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In questi ultimi mesi, e in particolare in questo ultimo periodo, stiamo assistendo a un notevole polverone che si รจ venuto a creare con lโentrata in vigore del nuovo decreto ministeriale 85/2024, che disciplina in maniera uniforme la formazione per i bagnini di salvataggio o assistenti bagnanti che dir si voglia. Stiamo assistendo ad appelli e interrogazioni politiche mosse sia a livello nazionale che locale, allโalzata di scudi da parte di alcune organizzazioni che si occupano della gestione dellโattivitร dei bagnini di salvataggio, nonchรฉ ad attacchi, anche violenti, nei confronti di una delle tre organizzazioni che fino a oggi detengono lโautorizzazione per la formazione della figura del bagnino, e che viene accusata di voler creare un monopolio in tale ambito. Insomma, un gran caos.
Tuttavia, agli occhi di chi conosce dallโinterno questo mondo da moltissimi anni e assiste in maniera obiettiva allo sviluppo di questa situazione, appare molto chiara la confusione che si sta montando attorno alla nascita di una nuova norma che, per la prima volta, disciplina in maniera organica e uniforme la formazione dei bagnini di salvataggio su tutto il territorio nazionale. Ciรฒ รจ dovuto principalmente da una mancata conoscenza dello stato di fatto e della portata delle novitร introdotte del decreto stesso, mentre emergono chiaramente interessi di parte che ben poco hanno a che fare con quello che รจ lo scopo della formazione di figure che rappresentano il primo avamposto per il soccorso prestato in favore di chiunque frequenti le zone di balneazione delle nostre coste, le piscine e i parchi acquatici.
La genesi del decreto tanto discusso parte dalla fine del 2016. Da allora si sono susseguite diverse bozze di quello che oggi รจ diventato il decreto ministeriale 85/2024. Al tavolo della preparazione di questa nuova normativa erano state invitate tutte le associazioni e federazioni che erano โ e sono a tuttโoggi โ depositarie delle autorizzazioni per la formazione della figura professionale del bagnino di salvataggio: Federazione italiana nuoto (Fin), Federazione italiana salvamento acquatico (Fisa) e Societร nazionale di salvamento (Sns). Nel tempo, tra queste, le ultime due si sono progressivamente allontanate dai lavori di preparazione del decreto. Miopia? Scarsa lungimiranza? Presunzione circa il fatto che la norma non sarebbe mai venuta alla luce? Non lo sappiamo; sta di fatto che lโapporto di queste associazioni รจ venuto meno e con esso la possibilitร di sfruttare la loro grande competenza nellโambito del primo soccorso, una prerogativa maturata in una centenaria attivitร svolta nella formazione e divulgazione.
Ma allora, perchรฉ questi soggetti hanno deciso di non partecipare ai lavori preparatori per la redazione di questa nuova normativa e oggi la criticano? Perchรฉ non si sono impegnati per tempo a far si che il decreto 85/2024, che oggi viene tanto osteggiano, potesse essere migliore di quello che รจ?
Un altro punto molto criticato รจ la questione inerente i bagnini minorenni. Innanzitutto, occorre puntualizzare che รจ assolutamente vero che il nuovo decreto impedisce a chi ha la minore etร di svolgere lโattivitร di bagnino di salvataggio o assistente bagnante. Infatti, i minorenni che hanno conseguito lโabilitazione prima dellโentrata in vigore del decreto (1ยฐ luglio 2024) potevano regolarmente svolgere lโattivitร per un periodo transitorio di ulteriori 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore (fino al 31 ottobre 2024). Dopo tale periodo transitorio, un minorenne potrร comunque svolgere il solo corso di formazione per conseguire lโabilitazione di cui sopra, ma non potrร essere impiegato professionalmente fino al compimento del diciottesimo anno di etร .
La seconda puntualizzazione riguarda lโimpiego dei minorenni, ha un respiro piรน ampio ed รจ maggiormente legata alle norme che disciplinano e tutelano lโimpiego degli stessi nellโambito lavorativo. Nel nuovo decreto andavano necessariamente disciplinati meglio lโinquadramento giuslavoristico e le modalitร di espletamento del tirocinio formativo, previsto per almeno 30 ore, al pari dellโapprendistato e secondo quanto previsto e disciplinato dalย decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015. Inoltre, sarebbe stato molto piรน utile prevedere il loro possibile impiego almeno allโinterno di un piano collettivo di sorveglianza e salvataggio, con turni di lavoro adeguati allโetร e allโesperienza maturata e con lโaffiancamento da parte di โtutorโ (bagnini esperti o istruttori abilitati). Si tratta di norme di buon senso che ogni datore di lavoro del settore dovrebbe comunque sempre adottare, nella predisposizione dei piani collettivi di salvataggio, ma che spesso non sono applicate appieno.
Terza puntualizzazione: la figura del bagnino di salvataggio ha subรฌto negli anni unโimportante evoluzione, tanto che si รจ andati, progressivamente e sempre di piรน, verso una maggiore specializzazione di questa figura. Oggi il bagnino di salvataggio puรฒ e deve essere considerato come un soccorritore a tutti gli effetti, una figura altamente specializzata che volge inoltre un importante presidio di primo soccorso in caso di piccoli incidenti che possono capitare in spiaggia o nelle piscine;ย lโunico che รจ chiamato a intervenire, nellโimmediato, in ogni situazione di balneazione, con una conseguente crescita di responsabilitร , anche a carattere amministrativo eย penale, che viene a gravare su questa figura. Di qui lโesigenza di una maggiore professionalizzazione a discapito della minore etร , che non permette, tra lโaltro, alcuna assunzione di responsabilitร diretta, poichรฉ resta in capo al datore di lavoro o ai genitori.
Prendiamo come esempio i vigili del fuoco, un corpo altamente qualificato nellโattivitร di soccorso in emergenza. Per svolgere questa professione si puรฒ essere minorenni? Direi di no, ma se si ha la maggiore etร e determinati requisiti psico-fisici, i soccorritori aquatici in emergenza del corpo nazionale dei vigili del fuoco devono frequentare un impegnativo piano di formazione, molto specifico e professionalizzante.ย Lo stesso vale per i soccorritori acquatici del corpo delle capitanerie di porto impegnati nel soccorso acquatico in scenari di emergenza.
Da piรน parti si imputa al decreto 85/2024 di essere la causa di una futura e drastica riduzione del numero di frequentatori dei futuri corsi di formazione, con la conseguente riduzione del numero di soggetti da impiegare in questa professione, ma รจ proprio cosรฌ?ย Il ridursi dei partecipanti ai corsi per conseguire lโabilitazione come bagnino di salvataggio รจ qualcosa a cui si assiste ormai da qualche anno e per altri motivi. A fronte di una maggiore specializzazione richiesta, alle maggiori responsabilitร assegnate al bagnino e ai turni massacranti e a volte senza le necessarie pause, non รจ corrisposto un trattamento retributivo commisurato al rischio e allโimpegno profuso. Dunque perchรฉ una persona, giovane o adulta che sia, che ha famiglia o che si affaccia al mondo del lavoro cercando unโattivitร stagionale, dovrebbe scegliere di fare il bagnino di salvataggio rispetto a qualsiasi altro impiego? Soprattutto se gli altri impieghi sono meglio pagati e hanno responsabilitร di gran lunga inferiori?
Una revisione del contratto collettivo nazionale di lavoro, che รจ fermo da molti anni, nellโottica di commisurare la remunerazione alla specificitร della professione e ai rischi che essa comporta, cosรฌ come avviene per soccorritori acquatici in emergenza delle forze dellโordine, sarebbe giร un passo avanti. Cosรฌ come sarebbe opportuna una revisione incentivante della disoccupazione (Naspi) per quanti, impegnati stagionalmente nel periodo estivo, non riescono a trovare una collocazione lavorativa nel periodo invernale. Dal 2024 infatti, per i lavoratori stagionali, non esiste piรน la differenziazione che anni fa prevedeva una sorta di bonus aggiuntivo di disoccupazione di un mese. Ad oggi non esistono piรน salvaguardie specifiche in materia.
Infine cโรจ la questione del monopolio. Chi avanza tale tesi, forse ignora che ad oggi altre associazioni e federazioni si stanno organizzando per ottenere lโautorizzazione per poter svolgere corsi di formazione ai futuri assistenti bagnanti e che con tutta probabilitร tali autorizzazioni verranno concesse sulla base dei nuovi requisiti previsti dalla norma. Quindi, se altre realtร si stanno organizzando per adeguarsi a quelli che sono i requisiti richiesti dal decreto 85/2024, perchรฉ la stessa preoccupazione non lโhanno avuta le realtร che giร erano depositarie di tali autorizzazioni e che oggi, invece, contestano il decreto?
In conclusione, il decreto ministeriale 85/2024, che รจ sicuramente una novitร molto importante nellโambito della formazione dei bagnini, non รจ assolutamente perfetto e puรฒ sicuramente essere migliorato, ma senza stravolgimenti, perchรฉ finalmente indica la direzione giusta. Ricordiamoci che quando รจ stata promulgata la legge che imponeva lโuso del casco, per poter circolare in motorino, ci fu una levata di scudi da piรน parti, ma il risultato รจ comunque sotto gli occhi di tutti: meno morti sulle strade e meno incidenti invalidanti. La stessa cosa si spera possa accadere con il decreto 85/2024 e con le sue possibili evoluzioni. Una maggiore professionalizzazione, una qualitร omogenea nella formazione dei bagnini su tutto il territorio nazionale e un trattamento economico adeguato allโimpegno, sono elementi fortemente incentivanti che sicuramente porteranno ad avere un sempre maggior numero di bagnini di salvataggio, meglio preparati e piรน motivati, che si occupano della sicurezza sulle nostre spiagge e non solo, con la conseguente riduzione del numero dei decessi per annegamento, giร in significativo calo negli ultimi anni, grazie al prezioso lavoro da loro svolto e dai concessionari e datori di lavoro sempre piรน attenti e sensibili, che pongono la sicurezza al primo posto nelle loro aziende.
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