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Belluno, corteggiatore fa ricorso contro l’ammonimento del questore. Il Tar gli dà ragione: «Insistente ma non tale da causare ansia o paura all’altra parte» #finsubito prestito immediato – richiedi informazioni –


di
Monica Zicchiero

Il provvedimento era scattato dopo la denuncia di una cameriera, stanca delle attenzioni di un cliente del bar. I giudici: «I gesti compiuti nel locale, pur potendo creare imbarazzo o fastidio, vanno considerati innocui e inoffensivi»

Si era invaghito della cameriera e andava nel bar ogni volta che poteva per corteggiarla. In maniera assidua, a lei non gradita. Per toglierselo di torno, si era rivolta alla polizia e così la questura di Belluno (il fatto accade nel Bellunese)  aveva emesso nei confronti dell’uomo un provvedimento di ammonimento

Lui, confermando la propria tenacia, ha fatto ricorso al Tar. Che gli ha dato ragione ed ha annullato il provvedimento. Con una sentenza che è esemplare dal punto di vista della simmetria: il nome di lui è oscurato, invece l’identità della donna è in piena visibilità con tanto di nome e cognome. 




















































I giudici: «Possibile ibarazzo, ma gesti innocui e inoffensivi»

Fa discutere la sentenza della Seconda Sezione del Tar del Veneto che ha accolto la richiesta dell’insistente corteggiatore di azzerare il provvedimento. La motivazione: «I gesti compiuti dal ricorrente all’interno dei bar nel tentativo di conquistare la A. (ndr: nome puntato dopo averne squadernato le generalità in apertura di provvedimento) pur avendo potuto creare imbarazzo o fastidio nella controinteressata, valutati nello specifico contesto sono da considerare innocui e inoffensivi»

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Si citano come atti del corteggiamento la consegna di rose per il compleanno e la messa a disposizione di un buono di 500 euro da spendere in gioielleria. I giudici evidenziano: «Gli unici contatti privati tra il ricorrente e la controinteressata sono avvenuti “a distanza”, attraverso messaggi telefonici o telematici con i quali, spesso in concomitanza con festività o ricorrenze (es. San Valentino, 8 marzo), lo Z. manifestava alla A. Non consta che lo Z. abbia inviato alla A. messaggi volgari o a sfondo sessuale. 

Neppure risulta che il ricorrente abbia mai aspettato la ricorrente all’ingresso e/o all’uscita del luogo di lavoro né tampoco sotto casa o in altri luoghi né che egli sia mai avvicinato al figlio della A. e/o al di lei compagno. Non vi sono, insomma, elementi obiettivi per ritenere che il corteggiamento (fenomeno naturale ed ineliminabile nella vita di relazione), pur insistente, del ricorrente abbia ingenerato un perdurante e grave stato di ansia e di paura nella controinteressata».

Il contesto della decisione

Il Tar conclude che era un corteggiamento senza tratti presecutori, non una ossessione pericolosa. Stalking, per dirla con termine mutuato dalla giurisprudenza anglosassone che nel nostro Paese non solo non viene pronunciato bene ma è concetto scivoloso per l’ordinamento. 

Ha fatto molto discutere che l’aggravante per comportamenti persecutori non sia stata riconosciuta nella condanna all’ergastolo per Filippo Turetta perché la giovane donna che lui ha ucciso, Giulia Cecchettin, era andata all’ultimo appuntamento e non aveva manifestato segni di «perdurante e grave stato di ansia». 

A lei Pippo faceva paura e pena al tempo stesso, come dimostra la letteratura dei messaggi. Terreno scivolossissimo. «A quanto risulta dagli atti, A., pur dopo qualche titubanza, ha accettato di buon grado un regalo del ricorrente (buono di € 200,00 da spendere in un negozio di abbigliamento), lo ha reso partecipe delle proprie disavventure imprenditoriali e delle proprie difficoltà economiche (circostanza che denota come tra i due si fosse creata una certa confidenza) e, comunque, quando ha voluto, ha sempre dimostrato di sapersi “smarcare” agevolmente dalle avance dello Z., respingendo i suoi inviti a cena, facendogli servire le consumazioni da una collega, bloccando il suo numero di cellulare et similia», scrivono i giudici del Tar, accogliendo la richiesta di Z.: «Ritenuto che i comportamenti posti in essere dal ricorrente, pur avendo infastidito la A., non abbiano assunto una gravità tale da poter essere qualificati alla stregua di veri e propri atti persecutori – il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato». La complessa relazione tra stalker e vittima è stato un successo su Netflix qualche mese fa con la ministerie «Baby Reindeer». Ovviamente, la presunta stalker ha fatto causa al network. 

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10 dicembre 2024 ( modifica il 10 dicembre 2024 | 19:43)



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