Il processo di adeguamento della normativa a tutela della maternità ha avuto inizio con la Legge di Bilancio per l’anno 2023.
Le due successive Leggi di Bilancio rafforzano la previsione originaria, aumentando sia la misura che la durata dell’elevazione dell’indennità, mentre restano invariati i requisiti e i destinatari. La misura è, dunque, riservata ai lavoratori dipendenti e si applica ai tre mesi di congedo parentale spettanti a ciascun genitore. Inizialmente, l’elevazione dal 30% all’80% della retribuzione media giornaliera (RMG) dell’indennità a carico dell’INPS (o, per i pubblici dipendenti, dell’amministrazione di appartenenza) spettava per un mese. Per accedere alla maggiorazione, tuttavia, la fruizione del congedo deve avvenire entro il sesto anno di vita del bambino, o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento e purché il soggetto adottato o affidato sia minore di età.
Pertanto, il congedo fruito oltre il sesto anno di età – ed entro il 12° – è indennizzato nella misura “ordinaria” del 30% della RMG. Il congedo spetta in alternativa tra i genitori, a condizione che siano entrambi lavoratori dipendenti, dal momento che l’elevazione dell’indennità riguarda solo questi ultimi. Ciò non toglie che i genitori, entrambi lavoratori dipendenti ne possano fruire contemporaneamente, fermo restando che la durata massima dell’elevazione è unica per il nucleo familiare.
Il caso dei lavoratori autonomi
Se uno dei genitori è lavoratore autonomo, l’elevazione spetta solo al genitore lavoratore dipendente. Inizialmente, l’elevazione spettava ai genitori che avevano terminato il congedo obbligatorio dopo il 31.12.2022. Il termine deve essere valutato con riferimento sia al congedo obbligatorio della madre, sia a quello alternativo eventualmente fruito dal padre in luogo della madre, sia al congedo obbligatorio di durata di 10 giorni riservato al padre, assumendo quello più “favorevole”, ossia quello più recente. Nel caso in cui uno dei genitori sia lavoratore autonomo, la data finale del congedo obbligatorio da considerare è esclusivamente quella relativa al congedo obbligatorio del genitore lavoratore dipendente.
La legge di bilancio per l’anno 2024 aveva poi aggiunto un altro mese di indennità più elevata, ma al 60% della RMG, prevedendo che per il solo anno 2024, tale indennità sarebbe stata pari all’80%. La nuova previsione riguardava – e riguarda ancora, in parte – i genitori che abbiano terminato il congedo obbligatorio dopo il 31.12.2023. La legge di bilancio 2024 disegnava dunque un quadro in cui, a regime, ossia dal 1° gennaio 2025, i genitori avrebbero potuto fruire di un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della RMG, e di un ulteriore mese indennizzato al 60%, mentre i restanti mesi avrebbero continuato ad essere indennizzati nella misura del 30% nel limite dei 9 mesi complessivi, elevabili a 10 o 11 solo in presenza delle condizioni di reddito richieste dalla norma (reddito individuale del genitore non superiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO).
La Legge di Bilancio 2025
Con i commi 217 e 218 dell’articolo 1 della Legge 207/2024 il congedo parentale, a regime, ferme restando tutte le altre condizioni, sarà indennizzato nella misura dell’80% per 3 mesi. Perciò, coloro che, avendo esaurito il congedo obbligatorio dopo il 1° gennaio 2024 ed entro il 31.12.2024, avrebbero avuto diritto nel 2025 al secondo mese indennizzato al 60%, potranno fruire dell’indennità maggiorata all’80% per entrambi i mesi loro spettanti, come per coloro che ne hanno fruito nel corso del 2024; coloro che terminano il congedo obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2025, avranno diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della RMG.
Termine del congedo |
Mesi di elevazione |
Misura |
---|---|---|
Successivamente al 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 |
UNO |
80% |
Dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 |
DUE |
|
Dal 1° gennaio 2025 |
TRE |
Occorre ricordare che i limiti di uno, due o tre mesi sono complessivi per entrambi i genitori lavoratori dipendenti.
In altre parole, per il singolo figlio possono essere indennizzati in misura maggiorata, al massimo, 3 mesi rispetto ai 9, 10 o 11 spettanti in totale al nucleo familiare. I genitori potranno distribuire tra loro la fruizione di questi 3 mesi complessivi, godendone anche contemporaneamente. I mesi maggiorati sono detratti dai 3 mesi spettanti a ciascun genitore e non “cedibili” all’altro.
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