzione di Preposto non deve svolgere anche il corso per Preposto, a condizione che svolga il ruolo di Preposto nella stessa azienda. Infatti la tabella prevede che ‘il credito viene riconosciuto totale per coloro che svolgono il ruolo nella medesima azienda, negli altri casi la formazione deve essere svolta’”.
  • La formazione RSPP DDL (settore edile) di quante ore sarà? “La bozza del nuovo Accordo prevede per la formazione del Datore di lavoro RSPP un modulo base di 8 ore e un modulo tecnico-integrativo di 16 ore per il settore delle costruzioni”.
  • Se un Datore di Lavoro ha già fatto il corso per Dirigenti, questo corso può valere per il nuovo accordo? “La bozza del nuovo Accordo prevede che ‘i corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato’. La bozza del nuovo Accordo riporta una tabella dei corsi riconosciuti, ad esempio: Dirigente – percorso formativo di base di 16 ore; Datore di lavoro RSPP – percorso formativo di base (16/32/48 ore); Coordinatore per la sicurezza – percorso formativo di base (120 ore). Quindi un Datore di lavoro RSPP che ha svolto il corso come previsto dall’Accordo del 2016 può non svolgere il nuovo corso per Datore di lavoro”.

 

Le risposte del webinar di PuntoSicuro: i datori come soggetti formatori

Altre domande hanno riguardato il possibile ruolo di soggetti formatori dei datori di lavoro.

 

Ne riprendiamo alcune:

  • Sono RSPP in una cooperativa e, previa formazione effettuata a suo tempo, svolgo la formazione sulla sicurezza per i lavoratori della cooperativa. Posso continuare a farlo?
  • Come deve comportarsi un RSPP che si occupa della formazione dei dipendenti di un’azienda sua assistita?
  • È ancora possibile fare formazione interna in azienda tramite un dipendente qualificato come formatore, o l’azienda deve obbligatoriamente rivolgersi a un formatore esterno?
  • Un RSPP può continuare a erogare formazione ai lavoratori interni sotto la supervisione del datore di lavoro come soggetto formatore?
  • Il datore di lavoro può avvalersi di un docente esterno con i requisiti necessari per la formazione?
  • L’RSPP potrà erogare e rilasciare l’attestato per i corsi (base e di aggiornamento) destinati a lavoratori (generale + specifica), preposti, dirigenti, datori di lavoro non RSPP, RLS, ecc.?
  • Gli RSPP possono erogare formazione nelle aziende che assistono?
  • Un consulente RSPP può continuare a erogare corsi di formazione ai lavoratori delle aziende che assiste?
  • In Piemonte, il datore di lavoro poteva essere soggetto formatore per i propri lavoratori secondo l’art. 37 del D.Lgs 81/2008. Questa disposizione è ancora valida nel nuovo accordo?
  • Un RSPP abilitato alla formazione sulla sicurezza sul lavoro può essere il docente per i corsi base specifici per l’azienda di cui è RSPP? Se fosse possibile, il soggetto formatore sarà il datore di lavoro?

 

Riportiamo la risposta cumulativa a tutte queste domande: “La bozza del nuovo Accordo definisce i soggetti formatori che possono erogare i corsi previsti dall’Accordo stesso: soggetti istituzionali (ad esempio: Ministero del lavoro, università, ASL), soggetti ‘accreditati’ presso le regioni, altri soggetti specificati in dettaglio nell’Accordo e i Datori di lavoro, esclusivamente nei confronti dei propri lavoratori. I singoli docenti e i Responsabili dei Servizi di prevenzione e protezione non sono considerati soggetti formatori e quindi non possono erogare e attestare corsi di formazione. I soggetti formatori, e quindi anche i Datori di lavoro, possono però avvalersi di questi soggetti come docenti dei corsi di formazione che organizzano. Quindi un docente, un dipendente o un RSPP di una azienda possono svolgere docenza in un corso organizzato da un soggetto formatore previsto dall’Accordo (quindi anche un Datore di lavoro) a condizione però che ne posseggano i requisiti, ovvero che siano in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013. Il soggetto formatore o il Datore di lavoro che organizza i corsi dovrà a sua volta rispettare gli adempimenti previsti dalla bozza dell’Accordo per i soggetti formatori”.

 

Le risposte del webinar di PuntoSicuro: la formazione e le attrezzature di lavoro

Diverse domande hanno poi riguardato il tema della formazione relativa alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008):

  • Quali caratteristiche deve avere un corso per l’uso del carroponte svolto prima dell’uscita dell’Accordo Stato-Regioni per essere riconosciuto valido successivamente? “La bozza del nuovo Accordo prevede che, per essere riconosciuti come formazione pregressa, i corsi già erogati debbano essere conformi a quanto previsto per i nuovi corsi: ‘I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato’. Il punto 8.3.11 è appunto relativo al corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte”.
  • Come può un nuovo docente ottenere i requisiti per insegnare l’uso delle attrezzature, sia nella parte teorica che pratica, senza dover affiancare per tre anni un altro docente? Esistono percorsi alternativi riconosciuti? “Nella bozza del nuovo Accordo non sono previste alternative al requisito dell’esperienza triennale per i docenti della parte pratica per l’uso delle attrezzature: ‘Le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi’”.
  • Per i carrelli elevatori con operatore seduto, rimane un gap formativo per i corsi dedicati ai carrelli con operatore in piedi (commissionatori)? “Se la domanda intende sottolineare che la bozza del nuovo Accordo non prevede un percorso formativo specifico per i carrelli con operatore in piedi (commissionatori), si conferma che non sono previste indicazioni specifiche. Rimane quindi il più generale obbligo di formazione previsto dall’articolo 71, comma 7: ‘Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati’. È importante evidenziare che si tratta di due attrezzature diverse, quindi la formazione degli operatori che utilizzano entrambe le attrezzature deve prevedere sia la formazione prevista dall’Accordo per i carrelli con uomo a bordo sia una specifica formazione aggiuntiva per i commissionatori (operatore a piedi), appunto non disciplinata dall’Accordo”.
  • Se ho frequentato corsi pregressi tipo spazi confinati o carriponte, devo rifare i corsi nelle nuove modalità secondo i nuovi accordi? “La bozza del nuovo Accordo prevede che, per essere riconosciuti come formazione pregressa, i corsi già erogati debbano essere conformi a quanto previsto per i nuovi corsi: ‘I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato’”.

 

Rimandiamo, in conclusione, ai prossimi articoli di PuntoSicuro in cui presenteremo ulteriori risposte, anche su altre temi (preposti, lavoratori, docenti, addetti emergenze, ASPP, verifica di efficacia, …), relativi alle novità dell’atteso Accordo unico in materia di formazione.

 

Per gli abbonati alla Banca Dati PuntoSicuro è possibile visualizzare l’intero webinar “Le novità dell’Accordo per la formazione sulla sicurezzacliccando su questo link.

 

 

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NB: Ricordiamo che le risposte si basano sul contenuto della “bozza definitiva” resa nota dal Ministero del lavoro nel mese di maggio 2024, bozza che potrebbe essere ancora soggetta a revisioni e modifiche.

 

 

Scarica la “bozza definitiva” del futuro Accordo:

Bozza del nuovo accordo unico sulla formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – versione non definitiva maggio 2024.

 



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