IL LEASING
nasce per soddisfare le esigenze dell’impresa di disporre di beni strumentali occorrenti per
svolgere l’attività produttiva senza dover investire consistenti risorse nel loro acquisto.
fino a pochi anni fa il leasing non aveva delle proprie disposizioni codicistica ,infatti era in
dubbio la meritevolezza di tutela giuridica del contratto caratterizzato da una causa di
finanziamento dell’utilizzatore ,ove l’utilitas elargita all’utilizzatore è data dalla disponibilitÃ
del bene ,mentre i canoni rappresentano la restituzione periodica del finanziamento ed il
bene costituisce uno strumento indiretto di garanzia.
possiamo trovare il leasing finanziario,operativo e sale and lease back(di ritorno).
se si prendono in considerazione gli ambiti in cui esso può essere applicato: leasing di
impresa(beni strumentali) , al consumo( beni di consumo durevoli),azionario(titoli di credito
ed azionario), immobiliare(bene immobile,particolare caratteristica è la locazione finanziaria
di immobile da adibire ad abitazione principale).
se si valuta il soggetto utilizzatore possiamo trovare il leasing pubblico dove il ruolo è
assunto da un ente pubblico non economico o da un organismo di diritto pubblico.
IL LEASING FINANZIARIO
è un’operazione triennale a cui partecipa la società di leasing ,concedente,il soggetto
interessato all’uso del bene , utilizzatore, ed il soggetto che produce oppure distribuisce il
bene in questione , fornitore: il concedente commissiona o acquista il bene dal fornitore , su
indicazione dell’utilizzatore ,e lo concede in godimento a quest’ultimo sottoscrivendo un
contratto di leasing finanziario.
ha caratteristiche triennali ma non può essere iscritto tra i contratti pluriennali perchè non
occorre il consenso del fornitore per la stipula successiva.
la sua natura è controversa per alcuni è un contratto di scambio pluriennale per altri un
collegamento negoziale con quello di vendita,stipulato tra conducente e fornitore
l’utilizzatore potrebbe esercitare tramite clausole di interconnessione i diritti nei confronti del
fornitore inerenti alla qualità del bene.
durata a tempo determinato coincidente con la vita utile del bene oggetto del leasing.
il corrispettivo riconosciuto dall’utilizzatore al concedente è rappresentato da un canone
periodico ,il cui importo è generalmente compreso di una quota di capitale e una quota di
interessi , talvolta è previsto anche un maxi canone da versare alla stipula del contratto
calcolato in misura percentuale sul valore del bene.
alla scadenza del contratto ,terminato il piano di ammortamento,all’utilizzatore è riconosciuta
la facoltà di acquistare la proprietà del bene a fronte di un corrispettivo predeterminato detto
prezzo di riscatto o di opzione ,più contenuto per i beni strumentali e più elevato per i beni di
consumo,questo perché i beni di consumo hanno contratti con durata più inferiore alla vita
utile e quindi i canoni non sono sufficienti a coprire il suo valore.
questa facoltà è ciò che differenzia il leasing dalla vendita con riserva di proprietà perché in
questo caso diventa in automatico proprietario con il pagamento dell’ultima rata ,sempre per
questa caratteristica si distingue dal noleggio a lungo termine dove non è prevista la
possibilità di riscatto e inoltre nel pagamenti periodici è compresa una parte per il
pagamento dei servizi compresi cosa che non c è nel leasing.
si differenzia dalla Locazione con patto di futuro acquisto della proprietà in quanto i rischi
connessi al godimento del bene sono posti a carico dell’utilizzatore che deve versare i
canoni pattuiti anche in caso di ritardo o mancata consegna del bene da parte del fornitore.
L’utilizzatore è poi responsabile per la perdita o il perimetro del bene anche qualora derivano
da cause a lui non imputabili e dovrà continuare la corresponsione dei canoni residui.
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