Io e mia moglie siamo soci al 50% di una snc titolare di farmacia. Abbiamo due figli ma solo uno è farmacista e lavora con noi da 10 anni ed esattamente come associato in partecipazione finché è stato possibile perché poi abbiamo dovuto metterlo a partita iva.
Abbiamo letto parecchie vs. Sediva News sul tema del passaggio generazionale perché stiamo ormai da qualche tempo considerando seriamente l’idea di dar seguito al subentro dei nostri figli nella compagine sociale gradualmente piuttosto che in un’unica soluzione. Infatti, i rapporti tra loro non sono ancora maturi e in questo momento, perciò, pur considerando quello che avete scritto spesso tendiamo ad escludere il “patto di famiglia”, perché vorremmo optare per semplicità, almeno in prima battuta per una cessione di quote al figlio farmacista.
La nostra richiesta è questa: è possibile cedere da parte mia e di mio marito quote della società corrispondenti all’importo del credito che questo nostro figlio farmacista vanta nei confronti della Farmacia, come potete vedere dai bilanci degli ultimi 3 anni, per finanziamenti da lui effettuati utilizzando una liquidità che gli era derivata proprio dalla partecipazione alla farmacia.
Crediamo, che in questo modo – ma forse abbiamo torto – la Farmacia azzererebbe il debito verso di lui che nel contempo diventerebbe proprietario di un certo numero di quote della Farmacia ma soprattutto entrerebbe nella SNC senza intaccare le spettanze degli altri figli.
Può avere un fondamento quest’idea?
A onor del vero la risposta al quesito – perlomeno secondo i termini in cui voi lo avete posto – non può essere che negativa.
La soluzione, cioè, di cedere in pratica quote sociali al figlio farmacista in corrispettivo dei finanziamenti da lui effettuati in anni pregressi [immaginiamo che si tratti dei crediti derivanti da un’associazione in partecipazione tra la snc e lui e non liquidati – comprensibilmente – per sottrarli alla tassazione a suo carico che infatti in questi casi va, come si suol dire, per cassa] non è minimamente praticabile.
Infatti, a dover cedere le quote sarebbero naturalmente madre e padre, quindi persone fisiche, mentre vs. figlio vanta il suo credito nei confronti della società come tale.
Essendo quindi diversi i soggetti, la compensazione che voi ipotizzate non è configurabile.
Si potrebbe invece pensare a un aumento di capitale della snc sottoscritto [parzialmente o interamente] da vs. figlio e da lui liberato mediante proprio il conferimento del suo credito da “finanziamento”, attribuendogli perciò una partecipazione corrispondente a una percentuale pari al rapporto tra l’ammontare del “finanziamento” stesso e il valore complessivo della farmacia.
È chiaro, però, che in ogni caso l’operazione va meglio illustrata e calata nel concreto della vs. specifica vicenda.
(stefano lucidi)
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