Il procedimento penale sui contestati abusi edilizi edilizi del cantiere sull’Isola di Tavolara (Olbia) in corso presso il Tribunale di Tempio Pausania è davvero emblematico per capire come vanno le cose nel campo della giustizia in materia ambientale.
Nel caso del cantiere edilizio di Tavolara gli accertamenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania erano stati rapidissimi dopo l’esposto del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) per verificare la legittimità dei lavori (26 agosto 2019): dopo i controlli dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Cagliari, poneva (6 settembre 2019) il cantiere sotto sequestro preventivo, convalidato (13 settembre 2019) dal G.I.P. presso il Tribunale di Olbia. Con decreto del 20 ottobre 2020 citava direttamente a giudizio titolari dell’immobile, progettista, esecutori all’udienza del 7 gennaio 2021.
il GrIG è costituito parte civile nel procedimento penale, rappresentato e difeso dall’avv. Susanna Deiana.
Dopo ben sei udienze di rinvio con un caleidoscopio di motivazioni, finalmente era stato aperto il dibattimento il 10 gennaio 2023.
Poi ancora altre udienze (17 e 23 novembre 2023, 15 febbraio 2024, 2 e 21 maggio 2024, 20 giugno 2024, 20 luglio 2024, 10 settembre 2024, 3 ottobre 2024) testimoni che non si presentano, eccezioni, confusioni sulle citazioni, legittimi impedimenti, impedimenti del giudice, assenza del sistema funzionante di videoregistrazione delle udienze, ma anche l’esame di alcuni testimoni.
Manca la pioggia di rane, la caduta di un meteorite e lo sbarco degli alieni, per il resto è ampiamente presente il variegato e colorito armamentario della procedura penale che fa avvicinare la ben nota prescrizione, finora pressochè mai sospesa.
A oggi, fra udienze di rinvio e udienze realmente utili, siamo a diciassette.
Ultima udienza, solo per annunciare un nuovo rinvio e un nuovo cambiamento del giudice, il 19 dicembre 2024.
Nuova udienza il 27 gennaio 2025, per audire un testimone, sempre che si presenti.
Eppure fatti e valutazioni giuridiche non sono particolarmente nebulosi.
Infatti, il cantiere edilizio è tuttora sottoposto a sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.).
Perché? L’ha spiegato chiaramente la Corte di cassazione, ultima istanza in sede giurisdizionale nel nostro ordinamento.
La Suprema Corte, con sentenza Corte cass., Sez. III, 9 maggio 2023, n. 19423, ha riscontrato la non conformità a legge del “rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (Corte di cassazione, Sezione III penale 15 ottobre 2020, n. 28666)”, anche nel territorio di una regione a statuto speciale come la Sardegna, la cui normativa (art. 16 della legge regionale Sardegna n. 23/1985 e s.m.i.) non può discostarsi dai principi nazionali della materia (art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).
E’ ben noto che, “in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione feriale, 12 ottobre 2018, n. 46500; Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 giugno 2017, n. 30657)”.
Nell’ordinamento non è contemplata la c.d. sanatoria condizionata, ma deve essere sempre riscontrabile “ai fini del rilascio della autorizzazione in sanatoria, che l’opera realizzata sia caratterizzata dalla cosiddetta ‘doppia conforme’, cioè alla conformità agli strumenti edilizi vigenti del manufatto edificato sia al momento della sua realizzazione sia al momento in cui la autorizzazione, postumamente richiesta, venga rilasciata (in tale senso, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 novembre 2019, n. 45845)”.
E nel caso del cantiere edilizio di Tavolara la c.d. “doppia conforme” non c’è e non ci può essere, ha già affermato la Corte di cassazione.
Soprattutto quando l’edificio originario è stato demolito e ora è vigente una norma di conservazione integrale.
Non è nemmeno la prima volta che la Corte di cassazione si esprime sul provvedimento di sequestro preventivo del contestato cantiere edilizio a Tavolara, la Suprema Corte, con sentenza Cass. pen., Sez. III, 16 luglio 2020, n. 21181, aveva già respinto analoghi ricorsi aventi medesima finalità.
L’esito del dibattimento in corso non può non tener conto di quanto già detto, affermato e ribadito dalla Corte di cassazione, ma…..si giungerà a una sentenza definitiva prima dell’arrivo di quella santa prescrizione da tanti invocata e acclamata (quando arriva)?
Sulla piccola isola gallurese di sono presenti una pluralità di misure di tutela: dal vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) al vincolo di conservazione integrale (art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989 e s.m.i.), alla presenza del sito di importanza comunitaria (S.I.C.)“Isola di Tavolara, Molara, Molarotto” (direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora).
E Tavolara attende giustizia.
A Tavolara la Corte di cassazione ha affermato chiaramente elementi e principi applicabili al caso concreto, ma si continua un processo in cui l’obiettivo inconfessabile di molti è la prescrizione.
Specchio dei tempi, così come l’attribuzione – nell’ottobre 2022, a procedimento penale in corso – della cittadinanza onoraria di Olbia a uno degli imputati: Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, secondo le cronache indagato per abusivismo edilizio, ha conferito la cittadinanza onoraria di Olbia a Vittorio Marzano, tuttora imputato nel processo per contestato abusivismo edilizio.
Come noto, Olbia è una città cresciuta in pochi decenni a dismisura in buona parte abusivamente, poi grazie ai condoni edilizi. Le calamità innaturali, le relative numerose vittime di questi ultimi anni e ben sedici piani di risanamento urbanistico lo testimoniano al di là di ogni ragionevole dubbio e giustificano anche il tempismo con cui il sindaco Nizzi ha attribuito la cittadinanza onoraria di una città come Olbia a Vittorio Marzano.
Noi del GrIG ci siamo e facciamo la nostra parte fino in fondo per provare ottenere legalità e giustizia ambientale, ma lo stato quantomeno claudicante (per usare un eufemismo) della “giustizia” non induce a pensar bene.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
(foto Carabinieri/A.N.S.A., per conto GrIG, S.D., archivio GrIG)
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