A partire dal 1° ottobre 2024, sono entrati in vigore rilevanti novità per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La Circolare n. 4/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce le prime indicazioni riguardanti l’introduzione della “patente a crediti” per imprese, prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e disciplinata dal Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132.
Tale patente è diventata obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi impegnati nei cantieri, con l’obiettivo di incrementare la qualificazione professionale e la sicurezza sui luoghi di lavoro. La circolare specifica i soggetti interessati, i requisiti per l’ottenimento della patente e le modalità operative per la sua gestione.
Dopo aver analizzato i requisiti per il rilascio, sanzioni e responsabilità in un precedente articolo, vediamo questi ulteriori aspetti, a cura del Geom. Giuseppe Parisi, consulente per la salute e la sicurezza Namirial S.p.A..
I soggetti interessati
La patente a crediti introdotta dalla nuova normativa è destinata a tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano direttamente nei cantieri temporanei o mobili, come definito dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 81/2008. I cantieri sono ambienti di lavoro di lavoro temporanei in cui si eseguono le attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione o demolizione di opere edili o ingegneristiche. Per un maggiore approfondimento delle attività leggere l’allegato XX del D.Lgs. 81/08.
L’obiettivo della patente è garantire che chiunque lavori direttamente in cantiere abbia le competenze e i requisiti necessari per operare in sicurezza.
Sono esclusi dall’obbligo della patente i professionisti che offrono servizi di natura intellettuale, come ingegneri, architetti e geometri, i quali non partecipano alle attività operative in cantiere ma forniscono consulenze professionali. Anche chi si occupa esclusivamente della fornitura di materiali, come la consegna, è escluso dall’obbligo, poiché non è direttamente coinvolto nelle operazioni di cantiere (es forniture di calcestruzzo, materiali di cantiere).
Un altro aspetto rilevante riguarda le imprese straniere: se operano in cantieri italiani, devono comunque ottenere la patente a crediti. Le imprese con sede in un altro stato membro dell’Unione Europea possono presentare un documento equivalente rilasciato nel loro paese di origine. Per le imprese stabilite in paesi extra UE, il riconoscimento del documento avviene secondo la normativa italiana. Se non dispongono di documentazione valida, anche queste imprese saranno obbligate a richiedere la patente in Italia, conformandosi agli stessi requisiti previsti per le imprese italiane.
Va inoltre sottolineato che le imprese in possesso dell’attestazione SOA, necessaria per qualificarsi all’esecuzione di lavori pubblici di classe III o superiore, sono esentate dall’obbligo di patente, indipendentemente dalla categoria. L’attestazione SOA garantisce già un elevato livello di qualificazione e controllo, rendendo superflua l’acquisizione della patente a crediti.
Vediamo di seguito i requisiti ncessari per l’ottenimento della patente a crediti.
Requisiti per il rilascio della patente a crediti per imprese
Per ottenere la patente a crediti, imprese e lavoratori autonomi devono soddisfare una serie di requisiti specifici che garantiscono il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e la regolarità amministrativa. I principali requisiti includono:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: Fondamentale per certificare la legittimità dell’impresa e la sua operatività nel settore.
- Obblighi formativi: Imprese e lavoratori autonomi devono dimostrare di aver completato la formazione obbligatoria prevista dal Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Questo include la formazione per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, compresi i lavoratori autonomi ove prevista, al fine di garantire la consapevolezza sui rischi e le procedure di prevenzione in cantiere.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): Le imprese devono essere in regola con i contributi previsti per legge. Il DURC certifica la regolarità verso INPS, INAIL e Casse Edili, ed è indispensabile per ottenere la patente.
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): Le imprese con lavoratori subordinati o collaboratori devono avere un DVR valido, che identifichi i rischi presenti nei luoghi di lavoro e le misure adottate per mitigarli. Questo requisito non si applica ai lavoratori autonomi o alle imprese senza dipendenti.
- Certificazione di regolarità fiscale (DURF): Le imprese devono essere in regola con gli obblighi fiscali stabiliti dalla normativa vigente, come indicato dall’art. 17-bis del Decreto Legislativo n. 241/1997, per garantire il rispetto degli standard fiscali previsti dalla legge. Questo obbligo si applica se previsto per legge.
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Quando richiesto dalla normativa, le imprese devono nominare un RSPP responsabile della gestione della sicurezza sul luogo di lavoro. Questo obbligo non si applica ai lavoratori autonomi.
Non tutti i requisiti sono necessari per ogni categoria di soggetti. Ad esempio, i lavoratori autonomi non devono presentare il DVR o designare un RSPP se non hanno dipendenti. Il portale dell’Ispettorato consentirà di indicare la non obbligatorietà di determinati requisiti in base alla tipologia di attività svolta.
Tipologia | Iscrizione CCIAA | Formazione sicurezza | DURC in corso di validità | DURF | Designazione RSPP |
Lavoratore autonomo | SI | Si, se prevista formazione specifica* | SI | Solo se obbligatorio | Non obbligatorio |
Impresa familiare senza dipendenti
|
Si | Si, se prevista formazione specifica* | Si | Solo se obbligatorio | |
Impresa con lavoratori dipendenti compresi tirocinanti | Si | Si | Si | Solo se obbligatorio | Obbligatorio |
Impresa familiare con lavoratori dipendenti compresi tirocinanti | Si | Si | Si | Solo se obbligatorio | Obbligatorio |
Nota* = per formazione specifica del lavoratore autonomo si intende formazione specifica prevista dall’accordo Stato regioni 22 febbraio 2012, ecc
Modalità operative e tempistiche per il rilascio della patente a crediti per imprese
La procedura per il rilascio della patente a crediti sarà interamente digitale e gestita tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, disponibile a partire dal 1° ottobre 2024. Per accedere al portale e inviare la richiesta, sarà necessario utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CIE (Carta di Identità Elettronica).
La domanda potrà essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo. È inoltre possibile delegare un professionista, come un consulente del lavoro, un commercialista o un avvocato, a presentare la richiesta, a condizione che disponga di una delega scritta.
Nella domanda, i richiedenti dovranno autocertificare il possesso dei requisiti richiesti, tra cui l’iscrizione alla Camera di Commercio, il DURC e il rispetto degli obblighi formativi, come previsto dal D.P.R. n. 445/2000. Eventuali dichiarazioni false comporteranno sanzioni penali, in quanto l’autocertificazione è resa sotto la responsabilità del richiedente, come indicato dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. L’Ispettorato potrà verificare i requisiti dichiarati in qualsiasi momento, attraverso controlli a campione o durante ispezioni.
Una volta inviata la domanda, la patente sarà rilasciata in formato digitale e sarà associata a un codice univoco che consentirà di monitorarne il punteggio e la validità nel tempo. Durante il periodo di attesa per il rilascio ufficiale della patente, i richiedenti potranno continuare a operare nei cantieri, a meno che l’Ispettorato rilevi l’assenza di uno o più requisiti fondamentali.
Si ricorda che il portale sarà operativo dal 1° ottobre 2024, ma sarà possibile presentare una dichiarazione sostitutiva tramite PEC fino al 31 ottobre 2024. Dal 1° novembre 2024, il possesso della patente diventerà obbligatorio per continuare a operare nei cantieri.
Come richiedere la patente a crediti
La richiesta della patente a crediti deve essere effettuata attraverso una procedura specifica sul Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). La patente è rilasciata esclusivamente in formato digitale e associata a un codice univoco. Di seguito, una guida dettagliata sui passaggi da seguire per presentare correttamente la domanda.
I passaggi per la richiesta della patente a crediti:
- Accesso al Portale INL: La prima operazione da effettuare è accedere al Portale dei Servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Per autenticarsi, è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Questi sistemi di autenticazione garantiscono la sicurezza e l’affidabilità del processo.
- Compilazione della domanda: Dopo aver effettuato l’accesso, si procede alla compilazione del modulo digitale. Il legale rappresentante dell’impresa o il lavoratore autonomo può presentare la richiesta direttamente. È anche possibile delegare la procedura a soggetti autorizzati, come consulenti del lavoro, avvocati o commercialisti; in tal caso, è necessaria una delega scritta.
- Verifica dei dati: Durante la fase di compilazione, è fondamentale allegare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti obbligatori. Una volta inseriti tutti i dati richiesti, il sistema verificherà automaticamente la correttezza della documentazione. In caso di errori o omissioni, il richiedente riceverà una notifica per correggere eventuali difformità.
- Rilascio della patente: Se la domanda viene approvata, la patente a crediti verrà emessa digitalmente e inviata al richiedente. La patente sarà associata a un codice univoco che identificherà l’impresa o il lavoratore autonomo all’interno del sistema.
Contenuti informativi della patente a crediti per imprese
La patente a crediti non è soltanto un documento formale che certifica la qualificazione di un’impresa o di un lavoratore autonomo, ma rappresenta uno strumento informativo completo, utile per il monitoraggio e la gestione delle attività nei cantieri. In base al Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, la patente include i seguenti dati:
- Dati identificativi dell’impresa o del lavoratore autonomo titolare della patente, come la ragione sociale o il nome dell’imprenditore individuale.
- Dati anagrafici del soggetto richiedente, ossia la persona che ha presentato la domanda di rilascio della patente.
- Data di rilascio e numero della patente, che consentono di tracciare la data di emissione e associare la patente a un codice univoco.
- Punteggio attribuito al momento del rilascio, che parte da 30 crediti e può aumentare fino a 100, in base a criteri specifici legati alla sicurezza e alla qualificazione.
- Punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale, che permette di verificare l’evoluzione del punteggio, tenendo conto di eventuali decurtazioni o incrementi di crediti.
- Esiti di provvedimenti di sospensione della patente, in caso di infortuni sul lavoro con esiti gravi, come la morte o l’inabilità permanente di un lavoratore.
- Decurtazione dei crediti in seguito a provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, per violazioni delle normative sulla sicurezza sul lavoro.
Le informazioni contenute nella patente sono accessibili non solo ai titolari, ma anche a soggetti come le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i coordinatori per la sicurezza, e gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale. Questo sistema trasparente consente un controllo continuo sulle qualificazioni di imprese e lavoratori autonomi, contribuendo a migliorare la sicurezza nei cantieri.
La patente a crediti è un documento permanente? In quali casi si revoca?
Revoca della patente a crediti per imprese
La patente a crediti non è un documento permanente e può essere revocata in caso di dichiarazioni false relative al possesso dei requisiti necessari per il suo rilascio. Ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro procederà alla revoca della patente se, durante i controlli, risulterà che uno o più requisiti dichiarati non sono veritieri.
In caso di revoca, le imprese o i lavoratori autonomi potranno richiedere una nuova patente solo dopo dodici mesi dalla revoca. Questo periodo di sospensione è pensato per incentivare il miglioramento delle pratiche aziendali e l’adempimento corretto agli obblighi normativi prima di poter operare nuovamente.
Prima di procedere alla revoca, l’Ispettorato è tenuto a confrontarsi con l’impresa o il lavoratore autonomo, valutando la gravità delle irregolarità riscontrate. Ad esempio, una dichiarazione falsa riguardante gli obblighi formativi potrebbe non comportare una revoca immediata se riguarda un numero limitato di lavoratori non operativi in cantiere.
Sospensione cautelare della patente
Oltre alla possibilità di revoca, la patente a crediti può essere sospesa in via cautelare in caso di infortuni gravi nei cantieri. Ai sensi dell’articolo 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2008, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha facoltà di sospendere la patente per un periodo massimo di 12 mesi, qualora si verifichino infortuni che comportino la morte di un lavoratore o una inabilità permanente, sia assoluta che parziale.
La sospensione è prevista quando la responsabilità dell’infortunio è attribuibile al datore di lavoro, a un suo delegato o a un dirigente aziendale, almeno a titolo di colpa grave.
Il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 fornisce indicazioni specifiche su questi casi, stabilendo che la sospensione viene adottata dall’Ispettorato territorialmente competente, che valuta attentamente le circostanze dell’infortunio e la gravità della responsabilità del datore di lavoro. Prima di adottare il provvedimento, l’Ispettorato può richiedere un parere non vincolante alla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza sul Lavoro.
Un elemento cruciale nella decisione di sospendere la patente è il nesso causale tra l’infortunio e la condotta del datore di lavoro o dei dirigenti. Se la negligenza del datore di lavoro ha significativamente contribuito all’infortunio, la sospensione è giustificata. Tuttavia, qualora la responsabilità non sia chiaramente attribuibile e siano necessarie ulteriori indagini, il provvedimento cautelare potrebbe non essere adottato immediatamente.
La sospensione della patente può essere evitata o ridotta in presenza di gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori o di terzi, qualora la cessazione delle attività rappresenti un pericolo maggiore. In tali casi, l’Ispettorato è tenuto a motivare adeguatamente la decisione di non sospendere la patente, anche in presenza di un infortunio mortale.
Durata della sospensione della patente a crediti per imprese e ricorso
La sospensione cautelare della patente a crediti può avere una durata massima di 12 mesi, come previsto dall’articolo 27, comma 8, del Decreto Legislativo n. 81/2008. La durata della sospensione viene stabilita considerando la gravità dell’infortunio, le violazioni delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e l’eventuale recidività dell’impresa o del lavoratore autonomo.
In caso di sospensione della patente, il soggetto interessato ha diritto a presentare ricorso. Il ricorso deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento presso la Direzione Interregionale del Lavoro competente per territorio. Quest’ultima ha 30 giorni di tempo per esaminare il ricorso e pronunciarsi sulla legittimità della sospensione, valutando sia i presupposti del provvedimento, sia la durata della sospensione stessa. Se la Direzione non si pronuncia entro il termine stabilito, la sospensione decade automaticamente.
Al termine della sospensione o in caso di revoca della stessa, l’Ispettorato competente è tenuto a condurre una verifica delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro per assicurarsi che le misure preventive siano state ripristinate correttamente. Tale verifica assume particolare importanza nei casi di sospensione prolungata, per accertare che il cantiere sia ancora attivo e che le condizioni di sicurezza siano state adeguatamente implementate.
Decurtazione dei crediti e conseguenze operative
La patente a crediti è soggetta a un sistema di punteggio che può subire decurtazioni in caso di violazioni delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il punteggio iniziale assegnato è di 30 crediti, ma può diminuire in seguito a provvedimenti definitivi emessi contro l’impresa o il lavoratore autonomo.
Le violazioni che portano alla decurtazione del punteggio sono indicate nell’Allegato I-bis del Decreto Legislativo n. 81/2008. Queste includono, tra le altre, l’omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la mancata formazione e addestramento dei lavoratori, e la carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI).
Ogni violazione comporta una decurtazione di crediti proporzionata alla sua gravità.
Una significativa riduzione dei crediti può avere conseguenze operative rilevanti, come l’impossibilità di partecipare a gare d’appalto o l’esclusione temporanea dalle attività nei cantieri, fino a quando non si ripristinino i requisiti di sicurezza richiesti.
Allegato I-bis (articolo 27, comma 6)
Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente (articolo 27)
Fattispecie decurtazione di crediti |
Fattispecie decurtazione di crediti |
|
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento: | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto: | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 3 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: | 1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: | 8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: | 15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 10 |
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Esempio:
Accertamento ispettivo in cui sono contestate più violazioni, quali:
a) Omessa elaborazione del DVR: decurtazione 5 crediti (violazione più grave)
b) Omessa elaborazione del POS: decurtazione 3 crediti
c) Omessi formazione e addestramento: decurtazione 2 crediti
Totale decurtazione 10 crediti (5 crediti x 2) e non 13 crediti
Se, a seguito di ripetute violazioni, il punteggio della patente scende sotto i 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo non potranno più operare nei cantieri. Tuttavia, è previsto che, in situazioni specifiche, come nel caso in cui sia stato completato oltre il 30% dei lavori in corso, le attività possano continuare fino al termine dell’opera.
Sanzione per chi opera senza patente in cantiere
Operare senza una patente valida o con un punteggio inferiore a 15 crediti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori assegnati nel cantiere, con un minimo di 6.000 euro. Inoltre, vi sarà l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Modalità di recupero dei crediti decurtati
Qualora il punteggio della patente scenda al di sotto dei 15 crediti, è possibile attivare procedure per il recupero dei crediti. Questo processo è disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 e prevede che la richiesta di recupero venga esaminata da una Commissione Territoriale. Questa commissione è composta da rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INAIL, oltre a esperti in materia di prevenzione.
Per poter recuperare i crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo deve dimostrare di aver adempiuto a specifici obblighi, per maggiori dettagli si rimanda all’articolo 5 del citato decreto che definisce i “Criteri di attribuzione di crediti ulteriori”
Le sedute della Commissione per il recupero dei crediti includono anche la partecipazione di rappresentanti delle ASL e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale. Una volta che la Commissione ha valutato positivamente gli interventi effettuati, i crediti vengono ripristinati e aggiornati nella patente.
Le modalità tecniche per l’accreditamento dei crediti recuperati saranno comunicate in seguito, in concomitanza con il completamento della piattaforma informatica dedicata alla gestione della patente.
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