La semplificazione contabile per i bilanci di piccole e micro-imprese
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha reso disponibili i questionari per le semplificazioni delle regole contabili, predisposti per le diverse categorie interessate (imprese, professione contabile, revisori, user), per le imprese di minori dimensioni.
Le istanze di semplificazione provenienti da alcuni stakeholder dell’OIC (da cui trae origine il progetto) sono di particolare attualità, in quanto l’art. 9 comma 1 lett. d) L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), tra le disposizioni in materia di IRES, prevede che il Governo, nell’esercizio della delega, al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, dovrà, tra l’altro, semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni.
Il progetto è stato annunciato per la prima volta nel mese di marzo 2023 e in quell’occasione è stato evidenziato come, in passato, lo standard setter sia intervenuto a più riprese per semplificare o prevedere un’applicazione differenziata dei principi contabili per le società di piccola dimensione, laddove consentito dall’ordinamento.
I suggerimenti che perverranno nel corso della consultazione, tramite questionario che dovrà essere inviato entro il 20 dicembre 2024, potranno, quindi, essere utili all’OIC non solo per valutare eventuali interventi sui principi contabili nazionali (cui è finalizzato primariamente il progetto), ma anche per fornire supporto al legislatore nell’emanazione della normativa contabile (attività espressamente attribuita allo standard setter dall’art. 9-bis D.Lgs. 38/2005).
In questo quadro contabile si deve tenere conto che la direttiva n. 2775/2023 ha rivisto i limiti dimensionali per micro-imprese e imprese o gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni: il D.Lgs. 125/2024 ha attuato quanto previsto dalla relativa direttiva prevedendo, di fatto, un aumento del 25% le soglie previste dal codice civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata e del bilancio per le micro-imprese.
Le informazioni raccolte aiuteranno l’OIC a valutare le possibili azioni da proporre per migliorare i principi contabili e a fornire consulenze al Parlamento e agli organi governativi in merito alla legislazione contabile, come previsto dalla normativa vigente. Dopo la consultazione, l’OIC prevede di rilasciare una dichiarazione di feedback, analizzando i dati ricevuti in forma aggregata e anonima.
I nuovi parametri dimensionali
I nuovi limiti sono rilevanti, in particolare, proprio per gli adempimenti contenuti nel codice civile per i bilanci delle micro-imprese e per quelli relativi ai bilanci redatti in forma abbreviata.
Per il bilancio in forma abbreviata i limiti dimensionali sono stati aumentati come segue:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: Il limite è stato innalzato da € 4.400.000 a € 5.500.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: Il limite è passato da € 8.800.000 a € 11.000.000;
- numero medio di dipendenti occupati: Il limite rimane invariato a 50 unità.
Per essere ammissibile alla redazione del bilancio abbreviato, una società non deve superare due dei tre limiti sopra indicati per due esercizi consecutivi.
Il bilancio delle micro-imprese è regolato dall’art. 2435-ter c.c. Questa tipologia di bilancio prevede ulteriori semplificazioni rispetto al bilancio abbreviato.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, l’art. 16 c. 1 lett. b) ha modificato i limiti dimensionali per qualificare una società come micro-impresa:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: il nuovo limite è di € 220.000, rispetto ai precedenti € 175.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: il nuovo limite è di € 440.000, rispetto ai precedenti € 350.000;
- numero medio di dipendenti occupati: rimane invariato a 5 unità.
Anche in questo caso, la società deve rispettare due di questi tre parametri per due esercizi consecutivi per continuare a beneficiare della redazione del bilancio in forma semplificata.
La procedura semplificata di svalutazione delle immobilizzazioni
Nell’ambito del progetto di semplificazione delle norme di bilancio, tra i temi individuati rientra il metodo semplificato di svalutazione delle immobilizzazioni per la determinazione delle possibili perdite durevoli di valore, disciplinato dal documento OIC 9.
L’OIC 9 indica che si ha una perdita durevole di valore quando il valore contabile di iscrizione dell’immobilizzazione supera il suo “valore recuperabile”, il quale è rappresentato dal maggiore tra il “valore in uso” e il presumibile valore che può essere realizzato tramite l’alienazione del bene. La società valuta, quindi, a ogni data di riferimento del bilancio, la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore e se questi dovessero sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile
Il termine di riferimento per identificare il valore di alienazione del bene è rappresentato dal concetto di “valore equo” o “fair value” (derivato dai Principi contabili internazionali), che è definito come l’“ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività in una libera transazione fra parti indipendenti, al netto dei costi di vendita”.
Le società che possono redigere il bilancio abbreviato e le micro-imprese possono adottare, per la determinazione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, anziché il modello base (benchmark sui flussi di cassa), un approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento.
La capacità di ammortamento è determinata sottraendo al risultato economico d’esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni senza effettuare alcuna attualizzazione. In pratica si identifica il margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti, indipendentemente da eventuali risultati d’esercizio in perdita.
L’approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento si basa sul presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti con tale metodo divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando nel dettaglio le regole di riferimento, basando la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall’intera società, senza segmentazione dei flussi di cassa delle singole attività.
L’orizzonte temporale di riferimento per la determinazione della capacità di ammortamento non supera, generalmente, i 5 anni e, nel computare gli ammortamenti, occorre basarsi sulla struttura produttiva esistente ed il test di impairment si intende superato quando, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva (relativa all’orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.
Grazie a questo progetto di semplificazione contabile, l’OIC si pone l’obiettivo di capire se l’approccio metodologico semplificato per le perdite durevoli di valore sia stato effettivamente utilizzato dalle piccole imprese e se vi siano margini di miglioramento pratico.
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