Il Garante Privacy sanziona un cittadino che, a seguito di liti condominiali, aveva installato telecamere puntate su porte e finestre dei vicini. L’articolo analizza il provvedimento e la normativa in materia di videosorveglianza.
Liti e dispetti tra vicini di casa sono purtroppo all’ordine del giorno. Ma fino a che punto ci si può spingere? Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 549 del 12 settembre 2024, ha sanzionato un cittadino che, inasprendo un contenzioso con i vicini, aveva installato telecamere di sorveglianza orientate verso le loro abitazioni. Questo caso offre lo spunto per analizzare la normativa sulla videosorveglianza domestica e i limiti alla possibilità di riprendere le proprietà altrui. Vedremo, in particolare, quando si rischia una sanzione per le telecamere puntate sui vicini.
Il caso analizzato dal Garante Privacy
Un cittadino, a seguito di dissapori con alcuni vicini, decide di installare delle telecamere sul muro della propria abitazione, orientandole verso le porte e le finestre dei confinanti. L’uomo, rivendicando la proprietà dell’area inquadrata, riteneva di essere legittimato a effettuare tali riprese.
A seguito della segnalazione di uno dei vicini, il Garante Privacy ha avviato un’istruttoria, affidando un sopralluogo alla Guardia di Finanza. Il controllo ha confermato che le telecamere riprendevano zone di pertinenza dei vicini, inquadrando porte, finestre e altri spazi privati.
L’invito del Garante e il rifiuto del cittadino
L’Autorità ha invitato il cittadino a modificare l’orientamento delle telecamere, escludendo dalle riprese le aree di proprietà dei vicini. Tuttavia, l’uomo si è rifiutato di ottemperare, sostenendo che le porte dei vicini erano state realizzate abusivamente e che la zona ripresa fosse di sua esclusiva proprietà.
La decisione del Garante Privacy
Il Garante, richiamando la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha ribadito che la videosorveglianza domestica è esente dagli obblighi previsti dal GDPR (come l’informativa e il registro dei trattamenti) solo quando è limitata alla propria proprietà. I sistemi di videosorveglianza su aree pubbliche o aperte al pubblico sono consentiti esclusivamente in presenza di rischi effettivi e documentati e solo se le riprese risultano necessarie e proporzionate rispetto al contesto.
Nel caso specifico, il Garante ha accertato l’assenza di giustificazioni legittime per inquadrare le aree dei vicini. Pertanto, ha concluso che il trattamento dei dati personali effettuato era illecito, violando gli artt. 5 e 6 del GDPR.
La sanzione e l’ordine di adeguamento
In considerazione del rifiuto del cittadino di modificare l’orientamento delle telecamere, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa di 400 euro e ha ordinato di limitare il cono di ripresa, escludendo le aree di proprietà dei vicini.
Conclusioni
Il provvedimento del Garante Privacy offre un utile chiarimento sui limiti della videosorveglianza domestica. Anche in presenza di liti condominiali, non è consentito violare la privacy dei vicini riprendendo le loro proprietà senza un giustificato motivo. Le telecamere devono essere orientate in modo da inquadrare esclusivamente la propria abitazione e le aree di pertinenza, salvo situazioni eccezionali che giustifichino un’estensione delle riprese.
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