C’è una risoluzione Onu che sancisce il diritto alla felicità, e proprio le Nazioni Unite hanno proclamato per il 20 marzo la giornata internazionale della felicità. Un principio che, di fatto, è tutelato anche dalla nostra Costituzione e che, proprio di recente, è stato ripreso da un giudice del distretto giudiziario di Salerno per una bimba di otto anni.
La particolarità è che, a chiederlo, è stata proprio la piccola (anche se alla sua maniera di bambina) e il giudice, alla fine, «nel rispetto della volontà della minore» glielo ha riconosciuto.
La felicità per una piccola di otto anni è fatta di piccole cose alle quali lei ha chiesto esplicitamente di non voler rinunciare. Come giocare a basket, avere amici, stare al mare. Cose che, quando si è trasferita in un’altra città con la madre, le sono mancate. E così «benchè io stia bene con mamma e le voglio bene, in questo nuovo posto non ho amici e trascorro la maggior parte del tempo a casa con la baby sitter». La sua storia è quella di una bimba dei giorni nostri: i genitori si separano e la mamma, per seguire la sua carriera, cambia città portando la bimba con lei. Ma, nella grande metropoli, così diversa dal piccolo mondo al quale era abituata, la piccola non sta bene.
Non è «felice», dice al giudice chiamato a pronunciarsi su richiesta di uno dei genitori alla luce delle novità nella vita della bambina e della coppia separata. È iniziato così il nuovo iter giudiziario per cercare di «cambiare» le modalità di affido della bambina. E lei, otto anni appena, viene sentita dal giudice. «Con mio padre mi vedo ogni settimana e ogni due settimane mio reco da lui – dice la piccola – preferisco stare da lui …. perchè lì ho tanti amici e trascorro anche molto tempo fuori casa, poi mi piace molto il mare. Tutte queste cose mi mancano dove sono ora». E a domanda del curatore su come sta con i genitori, risponde: «sto bene sia con papà e sia con mamma».
Ma l’elenco delle piccole cose che le erano state tolte e che le mancavano ha toccato il cuore di tutti, non soltanto dei genitori ma anche del giudice il quale ha raccolto il suo disperato desiderio di «felicità» e ha disposto nuove regole per un affido condiviso ma che mettesse le necessitò della piccola al centro della decisione e non le esigenze degli adulti.
Il provvedimento
E così è stato emesso un nuovo provvedimento che viene incontro alle sue esigenze di socialità e di «normalità». Così ora la bimba, su disposizione del giudice, trascorre tre fine settimana consecutivi con il papà, compatibilmente con i suoi impegni didattici e ludico-formativi. Ma non solo «stante il suo desiderio di trascorrere più tempo nel suo paesino d’origine, durante l’estate trascorrerà sessanta giorni consecutivi con il padre e trenta con la mamma», ha disposto il giudice.
Il commento
«L’aspetto significativo di questa decisione – commenta l’avvocato esperto della materia, Alba De Felice, presidente onorario dell’Associazione matrimonialisti italiani – è che nelle vicende giudiziarie che riguardano i bambini quasi sempre vengono portate all’attenzione del giudice soltanto le esigenze dei genitori, le loro aspirazioni, il loro diritto rivendicato alla carriera e a vedere i piccoli. Nessuno si preoccupa quasi mai di ciò che un bambino vuole o sente, delle sue emozioni e dei suoi bisogni: e così si pensa ad assecondare le esigenze dei genitori. La singolarità del caso è che questa minore ha fatto passare con fermezza e determinazione un concetto importantissimo: le sue esigenze di bambina e il suo voler stare bene. In pratica, il suo diritto alla felicità».
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui