Arbitro assicurativo: in GU la procedura ADR per i contratti assicurativi

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 09 gennaio 2025, il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 06 novembre 2024, n. 215, con il Regolamento sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale in ambito assicurativo (anche noto come arbitro assicurativo).

Il Regolamento, in particolare:

  • determina i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione
  • definisce i criteri di composizione dell’organo decidente
  • chiarisce la natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all’art. 187.1 del D. Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private)
  • incarica IVASS, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del regolamento di adottare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio (l’operatività dell’arbitro assicurativo verrà dichiarata da IVASS con proprio provvedimento dopo l’emanazione dei provvedimenti attuativi).

Definizioni

Il Regolamento esplicita delle definizioni di rilievo nell’ambito della risoluzione stragiudiziale delle controversie, tra cui:

Conto e carta

difficile da pignorare

 

  • Arbitro Assicurativo: il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli artt. 141, c. 7, del codice del consumo e 187.1 del codice delle assicurazioni, istituito presso IVASS 
  • Clientela: qualsiasi soggetto, diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario, se la controversia attiene a questioni inerenti a tale attività, che ha o ha avuto con un’impresa o un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi o al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell’impresa, o che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative
  • Impresa: l’impresa di assicurazione con sede legale in Italia o la sede secondaria in Italia di un’impresa di assicurazione con sede legale in un Paese terzo, iscritte all’albo delle imprese di cui agli artt. 14, c. 4 e 28, c. 5, del codice delle assicurazioni e l’impresa di assicurazione con sede in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, iscritta negli elenchi I e II in appendice all’albo
  • Intermediario: l’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, con residenza o sede legale in Italia iscritto al registro unico degli intermediari di cui all’art. 109, c. 2, del codice delle assicurazioni e l’intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, con residenza o sede legale in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia che svolge l’attività di cui all’art. 116-quater o all’art. 116-quinquies del codice ed è iscritto nel relativo elenco annesso al registro unico
  • Reclamo: una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un’impresa o da un intermediario.

Istituzione dell’arbitro assicurativo

L’arbitro assicurativo è istituito presso IVASS: le imprese e gli intermediari vi aderiscono, senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi.

Le imprese di cui all’elenco II in appendice all’albo delle imprese e gli intermediari di cui all’elenco annesso al registro unico degli intermediari, che non aderiscono all’arbitro assicurativo, sono tenute a comunicarlo a IVASS, indicando contestualmente un altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie al quale aderiscono.

Le controversie rimesse all’arbitro assicurativo

Vi rientrano le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-bis e III-ter del codice delle assicurazioni inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.

La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché non superi i seguenti importi:

  • per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell’art. 2, c. 1, del codice delle assicurazioni:
    • euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso
    • euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal n. 1), e i contratti degli altri rami vita
  • per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’art. 2, c. 3 del codice delle assicurazioni:
    • euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l’arbitro assicurativo decide ai sensi dell’art. 11, c. 5
    • euro 25.000,00 in tutti gli altri casi.

Sono escluse:

  • le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada
  • le controversie di cui al comma 1 relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP
  • le fattispecie di cui all’art. 1, c. 1, lett. r), del codice delle assicurazioni (ovvero i grandi rischi)

Composizione dei Collegi

Ciascun collegio, formato da cinque membri, è composto:

  • dal presidente e due membri scelti da IVASS
  • da un componente designato dall’associazione di categoria delle imprese di assicurazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale e da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale
  • da un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori, da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti

Avvio del procedimento

La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario, che devono pronunciarsi entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami emanate in attuazione dell’art. 7 del codice delle assicurazioni, con regolamento ISVAP n. 24/2008.

Il ricorso all’arbitro assicurativo può essere proposto entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo e deve avere lo stesso oggetto del reclamo, tranne per la possibilità di formulare richiesta di risarcimento del danno (e purché tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo).

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Il ricorso è trasmesso esclusivamente in via telematica, secondo le modalità previste nelle disposizioni che verranno adottate da IVASS in attuazione del regolamento:

  • dalla clientela personalmente
  • da un soggetto munito di procura
  • se il ricorrente è un consumatore, da un’associazione dei consumatori cui lo stesso aderisce.

Al ricorso è allegata:

  • la documentazione a sostegno del ricorso
  • la prova della presentazione del reclamo
  • la prova del pagamento del contributo di partecipazione all’arbitrato, previsto dall’art. 7 del regolamento.

Il ricorso sarà quindi essere notificato senza indugio all’impresa o all’intermediario a cura della segreteria tecnica dell’arbitro.

Inammissibilità del ricorso all’arbitro assicurativo

Il Regolamento sull’arbitro assicurativo prevede diversi casi di inammissibilità, per cui il ricorso è inammissibile se viene presentato:

  • senza la previa proposizione del reclamo
  • dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 8, c. 2
  • ha ad oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere, oppure di cui il ricorrente sia venuto a conoscenza, prima di tre anni dalla data di proposizione del reclamo
  • con modalità diverse da quelle indicate dall’art. 8, c. 4, o da un soggetto non legittimato
  • senza documentazione
  • ha ad oggetto controversie diverse da quelle indicate dall’art. 3 o non derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione
  • senza l’esatta individuazione del ricorrente, dell’impresa o dell’intermediario
  • senza l’indicazione degli elementi essenziali quali l’oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste
  • nei confronti di un soggetto che, alla data di presentazione del ricorso, ha perso la qualifica di impresa o di intermediario a seguito di provvedimenti emanati ai sensi del codice delle assicurazioni che ne hanno disposto la revoca/decadenza dall’autorizzazione all’esercizio/liquidazione coatta amministrativa/cancellazione dal registro unico degli intermediari
  • per una controversia che, alla data di presentazione del ricorso, era già pendente davanti all’autorità giudiziaria o all’arbitro assicurativo, o per la quale è pendente altra procedura di ADR.

Svolgimento del procedimento

La scansione della procedura è la seguente, ed i termini indicati sono tutti perentori (ovvero a pensa di decadenza):

  • entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, l’impresa o l’intermediario trasmettono alla segreteria tecnica memoria di controdeduzioni unitamente alla documentazione utile per la decisione del ricorso
  • la segreteria tecnica trasmette entro 5 giorni la memoria al ricorrente
  • il ricorrente, entro 20 giorni, può inoltrare memoria di replica
  • la segreteria tecnica trasmette la memoria di replica all’impresa e all’intermediario entro il termine di 5 giorni
  • entro 20 giorni dalla ricezione questi ultimi possono presentare memoria di controreplica.

Si precisa che con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito, sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione.

Fase decisoria

Il collegio, ricevuto il fascicolo, decide, con decisione motivata, a maggioranza dei componenti entro 90 giorni, che può essere prorogato per una sola volta dal collegio fino a ulteriori 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse.

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Nelle controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’art. 2, c. 3 del codice delle assicurazioni e, su concorde richiesta delle parti, negli altri casi di cui all’art. 3 c. 4 del regolamento (richieste di corresponsione di somme di denaro), il collegio, se ritiene accertato il diritto, liquida il danno o determina la prestazione dovuta, secondo equità, sulla base degli elementi a tal fine forniti dalle parti.

Esecuzione della decisione dell’arbitro assicurativo

L’impresa o l’intermediario danno esecuzione alla decisione entro 30 giorni dalla sua comunicazione e nei successivi 5 giorni trasmettono alla segreteria tecnica apposita documentazione; la mancata comunicazione dell’avvenuto adempimento equivale a inadempienza.

Pubblicità dell’inadempimento

L’inosservanza alla decisione è pubblicata, a cura della segreteria tecnica dell’arbitro, in apposita sezione del sito internet dell’arbitro assicurativo per 5 anni.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’arbitro assicurativo, l’impresa o l’intermediario ne danno pubblicità a loro volta per 6 mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito internet.

Prima della scadenza del termine di 5 anni, il collegio può disporre la cancellazione su istanza di parte, se:

  • è intervenuta una sentenza definitiva dell’Autorità giudiziaria favorevole all’impresa o all’intermediario
  • l’impresa o l’intermediario hanno comunicato l’adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, o il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti.



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