Operazione negoziale e trasferimento con funzioni di garanzia: la neutralizzazione del patto
commissorio;
1)
Negli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto in materia di trasferimenti con funzione di garanzia;
le ipotesi di maggior rilievo sono:
1. Art 6 dlgs 170/2004: in materia di contratti di garanzia finanziaria;
2. Art 11 quaterdieces L 248/2005: sul prestito vitalizio ipotecario:
3. Art 1 comma 2 dlgs 72/2016: in tema di credito immobiliare ai consumatori;
4. Art 2 comma 1 dl 59/2016, convertito nella L 119/2016: che ha ahhiunto al tub l’art 48 bis sul
finanziamento delle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente
condizionato;
5. Art 1 L 119/2016: in materia di pegno mobiliare non possessorio;
Si tratta di istituti che hanno la medesima ratio, ovvero, promuovere patti di trasferimento a favore del
creditore di beni del debitore inadempiente e quindi con funzione di garanzia quando inseriti in operazioni
di finanziamento meritevoli di tutela.
Il dato essenziale, caratterizzante tutte le ipotesi, è costituito dalla ricorrenza di un accordo tra un creditore
ed un debitore con il quale si conviene, in particolar modo a favore del creditore, il trasferimento in suo
favore di un bene del debitore inadempiente. Accordo che è consentito e valido solo nelle operazioni di
finanziamento, (acquisto della prima casa, promozione attività di impresa). Il tradizionale sfavore
codicistico per il patto commissorio, viene superato in virtù dell’importanza degli interessi in gioco risultanti
dalla situazione complessiva. In particolare l’attuazione del diritto all’abitazione e il diritto di iniziativa
economica.
Possiamo dunque individuare due momenti costitutivi della fattispecie: UNO attinente all’operazione
complessiva ed agli interessi in gioco; L’ALTRO concernente il rapporto delle sfere patrimoniali del creditore
e del debitore coinvolti e la valutazione dei loro interessi.
Inoltre le fattispecie in esame vanno distinte ancora sotto vari profili:
Tipo di diritto oggetto del trasferimento;
Tempo in cui è concluso il patto e tempo in cui avviene il trasferimento;
Se il bene sia o meno oggetto di un diritto reale di garanzia;
Clausola con le quali le parti convengono la restituzione al debitore della differenza di valore tra
quanto conseguito e quanto dovuto alla controparte;
1) Tipo di diritto oggetto del trasferimento; va notato che nelle ipotesi di (prestito vitalizio ipotecario,
credito immobiliare ai consumatori e finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di
bene immobile), ricorre un diritto reale su immobili. Inoltre la formulazione infelice dell’art 48 bis
tub facendo riferimento anche ad altri diritti immobiliari, sembrerebbe aperta la possibilità che
oggetto del trasferimento possa essere anche un diritto reale di godimento su immobili. Inoltre nel
caso di contratti di garanzia finanziaria e pegno mobiliare non possessorio quello che si conviene
sempre trasferire è un diritto reale ma su beni mobili e strumenti finanziari. Occorre ricordare che
al di fuori di tali ipotesi oggetto di trasferimento può essere anche un diritto di credito.
2) Tempo in cui è concluso il patto e tempo in cui avviene il trasferimento; in linea di massima la
legge lascia libere le parti di stabilire il momento in cui stipulare il contratto di trasferimento con
funzione di garanzia e dunque se porlo contestualmente o successivamente alla costituzione del
rapporto principale debito-credito. Ciò avviene nei casi (contratti di garanzia finanziaria,
finanziamento imprese garantito da trasferimento di bene immobile del debitore, pegno mobiliare
non possessorio). Nel caso, invece, di credito immobiliare il patto di trasferimento va concluso nello
stesso momento della conclusione del contratto di credito. CIRCA IL MOMENTO IN CUI AVVIENE IL
TRASFERIMENTO DEL DIRITTO, viene previsto un meccanismo simile alla condizione sospensiva,
costituita dall’inadempimento del debitore in presenza del quale si realizza il trasferimento.
L’effetto traslativo però, non avviene in automatico ma sarà necessario l’iniziativa del creditore.
Così:
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