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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184 depositata il 21 novembre 2024, ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di L’Aquila con riguardo all’art. 1, commi 148 e 149, della Legge n. 124 del 2017.
Si tratta della norma che ha riconosciuto la validità dei contratti stipulati tra società di ingegneria e soggetti privati successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 266 del 1997.
Quest’ultima legge aveva eliminato il divieto di esercitare attività professionali in forma societaria, ma aveva generato incertezze a causa della mancata adozione di un regolamento previsto per disciplinare tale attività.
Il carattere interpretativo della norma del 2017
La legge del 2017 è stata considerata dal giudice costituzionale come un intervento legislativo di carattere interpretativo, finalizzato a risolvere le ambiguità derivanti dall’assenza del regolamento attuativo.
La Consulta ha stabilito che tale qualificazione interpretativa non è irragionevole e, anzi, è giustificata dall’esigenza di colmare un vuoto normativo che avrebbe potuto ostacolare le società di ingegneria nell’esercizio della loro attività.
La tutela dei diritti e la ragionevolezza della norma
Inoltre, la Corte ha ritenuto che l’intervento del legislatore del 2017 non fosse lesivo degli affidamenti meritevoli di tutela né dei diritti dei privati coinvolti, garantendo al contempo il rispetto del diritto alla tutela giurisdizionale e dei limiti costituzionali imposti all’iniziativa economica privata.
È stato evidenziato che le società di ingegneria, già abilitate a concludere contratti con la pubblica amministrazione sulla base di una normativa preesistente, possedevano le competenze e la legittimità necessarie per operare anche con soggetti privati.
In questa prospettiva, l’intervento legislativo è stato giudicato proporzionato e conforme ai principi di ragionevolezza, in quanto mirato a fornire certezza giuridica e stabilità normativa.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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