Il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ( art. 37, comma 2) prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sulla salute e sicurezza, da assicurare a ciascun lavoratore, anche “equiparato”, siano definiti mediante apposito Accordo Stato Regioni. Attualmente è vigente l’Accordo del 21 dicembre 2011, che stabilisce il numero massimo di partecipanti ai corsi in 35 unità.
Oggetto del quesito
Per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), l’Università di Siena ha chiesto di chiarire se, in deroga alla disposizione dell’Accordo Stato-Regioni (ASR) del 21 dicembre 2011, che stabilisce che partecipino a ogni corso di formazione sulla sicurezza non più di 35 persone, si possano riconoscere gli insegnamenti inseriti nella carriera degli studenti universitari aventi le caratteristiche equivalenti ai corsi di formazione a rischio alto ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., benché in alcuni corsi di studio il numero di partecipanti possa essere superiore alle 35 unità, dal momento che l’Ateneo si assume la responsabilità di tenere un esame finale secondo standard accademici.
I richiami alla normativa pertinente
La Commissione risponde al quesito con l’ Interpello n. 8/2024 e inizia citando l’ art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”. La disposizione prevede, al comma 1, che il datore di lavoro assicuri a ciascun lavoratore di ricevere una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Il citato art. 37, al comma 2, sancisce poi che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante Accordo Stato-Regioni (ASR): attualmente ancora vigente è quello del 21 dicembre 2011.
I vigenti accordi Stato-Regioni
L’Allegato A dell’ASR 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”, dispone che si dovrà prevedere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità. Sempre l’Allegato A dell’ASR, al punto 5-bis, rubricato “Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti”, dispone che, ferme restando le previsioni relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possano essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Ancora viene rammentato che l’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, al punto 12.8 “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, dispone che in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti a ogni corso pari a 35 unità. L’Allegato V dell’Accordo 7 luglio 2016 contiene la “Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione”, richiamando, per i lavoratori, la vigenza dell’ASR, le categorie di rischio (basso, medio, alto), il corso di formazione base e il corso di aggiornamento, e ancora il numero massimo di partecipanti in 35 unità.
Viene infine rammentato che l’Interpello 18 aprile 2024, n. 2 della Commissione ha già trattato la problematica in questione, rispondendo a simile quesito.
La (mancata) risposta
Premesso quanto sopra, la Commissione conclude ricordando, in via preliminare, come la stessa sia tenuta a fornire chiarimenti unicamente in ordine a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche. Pertanto ritiene di non poter formulare un riscontro in ordine alla valenza dei contenuti della formazione e della metodologia di insegnamento proposti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo in questione.
La Commissione ribadisce dunque quanto già esplicitato nell’Interpello n. 2/2024, ritenendo che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’Allegato V dell’Accordo Stato-Regioni stipulato il 7 luglio 2016. In definitiva, i corsi di insegnamento equiparabili a quelli di formazione sulla sicurezza, rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati”, dovranno avere un numero di partecipanti massimo fissato alle 35 unità, non derogabile.
Poichè, ai sensi dell’ art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbe dovuto adottare un Accordo nel quale provvedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, in particolare l’ASR, con l’individuazione anche delle modalità della verifica finale di apprendimento per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, si auspica che venga al più presto emanato tale Accordo, circolante in bozza, pendente in Conferenza e già rinviato due volte nei mesi scorsi, che chiarisca, una volta per tutte e senza ambiguità, anche il numero massimo di partecipanti ai singoli corsi e percorsi formativi previsti.
Interpello in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro n. 8/2024 (Seduta del 12 dicembre 2024)
Ai sensi della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 24 novembre 2020 n. 492 le considerazioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l’amministrazione di appartenenza
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