Altro giro in tribunale, altro esito positivo per i legali Anief che fanno assegnare la Carta del docente ad un precario: la supplente avrà presto un risarcimento di 1.500 euro complessivi, oltre interessi o rivalutazione, a seguito dello svolgimento di tre supplenze annuali, svolte tra il 2021 e il 2024, senza avere ricevuto alcun supporto economico per il suo aggiornamento professionale. Il giudice del lavoro di Firenze ha rilavato che la norma sulla card annuale per la formazione dei docenti, introdotta nel 2015 con la Legge di riforma n. 107, ha discriminato coloro che hanno svolto il lavoro a tempo determinato.
Nella sentenza, il Tribunale toscano ha giustamente osservato che sul tema è “intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale, con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C- 450/21, rilevando l’astratta incompatibilità della normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato quanto segue: “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EURO 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali»”.
Inoltre, sempre il giudice di Firenze ha osservato che “La Suprema Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, con la sentenza n. 29961/2023, ha, a sua volta, affermato i seguenti principi di diritto:- “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si sofferma sulla “forza del parere favorevole espresso nel 2022 sia dalla Suprema Corte di Cassazione che dallaCorte di Giustizia Europea sulla Carta del docente da estendere al personale precario della scuola italiana: non lascia spazio ad alcun dubbio, per cui i supplenti, anche i temporanei confermati nel tempo in modo consecutivo, hanno pieno diritto ad avere la card annuale da 500 euro per l’aggiornamento professionale. Questo significa che centinaia di migliaia di precari o ex precari, quindi anche quelli che hanno sottoscritto contratti ‘brevi e saltuari’ con più contratti concatenati, hanno la concreta possibilità di recuperare il maltolto presentando ricorso gratuito con Anief con tanto di interessi legali. Attenzione però – conclude Pacifico – a non perdere troppo tempo, perché dopo 5 anni subentra la prescrizione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI FIRENZE
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e
assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
– accerta e dichiara il diritto della ricorrente di percepire, per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 il
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
– per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente, per gli a.s.
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 l. n. 107/2015, dell’importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
– condanna il Ministero convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/2022, liquida complessivamente in € 657,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Firenze, 29 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro
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