Se si acquista da un privato, usufruire delle agevolazioni prima casa permette di beneficiare di un’imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%), di un’imposta ipotecaria e catastale fisse di 50 euro. Ma se dopo aver usufruito del bonus e si riceve in donazione un secondo immobile, è possibile chiedere nuovamente il beneficio fiscale? Il punto è stato chiarito direttamente dal Fisco.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Sono proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”. A breve riceverò in donazione dai miei genitori un secondo immobile che costituirà la mia futura abitazione. Mi risulta che si possono chiedere nuovamente le stesse agevolazioni, se entro un anno viene venduta la vecchia casa. Questo vale solo se il nuovo immobile viene acquistato o anche quando si riceve in donazione?”.
Agevolazioni prima casa, donazione e vendita
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha innanzitutto confermato che “dal 1° gennaio 2016 i benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni. La condizione per poterli richiedere è che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto (articolo 1, comma 55, della legge n. 208/2015)”.
Via libera, dunque, alle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui il contribuente sia già proprietario di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni, a patto però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
Ma che succede in caso di donazione o successione? A tal proposito, il Fisco ha ricordato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/2016, “l’estensione dell’agevolazione spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (donazione e successione), ma è necessario che nell’atto con il quale viene trasferito il nuovo immobile in regime agevolato risulti l’impegno a vendere entro un anno quello già posseduto. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione”.
È dunque possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa anche in caso si riceva in donazione un secondo immobile, ma è essenziale che nell’atto con il quale viene trasferito il nuovo immobile in regime agevolato risulti l’impegno a vendere entro un anno quello già posseduto.
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