L’art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 Agosto 2020, n. 104 prevede:
“A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.
Dunque, le spese riferite ad assunzioni effettuate in data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, finanziate integralmente o parzialmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano (dal 2021) ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, fino a quando permane il finanziamento.
L’ANCI, a tale proposito, ha proposto un’elencazione (non esaustiva) di spese che si possono considerare neutre ai fini della determinazione del valore soglia e tra queste sono riportate le assunzioni del personale impiegato pressi i comuni dei crateri sismici ai sensi dell’art. 57, c. 3, D.L. n. 104/2020 a valere su risorse statali.
L’art. 5, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone:
“2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.”
Poiché il calcolo delle capacità assunzionale per il 2024 avrà efficacia sino all’approvazione del rendiconto 2024, solo dopo questa data non sarà più possibile utilizzare i resti assunzionali 2015-2019 eventualmente rimasti.
27 novembre 2024
Dott. Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP7987, sintomo n. QP8079
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