Accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro e favorire nuova occupazione: è questa la finalità del Fondo Nuove Competenze (FNC), lo strumento di politica attiva creato e gestito da Anpal a supporto della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori, che si rinnova per la sua terza edizione.
I Fondo, nato nel 2020, mette oggi a disposizione 730 milioni di euro per finanziare con un contributo che va dal 60% al 100%, a seconda della modalità scelta per presentare la domanda (sistemi formativi, filiere e singole aziende), il costo orario dei lavoratori impegnati in percorsi formativi.
La nuova edizione del Fondo introduce alcune novità, come la possibilità di usare i fondi messi a disposizione per finanziare non solo la formazione del personale attivo, ma anche dei disoccupati già preselezionati dall’azienda per la successiva assunzione.
L’innovazione di questa edizione si riflette anche nella modalità di erogazione della formazione: per la prima volta si introducono i “voucher formativi per l’innovazione”, particolarmente utili per le piccole imprese che necessitano di flessibilità e rapidità nell’attivazione dei percorsi formativi.
Il Fondo Nuove Competenze si amplia e rinnova: le novità della terza edizione
Il rifinanziamento del Fondo è stato predisposto attraverso il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 10 ottobre 2024.
Questa edizione, come già citato, amplia il raggio di azione del provvedimento, includendo anche i giovani neoassunti e i disoccupati preselezionati dalle aziende per una futura assunzione, anche attraverso contratti stagionali della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura.
L’obiettivo dello strumento, come si legge nell’art.1 del decreto, è “accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze negli ambiti sopra indicati”.
Anche per la maggiore enfasi data su tecnologie digitali e avanzate, come l’AI, nonché sulle competenze necessarie a promuovere la transizione ecologica, per la terza edizione il Fondo prende il nome di “Competenze per l’Innovazione”.
Chi sono i destinatari delle risorse
Possono accedere al Fondo Nuove Competenze i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono rispettare i requisiti indicati nell’articolo 4 del decreto (commi 1-3), che trovate in pdf in fondo all’articolo.
Quali tipi di progetti di formazione possono essere finanziati
Le attività formative che possono essere finanziate riguardano il miglioramento delle competenze in relazione ai cambiamenti organizzativi, nei processi e nei prodotti delle aziende inerenti alla transizione digitale e green e, più nello specifico, nei seguenti ambiti:
- sistemi tecnologici e digitali
- introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale
- sostenibilità ed impatto ambientale
- economia circolare
- transizione ecologica
- efficientamento energetico
- welfare aziendale e benessere organizzativo.
I progetti formativi devono dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e di personalizzazione degli interventi individuali e prevedere, in esito al percorso formativo, il rilascio di una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento in conformità con quanto riportato nell’art.7, comma 3 del decreto.
Il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore.
Le ore minime da destinare allo sviluppo delle competenze per ciascun lavoratore sono 20 nel caso di attività rivolte ai disoccupati che l’azienda prevede di assumere con contratti stagionali come indicato nell’art.2, comma 1 lettera g.
Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere con la richiesta di saldo entro 365 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il termine indicato deve intendersi come perentorio.
Come accedere al Fondo Nuove Competenze
È bene ricordare che i datori di lavoro possono presentare una sola istanza di contributo scegliendo fra le tre linee di intervento che vi riportiamo di seguito.
Sistemi formativi
Sistemi formativi, ossia i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player. In questo caso, il progetto formativo deve coinvolgere almeno una Big Player in qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 1° gennaio 2024.
Nell’ambito di ogni raggruppamento, solo una grande impresa potrà essere identificata come “capofila”.
Il progetto formativo deve coinvolgere al massimo il 60% dei lavoratori della capofila.
Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Sistema Formativo è fissato in 12 milioni di euro.
Il Sistema Formativo non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.
Filiere Formative
Una seconda linea di intervento riguarda le filiere formative, ossia i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica.
In questo caso, il progetto formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 1° gennaio 2024 e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una capofila.
Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Filiera Formativa è fissato in 8 milioni di euro.
La Filiera Formativa non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.
Singoli datori di lavoro
Infine, possono accedere al fondo anche i singoli datori di lavoro che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili.
In questa terza linea di intervento il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in 2 milioni di euro per datore di lavoro.
Le risorse disponibili e la loro ripartizione
La dotazione del Fondo Nuove Competenze ammonta a complessivi 730 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dal Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” cofinanziato dal FSE+, nel rispetto dei criteri di ripartizione per categorie di regioni.
Le risorse sono inizialmente così ripartite tra le tipologie di intervento di seguito indicate:
- Sistemi formativi 25%
- Filiere formative 25%
- Singoli datori di lavoro 50%
In ragione dell’andamento degli impegni e della spesa, tale ripartizione potrà essere oggetto di rimodulazione attraverso uno specifico decreto direttoriale.
Gli oneri finanziabili con il Fondo Nuove Competenze
Il Fondo Nuove Competenze finanzia parte del costo orario dei lavoratori che, in coerenza con le intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi secondo le seguenti modalità:
- la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60% del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard (come da nota EGESIF_14-0017);
- gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a);
- la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 80% in caso di interventi di cui all’articolo 1, comma 4, punti a) e b);
- la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di disoccupati, da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell’avvio della formazione;
- la quota di retribuzione finanziata di cui alla lettera a) è pari al 100% nel caso di lavoratori assunti, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e prima dell’avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cosiddetto apprendistato di terzo livello) di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; le ore di formazione finanziate con il presente decreto non potranno coincidere con le ore di formazione interna così come identificata dal decreto interministeriale del 12 ottobre 2015;
- in caso di accordi di cui all’articolo 4 che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che di propri lavoratori, anche di disoccupati che siano stati preselezionati dall’azienda, e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo di euro 800 per ogni disoccupato assunto; tale contributo sarà distribuito in incremento della quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) sugli altri lavoratori dell’azienda nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori partecipanti al progetto formativo. In fase di presentazione dell’istanza il datore di lavoro è tenuto a individuare i dipendenti e i lavoratori preselezionati.
Il decreto
Decreto Fondo Nuove Competenze 10 ottobre 2024 (1)
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