Nuove regole per la formazione dei bagnini di salvataggio, facciamo chiarezza

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In questi ultimi mesi, e in particolare in questo ultimo periodo, stiamo assistendo a un notevole polverone che si รจ venuto a creare con lโ€™entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale 85/2024, che disciplina in maniera uniforme la formazione per i bagnini di salvataggio o assistenti bagnanti che dir si voglia. Stiamo assistendo ad appelli e interrogazioni politiche mosse sia a livello nazionale che locale, allโ€™alzata di scudi da parte di alcune organizzazioni che si occupano della gestione dellโ€™attivitร  dei bagnini di salvataggio, nonchรฉ ad attacchi, anche violenti, nei confronti di una delle tre organizzazioni che fino a oggi detengono lโ€™autorizzazione per la formazione della figura del bagnino, e che viene accusata di voler creare un monopolio in tale ambito. Insomma, un gran caos.
Tuttavia, agli occhi di chi conosce dallโ€™interno questo mondo da moltissimi anni e assiste in maniera obiettiva allo sviluppo di questa situazione, appare molto chiara la confusione che si sta montando attorno alla nascita di una nuova norma che, per la prima volta, disciplina in maniera organica e uniforme la formazione dei bagnini di salvataggio su tutto il territorio nazionale. Ciรฒ รจ dovuto principalmente da una mancata conoscenza dello stato di fatto e della portata delle novitร  introdotte del decreto stesso, mentre emergono chiaramente interessi di parte che ben poco hanno a che fare con quello che รจ lo scopo della formazione di figure che rappresentano il primo avamposto per il soccorso prestato in favore di chiunque frequenti le zone di balneazione delle nostre coste, le piscine e i parchi acquatici.

La genesi del decreto tanto discusso parte dalla fine del 2016. Da allora si sono susseguite diverse bozze di quello che oggi รจ diventato il decreto ministeriale 85/2024. Al tavolo della preparazione di questa nuova normativa erano state invitate tutte le associazioni e federazioni che erano โ€“ e sono a tuttโ€™oggi โ€“ depositarie delle autorizzazioni per la formazione della figura professionale del bagnino di salvataggio: Federazione italiana nuoto (Fin), Federazione italiana salvamento acquatico (Fisa) e Societร  nazionale di salvamento (Sns). Nel tempo, tra queste, le ultime due si sono progressivamente allontanate dai lavori di preparazione del decreto. Miopia? Scarsa lungimiranza? Presunzione circa il fatto che la norma non sarebbe mai venuta alla luce? Non lo sappiamo; sta di fatto che lโ€™apporto di queste associazioni รจ venuto meno e con esso la possibilitร  di sfruttare la loro grande competenza nellโ€™ambito del primo soccorso, una prerogativa maturata in una centenaria attivitร  svolta nella formazione e divulgazione.

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Ma allora, perchรฉ questi soggetti hanno deciso di non partecipare ai lavori preparatori per la redazione di questa nuova normativa e oggi la criticano? Perchรฉ non si sono impegnati per tempo a far si che il decreto 85/2024, che oggi viene tanto osteggiano, potesse essere migliore di quello che รจ?

Un altro punto molto criticato รจ la questione inerente i bagnini minorenni. Innanzitutto, occorre puntualizzare che รจ assolutamente vero che il nuovo decreto impedisce a chi ha la minore etร  di svolgere lโ€™attivitร  di bagnino di salvataggio o assistente bagnante. Infatti, i minorenni che hanno conseguito lโ€™abilitazione prima dellโ€™entrata in vigore del decreto (1ยฐ luglio 2024) potevano regolarmente svolgere lโ€™attivitร  per un periodo transitorio di ulteriori 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore (fino al 31 ottobre 2024). Dopo tale periodo transitorio, un minorenne potrร  comunque svolgere il solo corso di formazione per conseguire lโ€™abilitazione di cui sopra, ma non potrร  essere impiegato professionalmente fino al compimento del diciottesimo anno di etร .

La seconda puntualizzazione riguarda lโ€™impiego dei minorenni, ha un respiro piรน ampio ed รจ maggiormente legata alle norme che disciplinano e tutelano lโ€™impiego degli stessi nellโ€™ambito lavorativo. Nel nuovo decreto andavano necessariamente disciplinati meglio lโ€™inquadramento giuslavoristico e le modalitร  di espletamento del tirocinio formativo, previsto per almeno 30 ore, al pari dellโ€™apprendistato e secondo quanto previsto e disciplinato dalย decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015. Inoltre, sarebbe stato molto piรน utile prevedere il loro possibile impiego almeno allโ€™interno di un piano collettivo di sorveglianza e salvataggio, con turni di lavoro adeguati allโ€™etร  e allโ€™esperienza maturata e con lโ€™affiancamento da parte di โ€œtutorโ€ (bagnini esperti o istruttori abilitati). Si tratta di norme di buon senso che ogni datore di lavoro del settore dovrebbe comunque sempre adottare, nella predisposizione dei piani collettivi di salvataggio, ma che spesso non sono applicate appieno.

Terza puntualizzazione: la figura del bagnino di salvataggio ha subรฌto negli anni unโ€™importante evoluzione, tanto che si รจ andati, progressivamente e sempre di piรน, verso una maggiore specializzazione di questa figura. Oggi il bagnino di salvataggio puรฒ e deve essere considerato come un soccorritore a tutti gli effetti, una figura altamente specializzata che volge inoltre un importante presidio di primo soccorso in caso di piccoli incidenti che possono capitare in spiaggia o nelle piscine;ย lโ€™unico che รจ chiamato a intervenire, nellโ€™immediato, in ogni situazione di balneazione, con una conseguente crescita di responsabilitร , anche a carattere amministrativo eย penale, che viene a gravare su questa figura. Di qui lโ€™esigenza di una maggiore professionalizzazione a discapito della minore etร , che non permette, tra lโ€™altro, alcuna assunzione di responsabilitร  diretta, poichรฉ resta in capo al datore di lavoro o ai genitori.

Prendiamo come esempio i vigili del fuoco, un corpo altamente qualificato nellโ€™attivitร  di soccorso in emergenza. Per svolgere questa professione si puรฒ essere minorenni? Direi di no, ma se si ha la maggiore etร  e determinati requisiti psico-fisici, i soccorritori aquatici in emergenza del corpo nazionale dei vigili del fuoco devono frequentare un impegnativo piano di formazione, molto specifico e professionalizzante.ย Lo stesso vale per i soccorritori acquatici del corpo delle capitanerie di porto impegnati nel soccorso acquatico in scenari di emergenza.

Da piรน parti si imputa al decreto 85/2024 di essere la causa di una futura e drastica riduzione del numero di frequentatori dei futuri corsi di formazione, con la conseguente riduzione del numero di soggetti da impiegare in questa professione, ma รจ proprio cosรฌ?ย Il ridursi dei partecipanti ai corsi per conseguire lโ€™abilitazione come bagnino di salvataggio รจ qualcosa a cui si assiste ormai da qualche anno e per altri motivi. A fronte di una maggiore specializzazione richiesta, alle maggiori responsabilitร  assegnate al bagnino e ai turni massacranti e a volte senza le necessarie pause, non รจ corrisposto un trattamento retributivo commisurato al rischio e allโ€™impegno profuso. Dunque perchรฉ una persona, giovane o adulta che sia, che ha famiglia o che si affaccia al mondo del lavoro cercando unโ€™attivitร  stagionale, dovrebbe scegliere di fare il bagnino di salvataggio rispetto a qualsiasi altro impiego? Soprattutto se gli altri impieghi sono meglio pagati e hanno responsabilitร  di gran lunga inferiori?

Una revisione del contratto collettivo nazionale di lavoro, che รจ fermo da molti anni, nellโ€™ottica di commisurare la remunerazione alla specificitร  della professione e ai rischi che essa comporta, cosรฌ come avviene per soccorritori acquatici in emergenza delle forze dellโ€™ordine, sarebbe giร  un passo avanti. Cosรฌ come sarebbe opportuna una revisione incentivante della disoccupazione (Naspi) per quanti, impegnati stagionalmente nel periodo estivo, non riescono a trovare una collocazione lavorativa nel periodo invernale. Dal 2024 infatti, per i lavoratori stagionali, non esiste piรน la differenziazione che anni fa prevedeva una sorta di bonus aggiuntivo di disoccupazione di un mese. Ad oggi non esistono piรน salvaguardie specifiche in materia.

Infine cโ€™รจ la questione del monopolio. Chi avanza tale tesi, forse ignora che ad oggi altre associazioni e federazioni si stanno organizzando per ottenere lโ€™autorizzazione per poter svolgere corsi di formazione ai futuri assistenti bagnanti e che con tutta probabilitร  tali autorizzazioni verranno concesse sulla base dei nuovi requisiti previsti dalla norma. Quindi, se altre realtร  si stanno organizzando per adeguarsi a quelli che sono i requisiti richiesti dal decreto 85/2024, perchรฉ la stessa preoccupazione non lโ€™hanno avuta le realtร  che giร  erano depositarie di tali autorizzazioni e che oggi, invece, contestano il decreto?

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In conclusione, il decreto ministeriale 85/2024, che รจ sicuramente una novitร  molto importante nellโ€™ambito della formazione dei bagnini, non รจ assolutamente perfetto e puรฒ sicuramente essere migliorato, ma senza stravolgimenti, perchรฉ finalmente indica la direzione giusta. Ricordiamoci che quando รจ stata promulgata la legge che imponeva lโ€™uso del casco, per poter circolare in motorino, ci fu una levata di scudi da piรน parti, ma il risultato รจ comunque sotto gli occhi di tutti: meno morti sulle strade e meno incidenti invalidanti. La stessa cosa si spera possa accadere con il decreto 85/2024 e con le sue possibili evoluzioni. Una maggiore professionalizzazione, una qualitร  omogenea nella formazione dei bagnini su tutto il territorio nazionale e un trattamento economico adeguato allโ€™impegno, sono elementi fortemente incentivanti che sicuramente porteranno ad avere un sempre maggior numero di bagnini di salvataggio, meglio preparati e piรน motivati, che si occupano della sicurezza sulle nostre spiagge e non solo, con la conseguente riduzione del numero dei decessi per annegamento, giร  in significativo calo negli ultimi anni, grazie al prezioso lavoro da loro svolto e dai concessionari e datori di lavoro sempre piรน attenti e sensibili, che pongono la sicurezza al primo posto nelle loro aziende.

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