La riduzione dei contributi in favore dei datori di lavoro del settore edile è confermata anche per il 2024 nella misura dell’11,5 per cento. La domanda per l’esonero va inviata entro la scadenza del 15 febbraio 2025
Confermata anche per il 2024 la riduzione dell’11,5 per cento sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori a tempo pieno del settore dell’edilizia.
I datori di lavoro del settore edile e dell’artigianato potranno beneficiare dello sgravio presentando l’apposita domanda all’INPS entro il 15 febbraio 2025.
Il beneficio può essere fruito tramite le denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025.
L’agevolazione consiste in un esonero contributivo per chi impiega lavoratori e lavoratrici per almeno 40 ore settimanali.
Edilizia: domanda per la riduzione dei contributi entro il 15 febbraio 2025
L’INPS con la circolare n. 93, pubblicata l’11 novembre 2024, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro del settore edile in relazione al 2024.
A fissare il valore della riduzione contributiva per il settore dell’edilizia per l’anno in corso è stato il decreto del Ministero del Lavoro e del MEF dello scorso 16 maggio.
Valore che, come anticipato, anche per il 2024 è stato confermato all’11,5 per cento.
Ricordiamo, in sintesi, che l’agevolazione consiste in un esonero sui contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro del settore edile che impiegano lavoratori e lavoratrici per almeno 40 ore settimanali.
Come ogni anno, la fruizione dell’esonero è legata alla pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell’INPS. Nella citata circolare infatti viene specificata la procedura da seguire per inviare la domanda per l’applicazione della riduzione contributiva.
La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica entro la scadenza del 15 febbraio 2025.
I datori di lavoro dovranno compilare il modulo “Rid-Edil” presente sul sito dell’INPS, all’interno del Cassetto previdenziale aziende, disponibile nella sezione “Comunicazioni on-line”.
In caso di esito positivo, in seguito a un controllo automatizzato, alla domanda sarà assegnato il codice di autorizzazione “7N”.
Lo sgravio è riferito al periodo che va da gennaio a dicembre 2024, ma l’effettiva fruizione avverrà tramite esposizione in Uniemens nel periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025.
Si dovrà indicare il codice causale “L206” nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi”.
Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2024, invece, deve essere utilizzato il codice causale “L207”, nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.
In caso di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti deve inviare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile disponibile in allegato alla circolare INPS.
Riduzione contributi per l’edilizia 2024: a chi spetta?
I datori di lavoro dunque possono inviare la dbomanda fino al prossimo 15 febbraio, ma è necessario tenere a mente che il beneficio spetta al rispetto di determinate condizioni.
L’esonero sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e che non rientrano nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è previsto dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 1995, il quale specifica che ad aver diritto all’agevolazione sono i datori di lavoro del settore edile che impiegano lavoratori e lavoratrici per almeno 40 ore settimanali e che sono classificati:
- dai codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- dai codici ATECO 2007 da 412000 a 439909;
- dai codici statistici contributivi da 41301 a 41305 (artigianato).
Non sono compresi quindi i dipendenti assunti con contratto part-time e quelli che hanno sottoscritto contratti di solidarietà.
I datori di lavoro che operano nell’ambito di tali codici, inoltre, devono rispettare i seguenti requisiti:
- essere in regola con gli obblighi contributivi secondo la normativa DURC e rispettare le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, gli altri obblighi di legge e gli accordi e i contratti collettivi nazionali;
- rispettare il principio (art. 1, comma 1 del DL 338/1989) secondo cui la retribuzione imponibile non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dai sindacati;
- non aver ricevuto, nei 5 anni precedenti alla richiesta, condanne passate in giudicato per violazioni alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Si ricorda, infine, che l’esonero non è cumulabile con altre agevolazioni dello stesso tipo.
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