L’antenna può attendere – Il Golfo 24

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La Iliad respinta nuovamente al mittente. E soprattutto, più che il colosso delle telecomunicazioni, la sua voglia ostinata di installare un nuovo ripetitore sul territorio comunale di Lacco Ameno. Va a vuoto un altro assalto (i tentativi vanno avanti da quattro anni, non proprio un arco di tempo breve) dopo che i giudici della VII Sezione del Tar Campania (presidente Maria Laura Maddalena, consiglieri Gabriella Caprini e Maria Grazia D’Alterio) ha respinto la richiesta cautelare della parte ricorrendo fissando l’udienza di merito al prossimo 25 settembre, dunque quando di fatto la stagione turistica sarà quasi sul punto di andare in archivio. Iliad Italia Spa aveva proposto ricorso contro Comune di Lacco Ameno e Sovrintendenza e chiedeva l’annullamento “dell’atto prot. n. 12368 del 2 ottobre 2024 con cui il Comune di Lacco Ameno ha adottato la ‘comunicazione di chiusura del procedimento con esito negativo ai sensi degli artt. 7,8, e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241’; – dell’art. 11 ‘Aree sensibili’ del ‘Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni’ approvato con delibera del consiglio comunale n. 5 dell’8 febbraio 2024, nella parte in cui vieta l’installazione nei parchi, aree attrezzate e zone di quiete e relative pertinenze; di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compreso l’atto con cui il Comune di Lacco Ameno ha adottato la comunicazione di avviso di procedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed II; di qualsivoglia altra disposizione del Regolamento comunale che possa costituire fondamento della comunicazione di chiusura del procedimento; in via subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione – dell’art. 11 Aree sensibili del Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni approvato con delibera del consiglio comunale n. 5 dell’8 febbraio 2024, nella parte in cui vieta l’installazione nei parchi, aree attrezzate e zone di quiete e relative pertinenze; di qualsivoglia altra disposizione del Regolamento comunale che possa costituire fondamento della comunicazione di chiusura del procedimento”.

L’ente guidato dal sindaco Giacomo Pascale era rapresentato dall’avvocato Stanislao Giaffreda, che ancora una volta è dunque riuscito a tenere a bada un colosso che per la verità quasi ovunque in appena una ventina di giorni riesce a far valere le sue ragioni in ogni dove. Nella sua memoria difensiva il legale osservava tra l’altro che “in relazione a tale istanza è già intercorsa una controversia tra il Comune di Lacco Ameno e la Iliad S.p.A. nella quale l’Ente ha sostituito il precedente regolamento ritenuto illegittimo dallo stesso (adottato dal Commissario prefettizio dott.ssa Carbone chiamato ad amministrare l’Ente alla luce dello scioglimento del consiglio comunale di Lacco Ameno) a seguito dell’introduzione del giudizio. Il provvedimento è stato adottato al fine di regolamentare la corretta installazione degli impianti come quello in esame e ciò soprattutto in un comune come Lacco Ameno dalla limitatissima estensione e ricco di siti sensibili. Ed, infatti l’Ente con la delibera di adozione dell’atto ‘sostituisce ogni provvedimento in materia precedentemente emanato, in particolare la delibera del 6 Commissario Straordinario n. 23 del 23.7.2020 e prevale su eventuali disposizioni regolamentari in materia che risultino in contrasto con lo stesso’”. Giaffreda cita poi una serie di aree sensibili dove non poter installare le antenne (tra cui i parchi, circostanza tutt’altro che trascurabile) e rimarca anche come Lacco Ameno sia il Comune meno esteso dell’isola con una superficie di appena 2.08 km quadrati con una popolazione pari a circa 2.200 abitanti per chilometro. Il che, oggettivamente, mal si sposerebbe con l’installazione di un’antenna. I parchi ritornano spesso nella memoria visto che è proprio nella zona dove sorge il Negombo che la Iliad avrebbe voluto installare l’antenna in questione. E l’avvocato Giaffreda non a caso nella sua memoria sottolineava come “L’introduzione dei parchi come quello in esame fra i siti sensibili risulta corrispondente alla ratio sottesa al più volte citato art. 8 e tesa a minimizzare l’esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche. 3.11. Invero, il parco de quo risulta essere il luogo di maggior affluenza turistica estiva del Comune (e uno dei maggiori dell’intera isola) nel quale transitano migliaia di persone/turisti ogni anno. Lo stesso ospita eventi come l’Ischia safari (fuori stagione estiva) che fa presenze di 4000-5000 persone giornaliere (cfr. doc. 4). 3.12. Pertanto, l’Ente al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione e di stabilire il corretto insediamento degli impianti come quello in esame ha previsto come sito sensibile quello di maggiore affluenza del territorio. 3.13. Tra l’altro l’annoverazione dei parchi tra i siti sensibili, ove è vietato installare impianti come quello controverso, è stata più volte dichiarata legittima dai giudici amministrativi… Quanto evidenziato circa la legittimità del provvedimento adottato e l’individuazione del sito sensibile (luogo di maggiore affluenza) effettuata ai fini della 8 corretto insediamento degli impianti e per minimizzare l’esposizione della popolazione, risulta sufficiente a dimostrare l’infondatezza dei motivi di impugnazione proposti”.

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Giaffreda, infine, spiegava anche la sua contrarietà all’accoglimento delle esigenze cautelari per Iliad Italia spa scrivendo in memoria quanto segue: “Al netto della deduzione di controparte, non si rinviene nessun altro danno imminente, grave ed irreparabile a suffragio della invocata tutela cautelare. In ogni caso, il danno lamentato risulta compatibile con la durata del giudizio di merito e risarcibile all’esito dello stesso, ed a fronte del bilanciamento dei contrapposti interessi, appare invece meritevole di maggiore considerazione la continuità dell’azione amministrativa fino a che non siano accertate eventuali illegittimità nella sede di esame del merito del ricorso. Peraltro, a fronte di un danno allo stato solo ipotetico, l’esecuzione della chiesta misura cautelare produrrebbe un danno (in tal caso derivante da un provvedimento giurisdizionale non confermato) più difficilmente risarcibile in caso di diverso esito del giudizio di merito. Infine una breve riflessione va effettuata sull’assunto ritardo nel posizionamento di mercato del nuovo entrante Iliad. A riguardo va evidenziato che controparte non deduce né, tantomeno, documenta, perché tale ritardo influenzerebbe la posizione di mercato dell’Iliad o, tantomeno, la copertura di rete”. Morale, per adesso l’antenna non si installa, a settembre lo scontro finale stavolta nell’udienza di merito.





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