Omissione contributiva da parte del datore di lavoro: i rimedi attivabili dai dipendenti; quando interviene il Fondo di garanzia Inps.
Diversi lettori ci scrivono, preoccupati, per sapere cosa fare se il datore di lavoro non versa la quota del loro Tfr sul fondo pensione, nonostante i continui solleciti.
Questa omissione contributiva nella previdenza complementare costituisce un inadempimento contrattuale che potrebbe pregiudicare gravemente la futura situazione dei lavoratori. Ora ti spieghiamo la situazione e i possibili rimedi legali da attivare se la tua azienda non versa il Tfr nel fondo pensione.
Tfr lasciato in azienda o investito nei fondi pensione
Ricordiamo che il Tfr (trattamento di fine rapporto) costituisce, ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile, una forma di retribuzione differita che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare periodicamente, in misura normalmente pari all’importo della retribuzione annuale complessiva divisa per 13,5.
Ogni lavoratore può decidere se lasciare il Tfr in azienda oppure se farlo confluire in un fondo di previdenza complementare a sua scelta.
Mentre le imprese con più di 50 dipendenti sono obbligate a versare il Tfr in un apposito fondo di tesoreria presso l’Inps, quelle con un numero di dipendenti inferiore possono trattenerlo nelle proprie casse.
Omissione contributiva del datore di lavoro: conseguenze
Nella previdenza complementare l’omissione contributiva si realizza quando il datore di lavoro non versa, entro le scadenze prestabilite, gli importi del Tfr nei fondi pensione scelti dai lavoratori dipendenti per costruire la loro pensione integrativa.
Le conseguenze negative per i dipendenti colpiti dal mancato versamento delle loro quote negli impieghi di previdenza complementare da essi scelti riguardano il mancato accumulo delle somme e l’impossibilità di conseguire i rendimenti previsti grazie agli investimenti compiuti dai fondi pensione: pertanto è compromessa la prestazione finale erogata a scadenza (in forma di capitale e/o di rendita vitalizia) ed anche la possibilità di richiedere le anticipazioni del Tfr nei casi previsti (situazione familiare, grave malattia, ecc.).
Come prevenire le omissioni contributive del datore di lavoro
Per prevenire l’omissione contributiva del tuo datore di lavoro, controlla sempre la tua busta paga per accertarti che vengano correttamente calcolate ed effettivamente trattenute le quote del Tfr destinate al tuo fondo pensione. In caso di dubbi contatta il gestore della previdenza complementare per accertarti che i contributi siano stati regolarmente versati.
Tieni presente che il gestore è tenuto a fornirti un rendiconto della tua posizione previdenziale integrativa con cadenza almeno annuale (o con la maggiore periodicità da te scelta e comunicata: ad esempio, mensile o trimestrale) e che in qualsiasi momento puoi accedere online alla tua area riservata per verificare la situazione contabile aggiornata. Da qui puoi verificare l’estratto conto completo e analitico degli importi versati e dei rendimenti ottenuti dal fondo pensione scelto.
In questo modo potrai constatare tempestivamente ogni eventuale mancato versamento del Tfr e agire con i rimedi che ora ti illustriamo.
Mancato versamento del Tfr nel fondo pensione: rimedi
Il primo passo da compiere se riscontri il mancato versamento delle quote del Tfr nel fondo pensione è quello di sollecitare formalmente il datore di lavoro mediante una lettera raccomandata A/R (avviso di ricevimento) o tramite una Pec, esponendo le carenze riscontrate e richiedendo il versamento delle somme entro un termine preciso (ad esempio: entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente).
Se sei iscritto a un sindacato, coinvolgi le rappresentanze aziendali e chiedi il loro supporto per intervenire presso l’azienda.
Se nonostante i solleciti il datore di lavoro continua a non versare il Tfr, dovrai agire per vie legali: attraverso un avvocato, invia una diffida accertativa al datore di lavoro, intimandogli di versare le somme dovute entro un termine perentorio. Questa missiva vale come diffida e messa in mora, sicché a partire dalla data di ricezione saranno dovuti anche gli interessi maturati più le spese legali.
Se neanche la diffida sortisce effetti, dovrai rivolgerti al Giudice del Lavoro presso il tribunale civile territorialmente competente per ottenere un decreto ingiuntivo che obblighi il datore di lavoro al versamento del Tfr (la prova scritta del credito è data dalle buste paga e dalla documentazione di iscrizione al fondo pensione in cui le quote del Tfr dovevano confluire).
Nei casi più gravi e che coinvolgono numerosi dipendenti, è possibile segnalare le inadempienze del datore di lavoro agli Enti preposti, e, in particolare, all’Ispettorato del Lavoro e alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).
Esiste, inoltre, un apposito Fondo di garanzia istituito presso l’INPS che tutela i lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro e garantisce il pagamento del Tfr e dei contributi non versati: te ne parliamo in dettaglio nel paragrafo seguente.
Fondo di garanzia INPS per gli iscritti alla previdenza complementare
L’Inps ha attivato un Fondo di garanzia per i lavoratori iscritti ad una forma di previdenza complementare prevista dal Decreto Legislativo n. 252/2005 e successive modificazioni: questo fondo interviene quando il datore di lavoro diventa insolvente anche per aver omesso di versare i contributi nei fondi pensione ai quali il lavoratore aveva aderito.
In particolare, il Fondo Inps garantisce, oltre ai contributi posti direttamente a carico del datore di lavoro, anche le quote del Tfr che questi ha trattenuto ai dipendenti e non versato al fondo pensione prescelto.
Il Fondo di garanzia Inps, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti, provvede ad accreditare l’importo dei contributi omessi direttamente alla forma pensionistica complementare, non quindi al lavoratore interessato.
L’importo viene rivalutato utilizzando i consueti indici annuali di rivalutazione del Tfr, ma sono esclusi gli interessi di mora eventualmente previsti dai regolamenti dei singoli fondi pensione nel caso di versamenti omessi o tardivi.
Le domande possono essere presentate dai lavoratori interessati (direttamente online sul sito dell’Inps o tramite gli Enti di patronato o un avvocato) entro gli stessi termini previsti per il Fondo di garanzia del Tfr, entro 5 anni (che è il termine specifico di prescrizione del Tfr) o, in caso di accertamento del credito con sentenza o altro provvedimento giudiziario irrevocabile, entro il termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 Cod. civ.) che nel nostro caso non decorre dalla data entro cui i versamenti avrebbero dovuto essere eseguiti, bensì dalla cessazione del rapporto di lavoro: c’è, quindi, molto tempo in più per agire. Per i dettagli consulta la nostra guida “Cosa bisogna fare per avere il Tfr dall’Inps“.
Se il datore di lavoro è fallito
Se il datore di lavoro che non aveva versato nei fondi pensione le quote del Tfr dei loro dipendenti è fallito o è stato assoggettato ad altre procedure concorsuali, il credito dei lavoratori deve essere azionato mediante una particolare procedura, chiamata «insinuazione al passivo»: il curatore fallimentare, sotto il controllo del giudice, analizzerà i beni e i cespiti aziendali per stabilirne l’esatto valore e liquidarli, in modo da ripagare i vari creditori – tra cui sono compresi anche i lavoratori – in base ad un piano di riparto approvato dal giudice.
La Cassazione (sentenza n. 16266 del 8 giugno 2023) ammette la possibilità di insinuazione al passivo dell’azienda in fallimento anche per i lavoratori dipendenti, a meno che il loro credito non sia stato, nel frattempo, ceduto al fondo di previdenza complementare (in tal caso la legittimazione ad agire spetta al fondo stesso).
Tieni presente che questa procedura potrebbe non garantire il soddisfacimento pieno dei crediti: solitamente viene recuperata soltanto una piccola parte dell’ammontare spettante. Anche in questi casi, tuttavia, è possibile chiedere l’intervento del Fondo di garanzia Inps di cui abbiamo parlato sopra: per maggiori informazioni leggi “Come chiedere il Tfr al Fondo Inps per fallimento o concordato dell’azienda“.
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