L’ art. 8 del D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, introduce una serie di misure fondamentali per l’attuazione della riforma n. 4 del capitolo Repower del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) modificando significativamente l’ art. 28 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, al fine di rafforzare lo sviluppo dei contratti di lungo termine nel settore delle fonti rinnovabili.
Il ruolo del GSE e il sistema di garanzia
L’ articolo 8 del D.L. n. 208/2024 prevede l’inserimento del comma 2-bis nell’ art. 28 del D.Lgs. n. 199/2021, che definisce un quadro normativo per lo sviluppo dei contratti di lungo termine per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Questo sviluppo avviene attraverso la piattaforma di mercato organizzato, disciplinata dal comma 2 del citato art. 28.
La principale innovazione consiste nell’attribuzione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) del ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento delle controparti. Tale meccanismo si fonda su criteri di mercato e mira al contenimento dei rischi derivanti dall’inadempimento, garantendo al contempo la coerenza con il sistema di garanzie definito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con un successivo decreto interministeriale (Ambiente ed Economia), saranno stabiliti:
– le modalità e condizioni di funzionamento del meccanismo di garanzia;
– i requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, che potranno includere strumenti già utilizzati nel mercato elettrico;
– misure disciplinari applicabili in caso di inadempimento.
L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) avrà il compito di definire il corrispettivo economico che i contraenti dovranno pagare per accedere al sistema di garanzia.
Le attività del GSE e dell’ARERA saranno svolte utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente, evitando così nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Limite di spesa e utilizzo dei proventi delle aste di emissione di CO2: nuovo comma 2-ter
Per finanziare il meccanismo di garanzia, il comma 2-ter del citato art. 28 stabilisce un limite di spesa pari a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Gli oneri derivanti saranno coperti attraverso una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) previste dall’ articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 47/2020.
Il meccanismo di finanziamento si articola come segue:
– il GSE trattiene direttamente la quota corrispondente ai 45 milioni di euro annui dagli incassi delle aste relative agli anni 2025, 2026 e 2027;
– i proventi trattenuti non saranno trasferiti sul conto Tesoreria dello Stato ma utilizzati direttamente per finanziare le garanzie di ultima istanza;
– il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e il Ministero dell’Ambiente riceveranno comunicazioni dettagliate dal GSE per garantire il computo corretto nei decreti di riparto da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno successivo (2026, 2027 e 2028).
Questa misura garantisce che il meccanismo non generi impatti negativi sul bilancio dello Stato e rispetti i vincoli di spesa prefissati.
Obiettivi della misura
L’introduzione delle disposizioni di cui all’ art. 8 si inserisce nel quadro della riforma n. 4 del capitolo Repower del PNRR, perseguendo i seguenti obiettivi:
1) promozione delle energie rinnovabili:
– favorire la sottoscrizione di contratti di lungo termine (Power Purchase Agreements, PPA) nel settore delle rinnovabili, riducendo i rischi associati a inadempimenti contrattuali;
– stabilizzare il mercato delle rinnovabili, aumentando la fiducia degli operatori;
2) efficienza economica:
– garantire un utilizzo efficace delle risorse finanziarie provenienti dalle aste delle quote di emissione di CO2;
– evitare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica attraverso l’utilizzo di risorse esistenti;
3) sostenibilità ambientale: accelerare la transizione energetica, in linea con gli obiettivi climatici europei e internazionali;
4) coerenza con il PNRR: rispettare i target previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, garantendo l’attuazione delle riforme strutturali necessarie per l’efficace utilizzo dei fondi europei.
Benefici per gli operatori di mercato
L’attuazione del meccanismo di garanzia presenta numerosi vantaggi per gli operatori:
1) riduzione del rischio contrattuale: gli operatori possono beneficiare di una maggiore sicurezza nella sottoscrizione di contratti di lungo termine, grazie alla presenza del GSE come garante di ultima istanza.
2) accesso semplificato al mercato: le nuove regole e i requisiti definiti dall’ARERA assicurano un accesso equo e trasparente al sistema di garanzia.
3) Stabilità economica: la riduzione dei rischi contrattuali contribuisce a migliorare la stabilità finanziaria delle imprese attive nel settore delle rinnovabili.
D.L. 31 dicembre 2024, n. 208 (GU Serie Generale 31 dicembre 2024, n. 305)
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