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Nuove regole in merito a residenza fiscale per persone fisiche, società ed enti #finsubito prestito immediato


Con la circolare. n. 20 del 4 novembre 2024 , l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la nuova disciplina della residenza ai fini delle imposte sui redditi per le persone fisiche e le società ed enti introdotta dal Decreto Fiscalità Internazionale ( Dlgs n. 209/2023 ).

Le principali novità riguardano:

  • la nozione fiscale di domicilio, autonoma rispetto alla definizione civilistica, in cui viene privilegiata la sfera sociale delle “relazioni personali e familiari “rispetto a quelle prettamente economiche della “sede principale dei suoi affari e interessi”;
  • l’attenuazione del requisito riguardante l’iscrizione anagrafica, di cui viene mitigata la valenza presuntiva da assoluta a relativa, “a favore di un approccio sostanziale…lasciando al contribuente la possibilità di dimostrare che il dato formale è disatteso da una differente situazione fattuale” soprattutto nei casi di mobilità internazionale;
  • l’ulteriore requisito riguardante la presenza fisica nel territorio dello Stato, anche per frazioni di giorno.

Con riferimento al domicilio la circolare chiarisce che la nuova definizione privilegia le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche, consentendo, altresì, di risolvere, a partire dal periodo d’imposta 2024, le incertezze venutesi a creare negli anni in virtù del rinvio nel previgente articolo 2 del Tuir al domicilio civilistico.

Il nuovo criterio della presenza fisica, precisa la circolare, è un requisito oggettivo, basato esclusivamente sulla presenza fisica di un soggetto nel territorio dello Stato italiano, a prescindere dalle relative motivazioni.

Per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono quindi considerate fiscalmente residenti in Italia.

Con riferimento alle modifiche più significative apportate agli articoli 73 e 5 del Tuir, la circolare delinea i caratteri dei nuovi criteri di collegamento della residenza fiscale in Italia: la sede di direzione effettiva e la sede di gestione ordinaria in via principale. A tali criteri si affianca il criterio formale della sede legale, già presente nella disciplina previgente e rimasto immutato a seguito delle modifiche intervenute. Continua altresì ad operare la regola dell’alternatività dei tre criteri, configurando la residenza fiscale in Italia anche la ricorrenza di uno solo di essi.

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La circolare si sofferma, in primo luogo, sulle ragioni dell’introduzione del criterio della sede di direzione effettiva, volto a superare incertezze interpretative e operativa, precisando che non rileva ai fini della determinazione della residenza fiscale in Italia il luogo in cui sono assunte le decisioni da parte dei soci, purché le stesse non abbiano carattere gestorio.

La circolare chiarisce che per gestione ordinaria in via principale deve essere intesa il luogo in cui si esplicano il normale funzionamento della società e gli adempimenti che afferiscono all’ordinaria amministrazione quale “continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.

Pertanto, l’introduzione dei criteri di collegamento della sede di direzione effettiva e della sede di gestione ordinaria in via principale mira a garantire maggior certezza giuridica nei rapporti tra fisco e contribuente, ancorando il presupposto di residenza fiscale in Italia di società ed enti ad elementi concreti e fattuali, in un’ottica di prevalenza della sostanza sulla forma.

La nuova disciplina si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023. Le modifiche apportate agli articoli 73 e 5 del Tuir sono, quindi, efficaci dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio d’impresa coincidente con l’anno solare.

Diversamente, in caso di società o enti con esercizio a cavallo d’anno, i nuovi criteri di collegamento operano dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023, mentre continua ad applicarsi la disciplina previgente nel periodo d’imposta in corso fino alla chiusura dell’esercizio a cavallo d’anno.



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