Con la dichiarazione integrativa, tutti i contribuenti hanno la possibilità di presentare un nuovo modello Redditi e IRAP al fine di correggere eventuali errori e/o omissioni commessi nel modello precedentemente inviato.
Con la newsletter di oggi vediamo insieme come inviare una dichiarazione integrativa.
Cos’è una dichiarazione integrativa?
Una dichiarazione integrativa è una dichiarazione dei Redditi che viene ripresentata dal contribuente per sanare eventuali errori commessi nella dichiarazione precedentemente inviata.
Condizione necessaria e sufficiente affinché il contribuente possa presentare la dichiarazione, è che vi sia già una dichiarazione validamente presentata.
In sostanza, dunque, si tratta del modello Redditi o IRAP già inviato su cui è possibile implementare, sostituire o eliminare dati afferenti la precedente dichiarazione.
Ricordiamo che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Per le dichiarazioni presentate entro il 30 ottobre 2024, il termine di scadenza è il 29 gennaio 2025.
Nella sezione dedicata al “Tipo di dichiarazione”, presente nei frontespizi delle dichiarazioni dei Redditi Persone Fisiche, Società di Persone, Società di Capitali, Enti non commerciali e del modello Irap, sono presenti le seguenti caselle:
- “Correttiva nei termini”,
- “Dichiarazione integrativa”,
- “Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998)”,
- “Dichiarazione integrativa errori contabili”.
Per poter inviare una dichiarazione integrativa, deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa”.
Nella casella “Dichiarazione integrativa” deve essere indicato alternativamente:
- il codice 1: nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior o minor reddito o di un maggior o minor debito d’imposta o di un maggior o minor credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art.13 del decreto legislativo n.472 del 1997;
- il codice 2: nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634 – 636, L. 190/2014, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art.13 del decreto legislativo n.472 del 1997. L’Agenzia delle Entrate mette infatti a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
Dichiarazione integrativa con GBsoftware
Il software GB permette di compilare e inviare la dichiarazione integrativa rettificando o integrando la dichiarazione originaria già presentata nei termini oppure inviata entro 90 giorni dalla scadenza.
Per poter inviare una dichiarazione integrativa occorre:
- Stampare la dichiarazione precedentemente inviata per avere uno storico dei dati prima delle modifiche;
- Destoricizzare la dichiarazione;
- Modificare o integrare la dichiarazione;
- Posizionarsi nel frontespizio del modello Redditi o del modello IRAP;
- Fare doppio click in corrispondenza della casella “dichiarazione integrativa” e scegliere il “codice 1” o il “codice 2” a seconda della tipologia di dichiarazione integrativa che si sta inviando.
Applicazioni Software collegate all’articolo:
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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