Nuove assunzioni agevolate nel SUD nella Legge di Bilancio

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difficile da pignorare

 


I commi 404 e ss. della L. 207/2024 intervengono su una serie di incentivi legati all’occupazione, disponendo, tra l’altro, che la c.d. Decontribuzione SUD (L. 178/2020) trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, a seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024.

In sua sostituzione il legislatore riconosce a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, limitatamente alle micro, piccole e medie imprese (datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis». Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero è riconosciuto in misura pari al 25% per il 2025 entro il limite massimo di 145 euro al mese per 12 mensilità, al 20% per il 2026 e 2027 entro il limite mensile di 125 euro, al 20% per il 2028 nel limite di 100 euro e al 15% per l’anno 2029 nel limite di 75 euro.

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per le aziende

 

Il comma 412 riconosce invece ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. In questo caso l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è concessa a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Gli esoneri sono riconosciuti in misura pari al 25% per il 2025 entro il limite massimo di 145 euro al mese per 12 mensilità, al 20% per il 2026 e 2027 entro il limite mensile di 125 euro, al 20% per il 2028 nel limite di 100 euro e al 15% per l’anno 2029 nel limite di 75 euro.

I suddetti benefici non sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella ZES per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio.

Per fruire dell’esenzione contributiva devono essere rispettati i principi generali di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015 nonché le condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006 (possesso del DURC, assenza di violazioni in materia di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.).

E’ inoltre necessario che i datori di lavoro siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge n. 68 del 1999 (assunzioni obbligatorie, con quote riservate, di soggetti disabili).

Restano esclusi dall’ambito di applicazione della norma:

a) i rapporti di apprendistato;

b) gli enti pubblici economici;

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c) gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

d) gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

e) le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

f) le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

g) a consorzi di bonifica;

h) ai consorzi industriali;

i) gi enti morali;

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l) gli enti ecclesiastici.



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