L’articolo completo della Legge 28 ottobre 2024, n. 162 (“Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti”) contiene specifiche dettagliate riguardo alla definizione di start-up e PMI innovative, alle condizioni per accedere agli incentivi e alle modalità di registrazione presso i registri speciali delle Camere di Commercio.
Ecco una sintesi dettagliata dei punti principali del testo:
Articolo 1 – Definizioni
- Start-up innovative: Imprese che rispondono ai criteri previsti dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Devono rispettare requisiti come:
- Spese in ricerca e sviluppo superiori al 15% del valore di produzione.
- Impiego di personale qualificato (dottorati o ricerca certificata).
- Possesso di brevetti, licenze o software registrati che siano direttamente connessi all’attività aziendale.
- PMI innovative. Imprese che:
- Hanno una spesa in ricerca e sviluppo superiore al 3% del valore di produzione.
- Impiegano personale qualificato (almeno un quinto della forza lavoro con dottorato o esperienze similari).
- Possiedono brevetti o diritti di proprietà intellettuale direttamente connessi all’attività d’impresa.
Articolo 2 – Agevolazioni fiscali
- Gli investimenti in start-up e PMI innovative godono di:
- Detrazioni fiscali per persone fisiche (50% dell’importo investito fino a una soglia annuale).
- Deduzioni per soggetti IRES, con soglie e limiti specifici indicati.
- Le imprese stesse possono beneficiare di:
- Crediti di imposta per ricerca e sviluppo.
- Incentivi per la digitalizzazione e il miglioramento tecnologico.
Articolo 3 – Registrazione presso le Camere di Commercio
- Viene istituita una sezione speciale del registro delle imprese per monitorare e certificare l’operatività delle start-up e PMI innovative.
- La registrazione richiede la presentazione di documentazione specifica, tra cui:
- L’ultimo bilancio certificato.
- Elenco di brevetti o privative industriali.
- Dettagli su soci, attività innovative svolte e forza lavoro impiegata.
Articolo 4 – Monitoraggio e controllo
- L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico monitorano l’applicazione degli incentivi.
- Sono previste sanzioni per dichiarazioni mendaci o utilizzo improprio delle agevolazioni.
Per il testo completo della legge, è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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