Oneri detraibili e deducibili per interventi di manutenzione, protezione o restauro su beni culturali
Ai sensi dell’art. 15, c. 1 lett. g) e dell’art. 100, c. 2 lett. e) del D.P.R. 917/1986 – TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi al contribuente che esegue interventi di manutenzione, protezione o restauro su beni culturali di cui sia proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, spetta:
– se persona fisica una detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti, nella misura della spesa rimasta effettivamente a carico, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo;
– se società o ente commerciale una deduzione dalla base imponibile per un importo complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese.
La documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali previste, per gli effetti dell’art. 40, c. 9 del D.L. 201/2011, recepito dalla Legge 214/2011, sono sostituite da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata alla Soprintendenza competente, relativa al carattere necessario e alla congruità delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi cui i benefici si riferiscono. Copia della suddetta andrà successivamente presentata in sede di dichiarazione dei redditi per usufruire dell’agevolazione.
Il Ministero della Cultura esegue controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato.
Il diritto alle agevolazioni viene meno in caso di mutamento di destinazione d’uso dei beni senza la preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Cultura, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire il diritto di prelazione da parte dello Stato sui beni mobili o immobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
FUNZIONARIO COMPETENTE PER TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA
MODULISTICA – CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI FISCALI
Possibili detrazioni fiscali su immobili di proprietà della parrocchia (Arcidiocesi di Bologna)
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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