Salva Casa: nuove indicazioni sull’accertamento di conformità

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Dopo le indicazioni operative per i procedimenti di accertamento
di compatibilità paesaggistica contenute nella delibera n. 742 del
3 ottobre 2024, seguite dalla determina di esecuzione con l’elenco
della documentazione necessaria per le istanze di accertamento e la
relativa modulistica, la Regione Lazio ha fornito
ulteriori chiarimenti sull’applicazione operativa delle
disposizioni introdotte dal Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024,
convertito in Legge n. 105/2024).

Salva Casa: nuove indicazioni sull’accertamento di
conformità

Questa volta, con la
Circolare del 20 dicembre 2024, prot.
n.  1566357
, l’attenzione si concentra
sull’art. 36-bis, che introduce una nuova disciplina per
l’accertamento di conformità in casi di parziali
difformità
rispetto al permesso di costruire o alla SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) nelle ipotesi
previste dagli articoli 34 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, incluse le
variazioni essenziali o le opere realizzate in
assenza dei titoli richiesti.

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Ambito di applicazione dell’art. 36-bis

L’art. 36-bis si applica in particolare alle seguenti
casistiche:

  • interventi in parziale difformità o variazioni
    essenziali
    rispetto al permesso di costruire o alla
    SCIA;
  • interventi realizzati senza SCIA nelle
    situazioni previste dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001.

In queste circostanze, il comma 1 dell’art. 36-bis stabilisce
che il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario
dell’immobile possono ottenere il permesso di costruire e
presentare la SCIA in sanatoria, purché l’intervento risulti
conforme sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della
domanda, sia a quella edilizia in vigore durante la
realizzazione.

Definizione di parziali difformità e variazioni essenziali

  • parziali difformità: devono rientrare tra i
    limiti delle tolleranze esecutive (art. 34-bis) o non soddisfare le
    condizioni regionali per essere considerate variazioni
    essenziali.
  • variazioni essenziali: modifiche significative
    a destinazioni d’uso, superfici, volumi, altezza, sagoma o
    localizzazione.

La Regione specifica che opere in parziale difformità o
variazione essenziale devono essere realizzate durante il
periodo di validità del titolo abilitativo
, altrimenti,
sono considerate eseguite in assenza di titolo e non ammissibili
all’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36-bis.

Per l’applicazione dell’art. 36-bis, appare utile richiamare un
passaggio della relazione tecnica allegata al DL 69/2024,
convertito con legge n. 105/2024, che definisce le parziali
difformità quali “difformità comprese tra:

  • i limiti delle tolleranze esecutive (art. 34-bis);
  • i limiti delle variazioni essenziali (che sono definiti dalla
    legislazione regionale).

La direzione ritiene quindi di dover definire le parziali
difformità come quelle diverse dalle tolleranze
esecutive
di cui all’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 e
per le quali, al contempo, non si verificano le condizioni poste
dalla legislazione regionale per la determinazione di una
variazione essenziale.

Le variazioni essenziali sono quelle contenute all’art. 17 della
Legge n. 15/2008, che al comma 4 ripete quanto previsto dall’art.
32, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui, qualora le opere
ricadano in area sottoposta a vincolo storico, artistico,
architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su
immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e
regionali, “gli interventi qualificati come variazioni
essenziali al comma 1 sono da considerarsi in totale difformità
rispetto al titolo edilizio”.

Sulla base di queste indicazioni, la circolare riporta delle
utili tabelle con la classificazione di parziali difformità,
variazioni essenziali e totale difformità:

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  • in area vincolata (tab. 1);
  • in area non vincolata del territorio regionale (tab.2).

Sempre in riferimento all’art. 17, la Regione invita le
Amministrazioni a prestare massima attenzione alle previsioni dei
commi 2 e 3 dell’art. 17, per cui NON SONO comunque considerate
variazioni essenziali, neppure ove realizzate in area sottoposta a
vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico,
paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree
naturali protette nazionali e regionali:

  • la modifica della localizzazione del fabbricato quando, a
    prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono
    invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le
    superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova
    localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti;
  • quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui
    volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità
    abitative; per la definizione della cubatura accessoria si dovrà
    fare riferimento a quanto previsto dagli strumenti urbanistici
    generali o attuativi di riferimento.

 





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